Trib. Palermo, sentenza 25/09/2024, n. 4600
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Testo completo
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 12118 /2023 R.G.
All'udienza del 24.9.2024, davanti al Giudice dr.ssa Liana Pernice, chiamata la causa promossa da
LO CI RC ON contro
MB SI, sono comparsi i procuratori delle parti i quali discutono la causa richiamando le conclusioni in atti e chiedono che la causa sia decisa.
Dichiarano, altresì, di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Indi, il Giudice si ritira in camera di consiglio riservando all'esito della stessa la decisione della causa, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ.,
Il Giudice dr.ssa Liana Pernice -G.O.P.
Dalle ore 12.20 alle ore 14.20, viene sospesa la camera di consiglio.
Il Giudice dr.ssa Liana Pernice - G.O.P.
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Alle ore 18.40, terminata la camera di consiglio e all'esito di essa, viene emessa la sentenza che segue, ex art. 429 cod. proc. civ.
Il Giudice dr.ssa Liana Pernice G.O.P.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico dott.ssa Liana Pernice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12118 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione e decisa in data
24.9.2024 ex art. 429 cod. proc. civ., ed avente ad oggetto “ locazione”
TRA
LO CI RC ON (cod. fisc. [...]) elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio dell'avv. Carmelo Salamone (domicilio digitale: carmelosalamone@pecavvpa.it) che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
RICORRENTE
CONTRO
MB SI (cod. fisc. [...]) elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio dell'avv. OR Serio (domicilio telematico: salvatoreserio@pec.it), che lo rappresenta e difende per procura ad litem in atti
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1.- Con ricorso depositato in cancelleria il 5.10.2023 e notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, il 16.10.2023, Lo SC MA IO proponeva opposizione avverso il D.I. n. 3127/2023, notificato l'1.8.2023, reso il 24.7.2023 ad
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istanza di BA SS dal Tribunale di Palermo nell'ambito del proced. n.
9566/2023 R.G.
Con tale decreto gli era stato ingiunto il pagamento della somma di €. 7.270,0, oltre alle spese del procedimento monitorio, a titolo di canoni di locazione (€. 3.770,00) e oneri condominiali (€. 3.500,80) afferenti il pregresso rapporto di locazione regolato dal contratto del 31.1.201, reg. to a Palermo l'1.2.2019, al n. 001833 serie 3T, ed avente ad oggetto l'immobile sito in Palermo nella via Giovanni Bonanno n. 90 piano 7 interno 14, distinto in catasto al foglio 31, particella 234, sub. 20, per il canone annuo di €. 5.400,00 ( art. 6) da corrispondersi in mensilità anticipate di pari importo (€.
450,00 ciascuna) oltre agli oneri condominiali (art. 9).
A fondamento dell'opposizione, per quanto ancora di interesse l'opponente adduceva:
.- la nullità del contratto di locazione perché stipulato in violazione di norme inderogabili e precisamente del modello legale previsto dall'art. 2 comma 3 L. n.
431/1998 e DM Infrastrutture e Trasporti del 16.1.20007 e 30.12.2002 e con una canone superiore a quello imposto dalla normativa di riferimento per i contratti del tipo stipulato dalle parti. Nello specifico evidenziava che il corrispettivo non fosse stato determinato facendo riferimento agli accordi territoriali di categoria. Con la conseguente nullità del contratto ex art. 13 comma 4 L. n. 431/1998, e il diritto alla ripetizione di quanto corrisposto in eccesso a titolo di canoni ex artt. 2033 c.c. e 13 comma 6 L. n. 431/1998;
.- la nullità del contratto di locazione con riferimento alla mancata previsione, in punto agli oneri accessori, della disposizione secondo cui “per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4 comma 2 L. n. 431/1998 e di cui al presente contratto costituisce l'allegato A. In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione – anche tramite organizzazioni sindacali – presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente, dei documenti giustificativi delle spese effettuate.
Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultanze dal rendiconto dell'anno precedente..”
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Contestava, poi, il credito ingiunto adducendo la non debenza dell'indennità da mancato preavviso per il recesso intimato, nemmeno la somma di €. 170,00 richiesta
a titolo di canone residuo del mese di novembre 2019, a suo dire pagato.
Chiedeva, ancora, che dal residuo credito dovuto venisse detratta, a titolo di compensazione, la somma di €. 900,00 versata al momento della stipula del contratto
a titolo di deposito cauzionale.
Contestava, infine, le somme richieste a titolo di oneri condominiali sul rilievo che, benché richiesto il locatore non aveva provveduto a porre a sua disposizione i rendiconti di gestione condominiali relativi al periodo, e il locatore aveva posto a suo carico pro quota l'intero costo del servizio di portineria anziché solo il 90%.
1.2.- Nel costituirsi in giudizio, con memoria difensiva del 23.11.2023, BA
SS contestava l'opposizione e ne chiedeva il rigetto, confermando la ricostruzione fattuale già