Trib. Ivrea, sentenza 28/05/2024, n. 199
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. A G all'udienza del 12.3.2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunziato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1143/2023 R.G.L. promossa da
p. iva , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti M
V, M M e Camilla V, presso i quali è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
contro
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dagli CP_1 CodiceFiscale_1 avv.ti M M, G C e S P, presso i quali è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
RESISTENTE OPPOSTO
conclusioni delle parti
per Controparte_2
[... In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a ;
CP_3
b. Nel merito ed in via principale, dichiarare inesistente e/o nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di ;
in ogni caso CP_3 revocare il decreto ingiuntivo opposto;
e comunque dichiarare non dovuta da
la somma portata dallo stesso. CP_3
c. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio
per CP_1
Nel merito
Pag. 1 a 10 - Respingere l'avversaria opposizione, ai sensi dell'art. 1676 cod. civ. e/o art.
29 D.lgs 276/2003, confermare il decreto ingiuntivo n. 232/23 concesso dal
Giudice del Lavoro;
In via subordinata
- in caso di mancata conferma e revoca del decreto ingiuntivo opposto dichiarare tenuta e condannare la al pagamento in Parte_1 favore del convenuto opposto delle somme risultanti dal listino paga di marzo
2023 che risulteranno dovute anche da tale società ai sensi dell'art. 1676 cod. civ. e/o art. 29 D.lgs 276/2003;
In ogni caso
- condannare la società opponente al rimborso delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, Cpa ed Iva, con distrazione a favore dei legali antistatari.
*
oggetto: responsabilità del committente ex art. 29 d.lgs. 276/2003
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 232/2023 del 7.9.2023 (R.G.L. 1083/2023) il Tribunale di
Ivrea ingiungeva, in solido, a Denver s.r.l., e Controparte_4 [...] di pagare a l'importo lordo di € 1.896,03. Controparte_5 CP_1
1.1. A fondamento della pretesa allegava che: CP_1
a) era stato assunto da Denver s.r.l. in data 1.7.2021 come autista;
CP_1
b) (committente) aveva concluso contratto di Controparte_5 appalto con (appaltatore) per l'esecuzione di servizi di Controparte_4 trasporto in Ivrea;
c) a sua volta, per l'esecuzione dei medesimi servizi, (sub Controparte_4 committente) aveva concluso contratto di appalto con Denver s.r.l. (sub appaltatore);
d) , quale dipendente di Denver s.r.l. era stato adibito all'esecuzione CP_1 dei servizi di trasporto relativi all'appalto Controparte_6
e) dal mese di gennaio 2023 Denver s.r.l. non aveva più corrisposto la retribuzione al lavoratore;
f) aveva corrisposto al lavoratore la retribuzione di gennaio e Controparte_4 febbraio 2023;
g) il rapporto di lavoro subordinato con Denver s.r.l. cessava il 31.3.2023 per licenziamento;
h) corrispondeva al lavoratore, acconto – pari a € 1.500,00 Controparte_4 netti (corrispondente a € 1.770,20 lordi) – sulla retribuzione di marzo 2023.
Pag. 2 a 10
Il lavoratore agiva, quindi, in sede monitoria per ottenere il saldo della retribuzione, come risultante dalla busta paga di marzo 2023.
2. Avverso il decreto ingiuntivo sopra indicato, Controparte_5 Contr (di seguito, ) proponeva tempestiva opposizione allegando che:
i. non aveva mai intrattenuto alcun rapporto contrattuale o di fatto con
[...]
;
CP_1
ii. non aveva concluso alcun contratto di appalto con Controparte_4
iii. con aveva concluso esclusivamente contratto di Controparte_4 Contr franchising fino al 1.4.2023 in forza del quale aveva concesso a CP_4
l'utilizzo della propria “formula commerciale” ed i propri diritti di proprietà
[...] intellettuale in una determinata zona dietro il pagamento di una royalty sul fatturato;
in altri termini, non si era obbligata a eseguire un Controparte_4 Contr servizio in favore di ma, semplicemente, si era obbligata al pagamento di un Contr corrispettivo in favore di per poter fruire della formula commerciale e dei Contr diritti di proprietà industriale correlati al marchio di cui era titolare;
Contr iv. non aveva mai svolto alcuna ingerenza nell'organizzazione e nei rapporti intercorrente tra e i suoi dipendenti, che erano autonomamente Controparte_4 gestiti da quest'ultima. Contr In ragione di quanto sopra, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo emesso.
3. Tempestivamente costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto CP_1 dell'opposizione, esponendo che:
Contr
− a prescindere dal nomen iuris dato da e al loro Controparte_4 rapporto, nella specie vi era una dissociazione tra il soggetto titolare del rapporto di lavoro (Denver s.r.l. e il soggetto che fruiva della prestazione del lavoratore Contr (pacificamente, ma anche ;
Controparte_4
Contr
− nel contratto di franchising tra e sono presenti Controparte_4 elementi che consentono ritenere che tra le parti, in realtà, intercorresse un rapporto di appalto, in particolare: a) è previsto l'obbligo di Controparte_4 di svolgere un servizio di trasporto, trasporto espresso e logistica nella zona
Contr assegnata per conto e nell'esclusivo interesse di b) è previsto in favore di
Contr un compenso unitario correlato alle consegne;
c) l'oggetto del contratto è
Contr rappresentato da una serie indeterminata di servizi di trasporto affidati da collegati al raggiungimento di un risultato complessivo con previsione di penali in
Contr favore di in caso di mancato raggiungimento del risultato;
d) la gestione del trasporto, dei mezzi e dei dipendenti è carico di la quale utilizza Controparte_4
Contr mezzi propri ma aventi tipologia, colore e logo imposto da ;
e) vi è un
Contr rapporto di esclusiva tra e Controparte_4
Il lavoratore chiedeva quindi la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Pag. 3 a 10 Contr 4. La controversia è stata istruita mediante ordine di esibizione a dell'allegato E
– regolamento (di seguito, “allegato E”) del contratto di franchising già in atti (doc. 4 Contr Contr
. ottemperava all'ordine di esibizione.
All'udienza del 12.3.2024 le parti discutevano la causa e, all'esito, veniva data lettura del dispositivo della presente sentenza.
*
5. Si premette che non sono contestate le seguenti circostanze, le quali vengono dunque poste a fondamento della decisione:
- è stato fino al 31.3.2023 dipendente, con mansioni di autista, di CP_1
Denver s.r.l. [doc. 7 (licenziamento);
doc. 8 (busta paga marzo 2023)];
CP_1 CP_1
- tra Denver s.r.l. e era stato concluso un contratto di appalto CP_4 CP_4 Contr per l'esecuzione delle consegne di (doc. 4 ) e era adibito CP_1 CP_1
a tale attività quale autista.
Ciò posto, la questione controversa tra le parti è se il rapporto tra e Controparte_4 Contr Contr
– pacificamente regolato dal contratto di cui al doc. 4 e dal regolamento oggetto dell'ottemperato ordine di esibizione – sia riconducile, anche, allo schema tipico del contratto di appalto, con conseguente applicazione della responsabilità Contr solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 del committente ( ).
Ritiene questo giudice che a tale interrogativo occorra dare risposta positiva, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo emesso. Ciò per le ragioni che seguono.
Contr 6. a fondamento dell'opposizione sostiene, in sintesi, che i rapporti tra la stessa
e sono regolati esclusivamente dal contratto prodotto sub Controparte_4 doc. 4 (e dai relativi allegati, tra cui il regolamento indicato come allegato E), da qualificarsi come contratto tipico di affiliazione commerciale (franchising) regolato dalla l. 129/2004 e con conseguente esclusione della rilevanza della disciplina posta, in materia di appalto, dall'art. 29 d.lgs. 276/2003.
Diversamente,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. A G all'udienza del 12.3.2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunziato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1143/2023 R.G.L. promossa da
p. iva , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti M
V, M M e Camilla V, presso i quali è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
contro
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dagli CP_1 CodiceFiscale_1 avv.ti M M, G C e S P, presso i quali è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
RESISTENTE OPPOSTO
conclusioni delle parti
per Controparte_2
[... In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a ;
CP_3
b. Nel merito ed in via principale, dichiarare inesistente e/o nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di ;
in ogni caso CP_3 revocare il decreto ingiuntivo opposto;
e comunque dichiarare non dovuta da
la somma portata dallo stesso. CP_3
c. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio
per CP_1
Nel merito
Pag. 1 a 10 - Respingere l'avversaria opposizione, ai sensi dell'art. 1676 cod. civ. e/o art.
29 D.lgs 276/2003, confermare il decreto ingiuntivo n. 232/23 concesso dal
Giudice del Lavoro;
In via subordinata
- in caso di mancata conferma e revoca del decreto ingiuntivo opposto dichiarare tenuta e condannare la al pagamento in Parte_1 favore del convenuto opposto delle somme risultanti dal listino paga di marzo
2023 che risulteranno dovute anche da tale società ai sensi dell'art. 1676 cod. civ. e/o art. 29 D.lgs 276/2003;
In ogni caso
- condannare la società opponente al rimborso delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, Cpa ed Iva, con distrazione a favore dei legali antistatari.
*
oggetto: responsabilità del committente ex art. 29 d.lgs. 276/2003
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 232/2023 del 7.9.2023 (R.G.L. 1083/2023) il Tribunale di
Ivrea ingiungeva, in solido, a Denver s.r.l., e Controparte_4 [...] di pagare a l'importo lordo di € 1.896,03. Controparte_5 CP_1
1.1. A fondamento della pretesa allegava che: CP_1
a) era stato assunto da Denver s.r.l. in data 1.7.2021 come autista;
CP_1
b) (committente) aveva concluso contratto di Controparte_5 appalto con (appaltatore) per l'esecuzione di servizi di Controparte_4 trasporto in Ivrea;
c) a sua volta, per l'esecuzione dei medesimi servizi, (sub Controparte_4 committente) aveva concluso contratto di appalto con Denver s.r.l. (sub appaltatore);
d) , quale dipendente di Denver s.r.l. era stato adibito all'esecuzione CP_1 dei servizi di trasporto relativi all'appalto Controparte_6
e) dal mese di gennaio 2023 Denver s.r.l. non aveva più corrisposto la retribuzione al lavoratore;
f) aveva corrisposto al lavoratore la retribuzione di gennaio e Controparte_4 febbraio 2023;
g) il rapporto di lavoro subordinato con Denver s.r.l. cessava il 31.3.2023 per licenziamento;
h) corrispondeva al lavoratore, acconto – pari a € 1.500,00 Controparte_4 netti (corrispondente a € 1.770,20 lordi) – sulla retribuzione di marzo 2023.
Pag. 2 a 10
Il lavoratore agiva, quindi, in sede monitoria per ottenere il saldo della retribuzione, come risultante dalla busta paga di marzo 2023.
2. Avverso il decreto ingiuntivo sopra indicato, Controparte_5 Contr (di seguito, ) proponeva tempestiva opposizione allegando che:
i. non aveva mai intrattenuto alcun rapporto contrattuale o di fatto con
[...]
;
CP_1
ii. non aveva concluso alcun contratto di appalto con Controparte_4
iii. con aveva concluso esclusivamente contratto di Controparte_4 Contr franchising fino al 1.4.2023 in forza del quale aveva concesso a CP_4
l'utilizzo della propria “formula commerciale” ed i propri diritti di proprietà
[...] intellettuale in una determinata zona dietro il pagamento di una royalty sul fatturato;
in altri termini, non si era obbligata a eseguire un Controparte_4 Contr servizio in favore di ma, semplicemente, si era obbligata al pagamento di un Contr corrispettivo in favore di per poter fruire della formula commerciale e dei Contr diritti di proprietà industriale correlati al marchio di cui era titolare;
Contr iv. non aveva mai svolto alcuna ingerenza nell'organizzazione e nei rapporti intercorrente tra e i suoi dipendenti, che erano autonomamente Controparte_4 gestiti da quest'ultima. Contr In ragione di quanto sopra, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo emesso.
3. Tempestivamente costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto CP_1 dell'opposizione, esponendo che:
Contr
− a prescindere dal nomen iuris dato da e al loro Controparte_4 rapporto, nella specie vi era una dissociazione tra il soggetto titolare del rapporto di lavoro (Denver s.r.l. e il soggetto che fruiva della prestazione del lavoratore Contr (pacificamente, ma anche ;
Controparte_4
Contr
− nel contratto di franchising tra e sono presenti Controparte_4 elementi che consentono ritenere che tra le parti, in realtà, intercorresse un rapporto di appalto, in particolare: a) è previsto l'obbligo di Controparte_4 di svolgere un servizio di trasporto, trasporto espresso e logistica nella zona
Contr assegnata per conto e nell'esclusivo interesse di b) è previsto in favore di
Contr un compenso unitario correlato alle consegne;
c) l'oggetto del contratto è
Contr rappresentato da una serie indeterminata di servizi di trasporto affidati da collegati al raggiungimento di un risultato complessivo con previsione di penali in
Contr favore di in caso di mancato raggiungimento del risultato;
d) la gestione del trasporto, dei mezzi e dei dipendenti è carico di la quale utilizza Controparte_4
Contr mezzi propri ma aventi tipologia, colore e logo imposto da ;
e) vi è un
Contr rapporto di esclusiva tra e Controparte_4
Il lavoratore chiedeva quindi la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Pag. 3 a 10 Contr 4. La controversia è stata istruita mediante ordine di esibizione a dell'allegato E
– regolamento (di seguito, “allegato E”) del contratto di franchising già in atti (doc. 4 Contr Contr
. ottemperava all'ordine di esibizione.
All'udienza del 12.3.2024 le parti discutevano la causa e, all'esito, veniva data lettura del dispositivo della presente sentenza.
*
5. Si premette che non sono contestate le seguenti circostanze, le quali vengono dunque poste a fondamento della decisione:
- è stato fino al 31.3.2023 dipendente, con mansioni di autista, di CP_1
Denver s.r.l. [doc. 7 (licenziamento);
doc. 8 (busta paga marzo 2023)];
CP_1 CP_1
- tra Denver s.r.l. e era stato concluso un contratto di appalto CP_4 CP_4 Contr per l'esecuzione delle consegne di (doc. 4 ) e era adibito CP_1 CP_1
a tale attività quale autista.
Ciò posto, la questione controversa tra le parti è se il rapporto tra e Controparte_4 Contr Contr
– pacificamente regolato dal contratto di cui al doc. 4 e dal regolamento oggetto dell'ottemperato ordine di esibizione – sia riconducile, anche, allo schema tipico del contratto di appalto, con conseguente applicazione della responsabilità Contr solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 del committente ( ).
Ritiene questo giudice che a tale interrogativo occorra dare risposta positiva, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo emesso. Ciò per le ragioni che seguono.
Contr 6. a fondamento dell'opposizione sostiene, in sintesi, che i rapporti tra la stessa
e sono regolati esclusivamente dal contratto prodotto sub Controparte_4 doc. 4 (e dai relativi allegati, tra cui il regolamento indicato come allegato E), da qualificarsi come contratto tipico di affiliazione commerciale (franchising) regolato dalla l. 129/2004 e con conseguente esclusione della rilevanza della disciplina posta, in materia di appalto, dall'art. 29 d.lgs. 276/2003.
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