Trib. Cuneo, sentenza 19/07/2024, n. 563

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cuneo, sentenza 19/07/2024, n. 563
Giurisdizione : Trib. Cuneo
Numero : 563
Data del deposito : 19 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 757/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 757/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in atti Parte_1 dall'Avv. Eva Brondino, presso la quale ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura in atti CP_1 dall'Avv. Maria Lamberto, presso la quale ha eletto domicilio,
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memoria congiunta del 20.6.2024.
pagina 1 di 5
Il pubblico ministero ha concluso chiedendo accogliersi le condizioni condivise.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.4.2024, ha domandato al Tribunale la Parte_1 regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori Per_1
e , nati rispettivamente il 6.11.2007, il 12.11.2012 e il 30.7.2015 dalla relazione Per_2 Per_3 more uxorio con . In particolare, la ricorrente ha chiesto l'affidamento dei figli nelle CP_1 forme ritenute più idonee per i minori con collocazione prevalente presso la madre e determinazione di un regime di visita con il padre, oltre a un contributo al loro mantenimento pari a 1200,00 euro mensili e al 70% delle spese straordinarie.
Il convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo che le modalità di affidamento, di collocazione e di frequentazione con ciascun genitore dei minori venissero determinate all'esito di CTU sulle capacità genitoriali e rendendosi disponibile a versare, in caso di collocazione presso la madre, un contributo al mantenimento non superiore ad euro 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 2.7.2024 le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo, precisando le conclusioni congiuntamente. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio chiedendo accogliersi le condizioni condivise.
Il Collegio ritiene di poter accogliere le condizioni concordate tra le parti, le quali risultano conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori, dei quali si è omesso l'ascolto in quanto superfluo, anche in considerazione della richiesta di archiviazione presentata dal
Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento penale a carico del CP_1
Le spese del presente giudizio vengono compensate in virtù
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