Trib. Caltanissetta, sentenza 18/06/2024, n. 548
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale di Caltanissetta, in persona del giudice, dott.ssa Giuliana Guardo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1278/2017 R.G., promossa da:
CO.BA. INTERNATIONAL DI LL LO & C. S.A.S., con sede legale in
Gela (CL), via Vincenti n. 2, partita iva 01515720850, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Gela (CL), via Ruggero Settimo n.
13, presso lo studio dell'avvocato Angelo Fasulo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ricorrente
contro
:
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, già MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO, codice fiscale 80230390587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, via Libertà n. 174, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, che lo rappresenta e difende ex lege;
COMUNE DI NISCEMI, codice fiscale 82002100855, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Niscemi, piazza Vittorio Emanuele III n. 3, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Caristia, giusta procura in atti;
resistenti
*****
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 18.01.2024 e il giudice istruttore, con ordinanza
1
emessa il successivo 19.01.2024, ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato in data 15.05.2017, la CO.BA. International di OR RE &
C. s.a.s. ha riassunto, dinanzi all'intestato Tribunale, il procedimento originariamente introdotto davanti al Tribunale di Gela, dichiaratosi territorialmente incompetente ex art. 25
c.p.c., e, premesso di essere risultata beneficiaria, nell'ambito delle attività di promozione economica previste dal Patto Territoriale del Golfo, approvato con D.M. n. 60/2001, di un
contributo in conto impianti di complessivi euro 631.730,08, per la realizzazione di uno
stabilimento ubicato in Butera, area PIP, contrada Burgio, e di avere ricevuto, in data
08.11.2004, l'erogazione della prima quota di euro 315.865,04, ha lamentato l'illegittimità
del decreto n. 5718 del giorno 11.10.2016, con il quale il Ministero dello Sviluppo
Economico ha disposto ex artt. 9, comma 1, d. lgs. n. 123/1998 e 12, comma 3, lett. b), e), f),
D.M. n. 320/2000 la revoca dell'agevolazione già concessa in via provvisoria e il conseguente recupero della somma erogata.
Ha convenuto, quindi, in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero
delle Imprese e del Made in Italy) e il comune di Niscemi, nella qualità di soggetto responsabile del Patto Territoriale del Golfo, chiedendo all'intestato Tribunale di:
“sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato;
dichiarare l'illegittimità e conseguentemente disapplicare il decreto di revoca – Reg. Interno 0005718 del 11.10.2016
del MISE;
dichiarare l'inesistenza e/o decadenza e l'intervenuta prescrizione per la richiesta revoca della prima tranche ricevuta dalla COBA sas e della relativa quota interessi;
dichiarare il diritto della ricorrente al beneficio della erogazione parziale dell'agevolazione ricevuta dal Ministero dello Sviluppo Economico” (così, a pagg. 22-23 del ricorso).
Con comparsa di risposta depositata in data 07.11.2017, si è costituito in giudizio il comune
di Niscemi, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice amministrativo, e contestando, nel merito, la fondatezza delle avverse
domande, di cui ha domandato l'integrale rigetto, con vittoria delle spese processuali.
Con ordinanza del precedente istruttore del giorno 09.08.2018, in accoglimento dell'istanza
cautelare di parte ricorrente, è stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento di revoca impugnato;
indi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza
del giorno 24.11.2022 (la prima dinanzi a questo giudice), è stata posta in decisione.
2
Con ordinanza del 14.03.2023, “ritenuto che… non risulta regolarmente instaurato il
contraddittorio nei confronti del Ministero convenuto, non costituitosi in giudizio, con conseguente nullità dell'intera attività processuale svolta”, è stata disposta la rimessione
della causa sul ruolo e, dichiarata la nullità della notifica dell'atto introduttivo nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, ne è stata ordinata la rinnovazione.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, con comparsa di risposta del 20.06.2023, si è costituito in giudizio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello
Sviluppo Economico), eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario e contestando, nel merito, la fondatezza delle domande attoree, di cui ha domandato l'integrale rigetto, con vittoria delle spese processuali.
Nel corso del giudizio, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, in assenza di articolazione di prove costituende, la causa è stata rinviata per la precisazione delle
conclusioni.
2. Così esposti i fatti, in via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalle amministrazioni convenute.
2.1. Com'è noto, alla stregua del consolidato indirizzo della Suprema Corte, “la giurisdizione
deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto
della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al
giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione” (così, tra le tante, Cass., S.U., 31/07/2018, n. 20350).
In particolare, “la controversia promossa per ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è
pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui
l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in
ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse
legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia
dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario
con l'interesse pubblico” (cfr. Cass., S.U., 01/02/2019, n. 3166).
3 2.2. Nel caso di specie, con l'atto introduttivo del presente giudizio, la società ricorrente ha
inteso far valere la tutela della propria situazione soggettiva diretta a trattenere il contributo percepito, nell'ambito del Patto Territoriale del Golfo, a fronte del successivo provvedimento
di revoca e di ripetizione delle somme erogate, adottato dal Ministero convenuto sull'asserito inadempimento – successivo all'effettiva concessione del finanziamento – degli obblighi
presidiati dagli artt. 9, comma 1, d.lgs. n. 123/1998 e 12, comma 3, lett. b), e), f), D.M. n.
320/2000.
Invero, come si evince anche dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato,
l'amministrazione non ha
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