Trib. Latina, sentenza 18/06/2024, n. 746

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 18/06/2024, n. 746
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 746
Data del deposito : 18 giugno 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 698 dell'anno 2021 vertente
TRA
difesa dall'Avv. MARTUSCIELLO SILVIA, Parte_1
ricorrente
E
difesa dall'Avv. MARTELLINI VITTORIO, Controparte_1
convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.03.2021, la ricorrente in epigrafe, premesso di essere stata assunta dalla ricorrente come lavoratrice domestica presso la sorella della stessa,
[...]
con inquadramento al livello BS del CCNL lavoro domestico, dal 15.11.2016 Pt_2
al 31.05.2017 con orario di lavoro di 21 ore settimanali per 5 giorni a settimana e dal
25.10.2019 al 10.04.2020 con orario di lavoro di 25 ore settimanali per 5 giorni a settimana;
dedotto di aver lavorato tutti i giorni, compresi i giorni festivi dalle 8.00 alle 16.00 e di non aver percepito quanto spettantele per la quantità del lavoro prestato, ha concluso chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di €
13.442,20 per differenze retributive maturate nei predetti periodi.
La convenuta si è costituita contestando la domanda in fatto ed in diritto e chiedendone il rigetto.
1
Istruita anche con l'escussione testimoniale, all'odierna udienza, a seguito della fruizione del periodo di interdizione obbligatoria per maternità ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a) e c) del d.lgs. n. 151 del 2001 e di un ulteriore periodo di astensione facoltativa, la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è infondato e va respinto.

1. Occorre evidenziare come costituisca ius receptum in giurisprudenza il principio secondo il quale, in materia di diritto del lavoro, gli elementi di fatto e di diritto posti
a base delle rispettive domande e richieste (anche probatorie) delle parti debbano essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (cfr. al riguardo: Cass.,
Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353;
Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202;
Cass., Sez.
Un., 23 gennaio 2002 n. 761).
Il principio di circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova - espressione di un assetto normativo incentrato sui principi di oralità, concentrazione ed immediatezza caratterizzanti il rito del lavoro – è infatti funzionalizzato al perseguimento del principio della "ragionevole durata del processo" (art. 111 Cost., comma 2), in quanto la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa consentono al convenuto di prendere posizione sui fatti di causa e di assolvere agli oneri di contestazione nonché a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti ritualmente e tempestivamente allegati in ricorso.
Ne consegue che in un siffatto contesto non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l'oggetto della
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