Trib. Alessandria, sentenza 02/12/2024, n. 271
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Testo completo
V.G. n. 1342/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott.ssa Francesca Andreoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1342/2024 in materia di separazione congiunta ex art.
473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Acqui Terme (AL), via C. Marx n. 44;
e
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente in [...]C.F._2
Acqui Terme (AL), via C. Marx n. 44, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. IVALDI PAOLA
MARGHERITA;
- ricorrenti -
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti:
“procedere all'omologazione della separazione personale dei coniugi per mutuo consenso, alle seguenti condizioni dai medesimi concordate, volendo dichiarare che:
1
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2. ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3. la casa familiare di Acqui Terme Via C. Marx, 44 e le relative pertinenze sono assegnate alla moglie, Signora con gli arredi ivi presenti, per conviverci con i figli e Parte_1 Per_1
;
Persona_2
4. la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore viene esercitata in Persona_3
modo disgiunto relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per quanto attiene le decisioni di maggior interesse per la stessa. In ragione della prossima maggiore età della ragazza (luglio 2024) sarà la stessa a concordare con il padre i tempi ed i modi di frequentazione. , maggiorenne ma non economicamente autonomo, trascorrerà con Persona_2
i genitori i tempi che assieme concorderanno.
5. I genitori stabiliscono un mantenimento ordinario per ciascun figlio pari ad Euro 500,00
(cinquecento/00) per un totale di Euro 1.000 (mille/00) complessivi, importo annualmente e automaticamente rivalutabile secondo l'indice Istat. I genitori pertanto corrisponderanno sul conto corrente cointestato nr. 6264064 acceso presso FinecoBank S.p.A, la somma complessiva di Euro
1.000 (mille/00), importo ad oggi derivante dai frutti dell'investimento indicato come '1c.' del documento 6- cui si rimanda.
6. Ciascun genitore sarà tenuto a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli non coperte dall'assegno di mantenimento, dovendosi considerare tali, quelle contemplate dal
Protocollo vigente presso il Tribunale di Alessandria e precisamente: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. -