Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
N. R.G. 39052/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DODICESIMA - PROTEZIONE INTERNAZIONALE (nuove competeze) CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela La Valle ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39052/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 FAVA MATTIA NICOLO' e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FAVA MATTIA NICOLO'
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO Controparte_1 P.IVA_1 MILANO . e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANOpresso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO .
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto: ricorso proposto ex art. . 30 D.Lgs 286/98 e succ. mod., depositato in data
18.10.23 nell'interesse di nato a [...] Parte_1 il 22.11.2000, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari n. Prot. 0445171, emesso dal Questore di Milano il
1.12.21, notificato il 2.12.21.
Con ricorso del 17.10.23 la parte ricorrente impugnava il predetto provvedimento. Fissata l'udienza di comparizione, risulta regolarmente instaurato il contraddittorio con l'Avvocatura dello Stato, che si è costituita. La parte ricorrente, riportandosi agli atti, concludeva come da atto introduttivo. La causa, precisate le conclusioni e svolta la discussione, veniva introitata per la decisione.
*****
Il ricorrente deduceva come motivo di ricorso l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge e carenza di motivazione ed istruttoria, essendo insussistente l'attualità dell'asserita pericolosità sociale, prescindendo esso dalla valutazione degli altri pagina 1 di 4
parametri di legge, riguardanti la situazione familiare del ricorrente che convive i familiari stretti (madre e fratelli), la lunga presenza del ricorrente sul territorio, la complessa situazione personale del ricorrente, affetto da una patologia psichiatrica;
concludendo, come in atti, per l'accertamento del diritto al soggiorno e con vittoria di spese di lite. L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso, con riguardo alla domanda di protezione speciale e per motivi di salute, in carenza della specifica istanza in sede amministrativa, e deducendo l'infondatezza del ricorso nel merito, attesa la valutazione espressa nei confronti del ricorrente a carico del quale si annoverano reati ostativi;
concludendo l'inammissibilità, anche parziale, e per il rigetto, vinte le spese di lite.
Da quanto in atti, si evince che:
- in data 19.9.18 il ricorrente richiedeva il rilascio del permesso di soggiorno in rinnovo per motivi familiari, già concesso fino ad allora;
- nella fattispecie la motivazione del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DODICESIMA - PROTEZIONE INTERNAZIONALE (nuove competeze) CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela La Valle ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39052/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 FAVA MATTIA NICOLO' e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FAVA MATTIA NICOLO'
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO Controparte_1 P.IVA_1 MILANO . e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANOpresso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO .
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto: ricorso proposto ex art. . 30 D.Lgs 286/98 e succ. mod., depositato in data
18.10.23 nell'interesse di nato a [...] Parte_1 il 22.11.2000, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari n. Prot. 0445171, emesso dal Questore di Milano il
1.12.21, notificato il 2.12.21.
Con ricorso del 17.10.23 la parte ricorrente impugnava il predetto provvedimento. Fissata l'udienza di comparizione, risulta regolarmente instaurato il contraddittorio con l'Avvocatura dello Stato, che si è costituita. La parte ricorrente, riportandosi agli atti, concludeva come da atto introduttivo. La causa, precisate le conclusioni e svolta la discussione, veniva introitata per la decisione.
*****
Il ricorrente deduceva come motivo di ricorso l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge e carenza di motivazione ed istruttoria, essendo insussistente l'attualità dell'asserita pericolosità sociale, prescindendo esso dalla valutazione degli altri pagina 1 di 4
parametri di legge, riguardanti la situazione familiare del ricorrente che convive i familiari stretti (madre e fratelli), la lunga presenza del ricorrente sul territorio, la complessa situazione personale del ricorrente, affetto da una patologia psichiatrica;
concludendo, come in atti, per l'accertamento del diritto al soggiorno e con vittoria di spese di lite. L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso, con riguardo alla domanda di protezione speciale e per motivi di salute, in carenza della specifica istanza in sede amministrativa, e deducendo l'infondatezza del ricorso nel merito, attesa la valutazione espressa nei confronti del ricorrente a carico del quale si annoverano reati ostativi;
concludendo l'inammissibilità, anche parziale, e per il rigetto, vinte le spese di lite.
Da quanto in atti, si evince che:
- in data 19.9.18 il ricorrente richiedeva il rilascio del permesso di soggiorno in rinnovo per motivi familiari, già concesso fino ad allora;
- nella fattispecie la motivazione del provvedimento
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