Trib. Catania, sentenza 15/04/2024, n. 2099

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 15/04/2024, n. 2099
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 2099
Data del deposito : 15 aprile 2024

Testo completo

N.R.G. 3024/2019
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 20 dicembre 2023 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3024/2019 R.G. e vertente
TRA
EN MA ND, nato a [...] il [...], c.f.
[...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Enrico Nicolò
Buscemi che lo rappresenta e difende per procura in atti;

RICORRENTE
CONTRO
REGIONE SICILIA – Presidenza della Regione – Dipartimento Regionale della
Protezione Civile e l'ASSESSORATO REGIONALE AUTONONOMIE LOCALI E
FUNZIONE PUBBLICA – Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, in persona del Presidente e dell'Assessore pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Dello Stato di Catania
RESISTENTI
OGGETTO: risarcimento del danno ex art. 36 co. 5 D. Lgs.165/2001.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 20/03/2019 il ricorrente ha esposto di essere stato assunto alle dipendenze della Regione Siciliana con contratto a tempo determinato a decorrere dal marzo 1999, ai sensi dell'art. 23 quater del D.L. 6/1998 (conv. L. 61/1998) e di aver ininterrottamente lavorato per effetto di successive proroghe fino al 31.12.2019 prima presso gli uffici del Genio Civile e poi presso il Dipartimento della Protezione Civile.
Ha lamentato l'illegittimità del reiterato ricorso a contratti a tempo determinato, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 36 del D.lgs. 165/2001 e chiesto pertanto il risarcimento del danno conseguente alla precarizzazione del rapporto di lavoro.
Tanto premesso ha formulato le seguenti conclusioni: “accertare, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni connessi alla “precarizzazione” del proprio rapporto di lavoro con l'Amministrazione Regionale e, per l'effetto, condannare le resistenti
Amministrazioni Regionali in solido al pagamento in favore dello stesso di una somma a titolo di risarcimento danni ex art. 36 comma 5 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni nella misura di n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.”
Si sono costituite tempestivamente in giudizio le Amministrazioni convenute, con memoria depositata in data 27/07/2020, contestando la fondatezza del ricorso e deducendo, in particolare, la legittimità dell'operato dell'Amministrazione che aveva disposto le proroghe sulla scorta di puntuali autorizzazioni in tal senso da parte del legislatore regionale
e in attesa del completamento delle procedure di stabilizzazione, funzionali a consentire
l'immissione in ruolo del personale precario. Le resistenti hanno quindi richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui la stabilizzazione costituisce misura sufficiente e proporzionata a sanzionare l'abusivo ricorso ai contratti a termine, escludendo il risarcimento in caso di intervenuta assunzione a tempo indeterminato;
hanno altresì escluso la fondatezza della domanda risarcitoria in ragione dell'unicità del rapporto alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, di volta in volta prorogato, il che imporrebbe uno specifico onere probatorio del danno patito, nella specie non soddisfatto dal ricorrente, che non potrebbe avvalersi dell'agevolazione probatoria relativa al danno comunitario, operante solo per i casi di reiterazione di contratti a termine. Nel caso di riconosciuta illegittimità del termine, hanno chiesto accertarsi la nullità del contratto di lavoro, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.
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Hanno concluso chiedendo: “rigettare il ricorso perché infondato. - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, dichiarare la nullità dei contratti stipulati tra il ricorrente e l'amministrazione convenuta in giudizio ovvero in subordine accertare
l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa risarcitoria avversaria, sempre tenendo conto del divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi. Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Nelle more del giudizio, il ricorrente ha dato atto dell'espletamento delle procedure concorsuali per la stabilizzazione - circostanza altresì documentata dalle Amministrazioni resistenti - e dell'intervenuta assunzione a tempo indeterminato dapprima in categoria C a far data dal 15/12/2020 e successivamente in categoria D (documenti depositati in data 27 settembre 2022 nel fascicolo di parte ricorrente).
In esito all'udienza del 20 dicembre 2023, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della sola parte ricorrente, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto del presente giudizio è il diritto del ricorrente - assunto, a decorrere dal marzo del 1999, alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.
23 quater del D.L. 6/1998 (conv. L. 61/1998), con contratto di durata triennale, di volta in volta prorogato in forza di specifiche previsioni di legge, fino al 31.12.2019 - ad essere risarcito, ex art. art. 36 comma 5 del Decreto Legislativo n. 165/2001, del danno conseguente alla precarizzazione del rapporto di lavoro.
Reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e vada accolto per quanto di ragione.
Al riguardo può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso
Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte
e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr. sentenza n. 1883/2023 emessa in data 08/05/2023 nel proc. n. 3023/2019 R.G. – est. dott.ssa
C. Cunsolo)
“ Esaminando partitamente le singole questioni poste dalle parti nel presente giudizio, deve in primo luogo escludersi che la proroga ventennale del contratto a termine possa trovare copertura legittimante nelle relative previsioni di legge autorizzatorie, sì come
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sostenuto dalle Amministrazioni resistenti secondo cui “sia la prima stipulazione del contratto a termine per fronteggiare le necessità istituzionali derivanti dagli eventi sismici che avevano colpito le province di Catania, Siracusa e Ragusa, sia le successive reiterate proroghe hanno trovato specifica fonte autorizzatoria nella legge, della quale
l'Amministrazione resistente ha deciso a tal fine di avvalersi. Ne deriva che il presunto abuso cui è correlata la pretesa risarcitoria di parte ricorrente non pare configurabile […]”.
Si condividono a riguardo le motivazioni di cui alle sentenze n. 656/2021 e 165/2023 della Corte d'Appello di Catania, da intendersi richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c, che a loro volta fanno riferimento a quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 16336/2017, pronunciatasi in fattispecie analoga, secondo cui: “Le successive disposizioni, già sopra richiamate, si limitavano ad autorizzare l'Amministrazione ad avvalersi, con le scadenze indicate, del personale così assunto, dando luogo a successive proroghe dei contratti a termine inizialmente conclusi ai sensi della L. n. 242 del 2000. Dette disposizioni di proroga, in ragione di una interpretazione eurocompatibile e costituzionalmente orientata delle stesse, non derogano, come fonte di pari grado, al D.Lgs.
n. 368 del 2001, nelle more adottato dal legislatore, ma operano proprio nel contesto di legalità e
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