Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/01/2025, n. 26

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/01/2025, n. 26
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 26
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 882/2022 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione all'udienza del 21.10.2024, con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente tra
NZ LU, nato a [...] il [...] (C.F.:
[...]), rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Vizzari, appellante
e
Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. (codice fiscale, numero d'iscrizione al registro delle Imprese di Roma e partita Iva 09339391006), con sede legale e direzione generale in Roma al Viale Altiero Spinelli n. 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Daniela Grillo, appellata
1
avente per oggetto: “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”.
Conclusioni delle parti
Come da verbale dell'udienza del 21 ottobre 2024, in cui si dà atto che:
-l'avv. ANTONELLA VIZZARI, per delega dell'avv. GAETANO
VIZZARI, per l'appellante, ha così precisato le conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di giudice d'appello, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n.
1303/21: 1. accertare e dichiarare la tenutezza della convenuta BNL s.p.a. all'emissione del duplicato del certificato di deposito al portatore recante numero 1001698619 dell'importo di €3.381,46;

2. condannare la medesima al pagamento in favore del signor NZ LU dell'importo di

€3.381,46, oltre interessi convenzionali pari all'1,25% dall'emissione
(02.01.1998) alla data di scadenza (02.07.2014), nonché interessi legali e rivalutazione monetaria dal 02.07.2014 all'effettivo soddisfo;

3. condannare parte appellata alla refusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dell'avv. Gaetano

Vizzari”;

-l'avv. MARIA DANIELA GRILLO, per l'appellata, ha così precisato le conclusioni: “Voglia L'On. Le Tribunale adito rigettare l'appello promosso dal Sig. LU NZ con l'atto di citazione notificato il giorno
08/03/2022 così confermando l'impugnata sentenza;
con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze anche di questo grado di giudizio
”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con sentenza n. 1303/2021, pubblicata il 13.09.2021, non notificata, il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha rigettato la domanda proposta da
2
NZ LU nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., al fine di sentire condannare la banca, previo accertamento della tenutezza della medesima all'emissione del duplicato del certificato di deposito recante n. 1001698619, al pagamento in suo favore “dell'importo di
€3.381,46 oltre l'1,25% dall'emissione alla data di scadenza (02.07.2014) ed oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dal 02.07.2014 all'effettivo soddisfo”, ed ha condannato l'attore al pagamento delle spese processuali.
§2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello il soccombente, affidandosi ad un unico motivo e chiedendo, in totale riforma, di “

1. accertare e dichiarare la tenutezza della convenuta BNL s.p.a. all'emissione del duplicato del certificato di deposito al portatore recante numero 1001698619 dell'importo di € 3.381,46;

2. condannare la medesima al pagamento in favore del signor NZ LU dell'importo di

€ 3.381,46, oltre interessi convenzionali pari all'1,25% dall'emissione
(02.01.1998) alla data di scadenza (02.07.2014), nonché interessi legali e rivalutazione monetaria dal 02.07.2014 all'effettivo soddisfo;

3. condannare parte appellata alla refusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio
”.
§3. Si è costituita la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., chiedendo di rigettare l'appello e di condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze anche di questo grado di giudizio.
§4. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi davanti al giudice di pace,
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