Trib. Sassari, sentenza 12/04/2024, n. 196

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Sassari, sentenza 12/04/2024, n. 196
Giurisdizione : Trib. Sassari
Numero : 196
Data del deposito : 12 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 596/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice P I C ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 596/2021 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA
[...] P.IVA_2
DELLO STATO DI CAGLIARI in persona dell'Avv. S M di V
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Controparte_1 C.F._1
CAMPUS presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RESISTENTE

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.05.2021 il ha Parte_3 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 65/21, emesso in data 19.02.21, per il pagamento della somma di € 20.860,36, oltre accessori e spese sulla base della sentenza del Tribunale di Sassari n. 272/2017 che ha dichiarato il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata per i periodi effettivamente lavorati, in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato impugnati, ai fini della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai nei Org_1 limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dalla notifica del ricorso.
Parte opponente ha sostenuto l'infondatezza della pretesa per essere le somme ingiunte in parte già riconosciute e in parte non dovute ed il conteggio posto a base dell'ingiunzione del tutto errato.
Ha eccepito, inoltre, l'erroneità dei calcoli allegati, sull'assunto della differenza tra il sistema di
ricostruzione di carriera ricognitiva della sentenza”, applicabile al caso di specie e volto esclusivamente al calcolo dell'anzianità per equiparare i supplenti al personale di ruolo al solo fine di corrispondere le differenze stipendiali, e di “ricostruzione di carriera ordinaria”, procedimento invece inapplicabile al caso di specie attraverso cui al personale viene riconosciuta l'anzianità complessiva che pagina 1 di 10
somma ruolo e pre-ruolo secondo le regole previste dagli art.. 485-489 per il docente e 569-570 per il personale ATA del D. Lgv. 297/1994.
Sul presupposto, da una parte, che il prospetto prodotto in fase monitoria risulterebbe formulato applicando erroneamente il meccanismo della ricostruzione ordinaria di carriera e, dall'altra parte, che il credito azionato sarebbe riferito alle differenze retributive maturate durante la successione dei contratti a tempo determinato, assume il che nulla sarebbe dovuto a tale titolo alla docente Parte_1 per il periodo successivo alla immissione in ruolo, avvenuta l'1.9.2011.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opposta, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente e mutata più volte la persona del giudice, è stata trattenuta in decisione nei termini di cui all'art. 127ter cpc.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
ha fondato la propria domanda monitoria sulla base della sentenza emessa dal Controparte_1
Tribunale di Sassari n. 272/2017 il cui dispositivo testualmente prevede: “accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante la successione dei contratti a tempo determinato per i periodi effettivamente lavorati ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo e, per l'effetto, condanna la parte resistente a corrisponderle le differenze conseguentemente maturate a titolo di progressione retributiva in base al CCNL, oltre interessi dal maturato al saldo, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dalla notifica dell'atto introduttivo”.
Ciò premesso, è pacifico che la suddetta sentenza sia passata in giudicato, che parte opposta sia stata immessa in ruolo con decorrenza dall'1.09.2011 e che il abbia emesso il decreto di ricostruzione Pt_3 della carriera in data 26.08.2015.
La tesi prospettata dalla difesa del convenuto non può essere condivisa. Parte_1
Si osserva innanzitutto che il fondamento della pretesa su cui si è formato il giudicato non è l'illegittimità dei contratti a termine, bensì il riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Il presupposto di fatto su cui parte opposta ha richiesto le differenze retributive con il decreto ingiuntivo è, dunque, il diritto alla ricostruzione della carriera sui cui si è formato il giudicato.
Si tratta, in altri termini, di un presupposto di fatto che deve ritenersi acquisito definitivamente nella sfera giuridica dell'opposta ed è, pertanto, idoneo a fondare il diritto alla progressione economica anche per periodi successivi rispetto a quelli coperti dal giudicato.
Detto principio è stato affermato ripetutamente dalla Corte di Cassazione che ha chiarito che l'anzianità di servizio rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, integrando il presupposto di fatto di specifici diritti, quale, per quanto qui interessa, quello alla progressione economica (cfr. Sez. L,
Ordinanza n. 2232 del 30/01/2020).
In ordine, poi, alla prescrizione, la Corte di Cassazione ha chiarito che “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere
l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei pagina 2 di 10 crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti.” (Sez. L - Ordinanza n. 2232 del 30/01/2020).
Nel caso di specie, la sentenza n. 272/17 ha disposto la condanna alle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dalla notifica dell'atto introduttivo.
Ora, i conteggi posti alla base del decreto ingiuntivo risultano formulati entro tale limite e considerano le differenze retributive maturate dall'1.2.2007 al 31.08.2020, in applicazione del principio dell'effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., determinato dal deposito del ricorso nel giudizio di fronte al Tribunale di Sassari RG 1958/11 fino al passaggio in giudicato della sentenza 272/17.
Sul punto basti richiamare la giurisprudenza della Corte di legittimità formatasi in punto di diritto alla qualifica superiore e alle correlate differenze retributive, applicabile per analogia al caso di specie, in base alla quale “La proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell'art.
2945 cod. civ., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere, ed anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente, ove l'apprezzamento della consequenzialità logico-giuridica del diritto stipite, ai fini dell'individuazione del rapporto logico-giuridico tra diritti, è rimesso al giudice di merito.
Conseguentemente, la domanda giudiziale di qualifica superiore interrompe la prescrizione del diritto alle differenze retributive consequenziali”( Sez. L, Sentenza n. 18570 del 04/09/2007).
Quanto al riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi incrementi stipendiali maturati e non percepiti durante il periodo di precariato, non vi è alcun principio di diritto o norma che possa sostenere l'assunto del opponente in ordine ad una diversa applicazione di meccanismi di calcolo a Parte_1 seconda che si tratti di ricostruzione di carriera ricognitiva della sentenza o di ricostruzione di carriera ordinaria.
La disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto.
Nel settore scolastico, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative dei docenti. Ciò spiega perché il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settori dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
Ora, all'art. 485 del D.lgs. 297/94, il legislatore ha previsto che «1.AI personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di
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