Trib. Vasto, sentenza 04/07/2024, n. 234

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vasto, sentenza 04/07/2024, n. 234
Giurisdizione : Trib. Vasto
Numero : 234
Data del deposito : 4 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALAIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. A D, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 03.07.2024 ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 24/2024
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. F. Oni (C.F.: C.F._2
ricorrente
CONTRO
[...]
[...]
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ai
[...]
sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal Dott. P T
resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.01.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver premesso di essere collaboratrice scolastica attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato presso l'Istituto
Omnicomprensivo di Castiglione Messer Marino/Carunchio, nonché di aver presentato, al tempo dell'immissione in ruolo, dichiarazione dei servizi preruolo resi, chiedendone il riconoscimento, cui conseguiva decreto di ricostruzione di carriera emesso dall'amministrazione convenuta con il quale le venivano riconosciuti anni 6, mesi 7 e giorni 16 per il servizio preruolo prestato, ha domandato accertarsi l'illegittimità di tale parziale riconoscimento, in luogo della maggiore anzianità di anni 7, mesi 11 e giorni
9 cui ritiene di aver diritto, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente al riconoscimento integralmente di detto servizio ed al pagamento delle differenze retributive così maturate. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: ““accertata e dichiarata l'illegittimità del parziale riconoscimento dell'effettiva anzianità di servizio, condannare il
[...]
a riconoscere integralmente detto servizio, Controparte_1
nonché al pagamento delle differenze retributive così determinate, nell'ambito della prescrizione quinquennale, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo”.
Il tutto, con vittoria di spese di lite, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha domandato il rigetto del CP_1
ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di lite.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
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Deve premettersi che nel presente giudizio non sono controversi, in quanto documentati e non contestati (cfr. doc. n. 1 fascicolo di parte ricorrente), il rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente tra le parti dal
01.09.2008, data di immissione in ruolo della ricorrente, la qualifica di collaboratore amministrativo appartenente al personale ATA del ricorrente, nonché la successione dei contratti a tempo determinato della parte ricorrente dal 14.09.2000 al 31.08.2008.
Oggetto, del giudizio, dunque, è la legittimità della condotta ministeriale che non ha riconosciuto integralmente il servizio preruolo prestato dalla ricorrente sino alla definitiva immissione in ruolo.
Preliminarmente, occorre dare atto dei riferimenti normativi in rilievo nel caso di specie e dell'evoluzione della giurisprudenza nazionale ed europea espressasi in merito.
L'art. 526, comma 1, D.Lgs. n. 297/1994 prevede che: “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”.
L'art. 485, paragrafo 1, D.Lgs. n. 297/1994 prevede che “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
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La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede che: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; il punto 4 della citata clausola prosegue disponendo che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha affermato che “La riserva di cui all'art. 137, n. 5, CE, non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione… La mera circostanza che un impiego sia qualificato come «di ruolo» in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rile vanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70
e quella dell'accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari (v., per analogia, sentenze 9 settembre punti 58 e 59, nonché 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I-
Pag. 4 di 18 8835, punto 99). In effetti, come si evince non soltanto dall'art. 249, terzo comma, CE, ma parimenti dall'art. 2, primo comma, della direttiva 1999/70, letto alla luce del suo diciassettesimo considerando', gli Stati membri infatti sono tenuti a garantire il risultato imposto dal diritto comunitario (v. sentenza
Adeneler e a., citata, punto 68)… 1) La nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che e ssa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato, 2) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato” (CGUE C-307/05, ). Persona_1
Successivamente, il Giudice eurounitario si è nuovamente pronunciato sulla questione, affermando che “Un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, pe r cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano
Pag. 5 di 18 in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro” (CGUE C-444/09, Gaviero e C-
456/09, ). Persona_2
In coerenza con quanto statuito dalla giurisprudenza europea, la giurisprudenza di legittimità ha dapprima stabilito che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento
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