Trib. Cuneo, sentenza 19/07/2024, n. 563
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 757/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 757/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in atti Parte_1 dall'Avv. Eva Brondino, presso la quale ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura in atti CP_1 dall'Avv. Maria Lamberto, presso la quale ha eletto domicilio,
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memoria congiunta del 20.6.2024.
pagina 1 di 5
Il pubblico ministero ha concluso chiedendo accogliersi le condizioni condivise.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.4.2024, ha domandato al Tribunale la Parte_1 regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori Per_1
e , nati rispettivamente il 6.11.2007, il 12.11.2012 e il 30.7.2015 dalla relazione Per_2 Per_3 more uxorio con . In particolare, la ricorrente ha chiesto l'affidamento dei figli nelle CP_1 forme ritenute più idonee per i minori con collocazione prevalente presso la madre e determinazione di un regime di visita con il padre, oltre a un contributo al loro mantenimento pari a 1200,00 euro mensili e al 70% delle spese straordinarie.
Il convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo che le modalità di affidamento, di collocazione e di frequentazione con ciascun genitore dei minori venissero determinate all'esito di CTU sulle capacità genitoriali e rendendosi disponibile a versare, in caso di collocazione presso la madre, un contributo al mantenimento non superiore ad euro 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 2.7.2024 le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo, precisando le conclusioni congiuntamente. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio chiedendo accogliersi le condizioni condivise.
Il Collegio ritiene di poter accogliere le condizioni concordate tra le parti, le quali risultano conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori, dei quali si è omesso l'ascolto in quanto superfluo, anche in considerazione della richiesta di archiviazione presentata dal
Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento penale a carico del CP_1
Le spese del presente giudizio vengono compensate in virtù
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 757/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in atti Parte_1 dall'Avv. Eva Brondino, presso la quale ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura in atti CP_1 dall'Avv. Maria Lamberto, presso la quale ha eletto domicilio,
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memoria congiunta del 20.6.2024.
pagina 1 di 5
Il pubblico ministero ha concluso chiedendo accogliersi le condizioni condivise.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.4.2024, ha domandato al Tribunale la Parte_1 regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori Per_1
e , nati rispettivamente il 6.11.2007, il 12.11.2012 e il 30.7.2015 dalla relazione Per_2 Per_3 more uxorio con . In particolare, la ricorrente ha chiesto l'affidamento dei figli nelle CP_1 forme ritenute più idonee per i minori con collocazione prevalente presso la madre e determinazione di un regime di visita con il padre, oltre a un contributo al loro mantenimento pari a 1200,00 euro mensili e al 70% delle spese straordinarie.
Il convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo che le modalità di affidamento, di collocazione e di frequentazione con ciascun genitore dei minori venissero determinate all'esito di CTU sulle capacità genitoriali e rendendosi disponibile a versare, in caso di collocazione presso la madre, un contributo al mantenimento non superiore ad euro 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 2.7.2024 le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo, precisando le conclusioni congiuntamente. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio chiedendo accogliersi le condizioni condivise.
Il Collegio ritiene di poter accogliere le condizioni concordate tra le parti, le quali risultano conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori, dei quali si è omesso l'ascolto in quanto superfluo, anche in considerazione della richiesta di archiviazione presentata dal
Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento penale a carico del CP_1
Le spese del presente giudizio vengono compensate in virtù
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi