Trib. Bolzano, sentenza 03/04/2024, n. 403

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bolzano, sentenza 03/04/2024, n. 403
Giurisdizione : Trib. Bolzano
Numero : 403
Data del deposito : 3 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Seconda Sezione Civile
N. R.G. 1206/2021
Il Tribunale, seconda sezione civile, in persona dei magistrati
A P Presidente
F P Giudice relatore
S T Giudice ha pronunciato la seguente nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1206/2021 promossa da
, (c.f. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
VITTORIO PAPA
PARTE ATTRICE contro
, (c.f. ), con l'avv. GIUSEPPE CP_1 C.F._2
AVOLIO e l'avv. ROSSELLA MARIA PANNUNZIO
PARTE CONVENUTA
e
PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 10
PARTE INTERVENUTA
CONCLUSIONI del procuratore di parte attrice:
In via principale:


1. dichiarare la nullità del matrimonio civile celebrato in data 08.05.2004 fra il sig. e la sig.ra avanti l'Ufficiale dello Parte_2 CP_1

Stato Civile del Comune di Laives (BZ) sub. N. 7 – I / 2004, con ogni effetto di legge e i conseguenti adempimenti e relativa annotazione di spettanza dell'Ufficiale di Stato civile;



2. rigettare la domanda riconvenzionale di richiesta di condanna dell'attrice al pagamento di un'indennità ex art. 129 bis c.c. in quanto infondata in fatto ed in diritto giacché non può essere attribuita alcuna responsabilità alla sig.ra né Pt_1

come terzo né quale erede, quale soggetto cui è imputabile la nullità del matrimonio.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari. del procuratore di parte convenuta:


1. IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE: accertare e dichiarare per le ragioni di cui in narrativa il difetto di legittimazione attiva dell'attrice/convenuta in via riconvenzionale;



2. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, respingere tutte le domande formulate da controparte in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;

pagina 2 di 10

3. IN VIA RICONVENZIONALE, CONDIZIONATA ALL'ACCOGLIMENTO

DELLA DOMANDA DI CONTROPARTE, NEL MERITO, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, previa ogni opportuna statuizione a mente dell'art. 128 c.c. in ordine alla durata degli effetti del matrimonio putativo, condannare l'attrice/convenuta in via riconvenzionale , per le Controparte_2
ragioni di cui in narrativa ed a titolo di responsabilità solidale e/o in ragione di successione ereditaria (previa ogni opportuna statuizione in ordine al fatto che la nullità del matrimonio è imputabile al de cuius, dante causa dell'attrice e convenuta in via riconvenzionale) al pagamento in favore della convenuta/attrice in via riconvenzionale dell'indennità quantificata in Euro CP_1
23.400,00.-- o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.


4. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
del Pubblico Ministero:
Accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla parte attrice.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione depositato in data 06/04/2021, l'attrice Parte_1
ha evocato in giudizio chiedendo
[...] CP_1
dichiararsi la nullità del matrimonio da quest'ultima contratto con
[...]
in data 08.05.2004 avanti l'Ufficiale dello Stato Parte_2
Civile del Comune di Laives (BZ) sub. N. 7 – I / 2004.
pagina 3 di 10
Espone l'attrice di essersi unita in matrimonio con il sig. Parte_2
in Ecuador in data 29.10.1992, e che nel corso dell'anno 2001
[...]
quest'ultimo si trasferiva in Italia, ove contraeva nuovo matrimonio in data
08.05.2004 con avanti l'Ufficiale dello Stato Civile del CP_1
Comune di Laives (BZ), pur essendo ancora legato alla parte attrice da vincolo coniugale, e ponendo dunque in essere una violazione dell'art. 86 c.c.
In data 11.02.2017 il sig. decedeva tragicamente a seguito di Parte_2
sinistro stradale occorso in Bronzolo.
Costituitasi in giudizio con comparsa d.d. 22/06/2021, ha CP_1
chiesto la reiezione della domanda attorea per le ragioni di seguito specificate:
- difetto in capo alla parte attrice della legittimazione attiva, alla luce dell'incertezza circa l'identificazione del soggetto (apparentemente) titolare del rapporto matrimoniale;

- sussistenza dello status di celibe in capo al sig. al momento dell'unione Pt_2
in matrimonio con la parte
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