Trib. Catania, sentenza 12/12/2024, n. 6007
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Testo completo
RE PU BBLICA ITALIA
Tribunale di Catania
Sezione Immigrazione
N. R.G. 6417/2023
Il Tribunale di Catania, Sezione Immigrazione, nella persona del Giudice Iolanda
A postolico, nella causa indicata in epigrafe, promossa da: Parte 1 nato il [...] a [...], residente in [...] ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Catania C.so Italia n. 72, presso lo studio dell'Avv. Antonio Fiore,
C.F. che lo rappresenta e difende per procura in atti (P.E.C.:Codice Fiscale 1
,
Email 1
- ricorrente
Contro
Controparte 1 (C.F P.IVA 1 ), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania (cod. fisc. P.IVA 2 fax 095/722.1336;
PEC:
) nei cui uffici, siti in Catania, Via Vecchia Ognina, Email_2
149, è domiciliato;
- resistente -
Nel giudizio per l'annullamento provvedimento di rigetto dell'istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia notificato 1'08/05/23
(CAT.A.12.2020/Imm./n. 100);
Con l'intervento del P.M. che ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto
Con ricorso proposto il 22/05/2023, Parte 1
,cittadino
dello Sri Lanka, ha impugnato il provvedimento di rigetto dell'istanza, presentata il 21/09/2021, di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia
(CAT.A.12.2020/Imm./n. 100), permesso rilasciato dalla Questura di Catania in data
6/8/2019 e valido fino al 05/08/2021.
In particolare, premettendo di vivere in Italia insieme alla propria famiglia da ormai molti anni, di avere un nucleo familiare composto dai genitori (padre -madre) e dal fratello minore, nato a [...] nell'anno 2017, che la famiglia così composta risiede ancora oggi in Catania, che il padre è titolare di un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, ha censurato il provvedimento di diniego, con conseguente ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, deducendo che, malgrado l'art. 13 c.4 D.p.r. 394/99 preveda che il permesso di soggiorno non possa essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi, il provvedimento doveva ritenersi illegittimo per violazione dell'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, non essendovi alcuna prova in atti dell'effettiva avvenuta notificazione del preavviso di diniego, per difetto di motivazione, nonché per violazione dell'art 5, comma 5, secondo periodo, e dell'art. 13, comma 2 bis, del
D.Lgs. n. 286/1998, che richiedono una specifica valutazione dei legami familiari in
Italia e nel paese di origine nonché della durata del soggiomo in Italia, oltre che in contrasto con il diritto all'unità familiare tutelato dagli artt. 29 e 30 del TUI dalla
Costituzione italiana agli artt. 29 e 30.
Con decreto del 22/07/2023 è stata fissata udienza di comparizione delle parti e, contestualmente, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita l'amministrazione resistente chiedendo il
rigetto della domanda avanzata dal ricorrente.
All'udienza del 23/03/2024, il procuratore del ricorrente ha chiesto porsi la causa in decisione. E' stata pertanto fissata per la discussione orale l'udienza del 17 ottobre
2024, poi rinviata d'ufficio al 22 ottobre 2024.
All'udienza sopra indicata parte ricorrente ha concluso come da verbale in atti.
Nessuno è comparso per la parte convenuta.
Preliminarmente, vanno disattese le censure concernenti la violazione dell'art. 10 bis
L. n. 241/90 in quanto l'Amministrazione non avrebbe fornito la prova dell'avvenuta notificazione del preavviso di rigetto, pregiudicando, conseguentemente, il diritto del ricorrente a comprovare la sua situazione familiare e la sussistenza dei motivi ai fini del rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
A prescindere dal fatto che i rilievi afferenti ai vizi della procedura amministrativa non formano oggetto del presente giudizio, che verte invece sull'accertamento del diritto del ricorrente al permesso di soggiorno richiesto, va osservato che, nella specie, dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione del CP_1 si evince che il '
preavviso di diniego fu trasmesso a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo indicato dal ricorrente all'atto della formalizzazione dell'istanza (Catania, via Federico
Ciccaglione n. 35, ove peraltro risultano risiedere anagraficamente anche gli altri componenti del nucleo familiare), ma che la