Trib. Ferrara, sentenza 12/04/2024, n. 382
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Testo completo
RG 381 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. S S Presidente relatore
Dott. P S Giudice
Dott.ssa C P G
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
DELLA GIOVAMPAOLA GIANLUCA
) con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
BALBONI CLAUDIO ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: separazione consensuale ex art. 473 – bis. 51 c.p.c.
Conclusioni delle parti:
A) Pronunciare la separazione personale dei coniugi Signori e Parte_1
autorizzandoli a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco Parte_2 rispetto. B) Dare atto che i Signori e sono concordi Parte_1 Parte_2
e, pertanto, si obbligano a chiudere entro e non oltre il 31 marzo 2024 tutti i rapporti bancari ai medesimi cointestati, dividendone la relativa giacenza al 50% ciascuno. Nello specifico i coniugi procederanno alla chiusura sia del conto corrente comune n. 68212/1000/00007818 aperto presso la banca Filiale di Cento, Organizzazione_1 previa suddivisione al 50% ciascuno della relativa giacenza, nonché a richiedere al medesimo istituto di credito la liquidazione dei titoli oggetto del deposito amministrato n. 68212/3100/08875723, anch'esso cointestato tra i coniugi e da dividersi dunque tra gli stessi in parti uguali. C) Dare atto che la casa coniugale sita a Cento (FE) in Via del Curato n. 60 int., con le relative pertinenze, attualmente in comproprietà tra i coniugi, verrà interamente rilasciata entro e non oltre il 30 settembre 2024 dalla Signora al Signor il quale ne diventerà proprietario Parte_2 Parte_1 esclusivo mediante la cessione della quota della moglie al marito. Nello specifico, la
Signora si obbliga a trasferire al Signor che accetta Parte_2 Parte_1
- mediante separato rogito di compravendita da effettuarsi entro e non oltre il 30 settembre 2024 - la quota alla medesima intestata, pari al 50%, della casa familiare sita a Cento (FE), località Penzale, zona denominata “Casetti” in Via del Curato n. 60 pagina 1 di 3
interno, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Cento (FE) alla Partita 1.003.136, in ditta , Foglio 52, mappale 299, via Curato, P.T.1., categoria A/3, cl. 2, Org_2 vani 7 (cfr. doc. 3), con anche la sua quota pari al 50% del piccolo appezzamento di terreno agricolo censito al N.C.T. di detto Comune alla Partita 6941, Foglio 52, mappale
303 di are 2.40 (cfr. doc. 4). Il corrispettivo per il trasferimento del compendio immobiliare di cui sopra è stato dalle parti quantificato in € 55.000,00 (euro cinquantacinquemila/00), importo che verrà versato alla data del rogito da parte del Signor a favore della Signora a mezzo di assegno Parte_1 Parte_2 circolare a lei intestato. Le spese notarili relative alla suddetta cessione immobiliare saranno a carico esclusivo del Signor D) Dare atto che le parti Parte_1 dichiarano sin d'ora che gli accordi di cui alla precedente lettera C) hanno costituito elemento essenziale nella composizione bonaria del presente procedimento di separazione dei coniugi. Le medesime parti, pertanto, ai fini fiscali, chiederanno l'applicazione delle agevolazioni tributarie previste per la definizione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi nel rispetto dei valori fiscali risultanti dalla rendita attribuita all'immobile suddetto, e che agli effetti fiscali i trasferimenti vengono ritenuti esenti da ogni imposta così come previsto dall'art. 19 della Legge 06/03/1987 n. 74, estensibile anche ai trasferimenti in sede di separazione, divorzio o modifica delle condizioni, ex sentenza Corte Costituzionale del 24/04/1999 n. 154 e successiva Circolare Ministeriale
n. 49/E del 16/03/2000. Dette agevolazioni non sono soggette ad abrogazione ex art. 10
D.lgs. n. 23/2011 così come chiarito nella circolare dell'Agenzia delle Entrate in data
21/02/2014 n. 2/E e successive. E) Dare atto che in conseguenza del versamento del corrispettivo concordato per il trasferimento della quota del 50% del compendio immobiliare di cui sopra, le parti dichiarano di non aver altro a che pretendere reciprocamente in relazione a qualsiasi rimborso relativo alla casa coniugale, al suo godimento ed allo scioglimento della comunione volontaria. F) Dare atto che gli arredi della casa coniugale vengono attribuiti in proprietà al Signor ad Parte_1 esclusione di alcuni beni mobili ivi presenti, come specificatamente individuati dalle parti con apposito elenco, che per comune accordo delle stesse resteranno di proprietà della Signora oltre agli effetti personali di quest'ultima, che Parte_2 provvederà a trasferirli altrove entro la data fissata per il rogito. G) Dare atto che tutte le utenze della casa familiare e le imposte inerenti al suddetto compendio immobiliare, maturate sino al trasferimento della relativa quota da parte della moglie al marito, rimarranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna. H) Dare atto che le parti dichiarano di essere entrambe indipendenti ed economicamente autosufficienti e che pertanto non necessitano di alcun contributo al mantenimento. I) Dare atto che tutte le spese e i compensi legali del presente procedimento di separazione saranno integralmente compensati tra le parti. L) Dare atto che le parti, infine, dichiarano di aver così regolato ogni e qualsiasi rapporto, sia di natura personale che di natura patrimoniale e che, pertanto, con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra espressamente concordato, nient'altro avranno più reciprocamente a rivendicare e/o pretendere l'uno dall'altra.
Conclusioni del PM: si pronunci la separazione.
IL TRIBUNALE ritenuto che le condizioni concordate non sono in contrasto con la legge;
visto il parere del Pubblico Ministero;
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