Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/03/2024, n. 321
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Testo completo
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Specializzata Agraria composto dai sigg.ri/re dott.ssa Giovanni De Marco Presidente
dott. Giuseppe Lo Presti Giudice
dott. ssa Elisa Di Giovanni Giudice Est
dott. Natoli Dario Esperto
dott. Aliberto Raffaele Esperto riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1572/2023 R.G.A.C.
TRA
RA AR ([...]) e RA UL ([...]) elettivamente domiciliati in indirizzo telematico, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe
Benvenga e dalla Avv.ta Silvana Benvenga, giusta procura in atti;
ricorrenti
E
AL AM (C.F. [...]) in qualità di titolare della ditta individuale
“Verde Duemila Ornamental Plants”, elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Citrobello per procura in atti resistente avente per oggetto: Azione di accertamento rapporto agrario
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.12.2023 AR RA e UL RA – sulle premesse relative: a) alla qualità, unitamente agli eredi della defunta sorella RA AG RI,
DI TI, IA TI e AN TI, di contitolari di un fondo rustico sito nel comune di Pace del Mela, c.da Pantano, in catasto terreni al f. 5, p.lle 137
(fabbr. rur. mq. 47), 139 (fabbr. rur. mq. 51), 1678 (terr. mq. 25.148, proveniente da p.lla
1208), 1679 (già 1681, fabbr. rur. mq. 12, proveniente da p.lla 1208), 1680 (terr. mq. 25.539,
proveniente da p.lla 96);
b) alla stipula di una scrittura privata del 1/6/2014 (registrata a
Milazzo il 1/7/2014 al n. 418/3T) di concessione in locazione in favore di titolare di ditta individuale “Verde duemila Ornamental plants di AM AL” (imprenditore agricolo esercente attività agricola di vivaista) dietro canone annuo di € 12.000,00 da aggiornarsi annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo e da corrispondersi in due semestralità da € 6.000,00 ciascuna, rispettivamente entro il 1° gennaio ed il 1° luglio;
c) alla morosità nel pagamento di due semestralità (scadute il
1°/7/2022 e il 1°/7/2023) del canone di affitto pari, incluso l'aggiornamento ISTAT (€
14.148,00) e le differenze agg. ISTAT non prescritte (€ 1.392,86), alla complessiva somma di € 15.540,46 oltre interessi, non versata entro il termine di grazia cui si è aggiunta la morosità maturata rispetto alla successiva semestralità scaduta il 1°/7/2023, pari ad €
7.074,00, incrementando il debito, così portato ad € 22.614,46, oltre interessi- hanno concluso: a) per la declaratoria di risoluzione del contratto di affitto per grave inadempimento (ex artt. 1455 c.c. e 5 L. n. 203/1982);
b) per la conseguente condanna all'immediato rilascio del fondo: c) per la condanna al pagamento dei canoni di affitto ad oggi scaduti e delle differenze di aggiornamento Istat per un ammontare complessivo di €
22.614,46 e dei canoni (aggiornati) a scadere fino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dal dì della contestazione della morosità (15/2/2023) fino alla data di deposito del presente ricorso;
d) per la condanna al risarcimento del danno – a titolo di spese di scerbatura bonifica del fondo - da liquidarsi in complessivi € 15.000,00 o nella maggiore
o minore somma che sarà determinata dal CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi all'attuale saggio legale degli interessi (5 %) fino al deposito della sentenza e, da detto momento, con interessi di mora al tasso di cui al cit. art. 1284, co. 4, c.c.
Le domande di merito sono state precedute da richiesta di emissione di provvedimento
d'urgenza di rilascio immediato del fondo rustico, al fine di anticipare (ed assicurare) gli effetti della sentenza di merito, ossia, nella specie, gli effetti restitutori della sentenza di risoluzione del contratto per inadempimento, stante il periculum legato alla natura di bene produttivo propria del fondo, ex artt. 1615 e ss. c.c., nonché alla situazione, riferibile al detentore, di sovraindebitamento rivelatore dell'incapacità del convenuto di far fronte alle
obbligazioni assunte.
Il procedimento si è svolto nella resistenza di AL AM, il quale, al fine di paralizzare la pretesa dei ricorrenti, ha concluso per il rigetto della domanda di rilascio del fondo, “in quanto il contratto di affitto era stato stipulato senza l'assistenza di un'organizzazione di categoria professionale”;
per la rideterminazione del giusto canone di affitto sulla base delle leggi dell'equo canone;
per la declaratoria di sussistenza di un contratto di affitto di fatto con durata quindicennale a partire dal 1°.giugno 2021, con il riconoscimento del canone legale pari al reddito dominicale e condannare gli attori in via riconvenzionale al pagamento della somma di € 21.006,45 a titolo di rimborso per canoni pagati in eccedenza
e risarcimento per mancato guadagno derivante dalla possibilità di usufruire di agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie.
La causa viene decisa secondo lo schema decisorio ex art. 420 c.p.c. in relazione all'art. 11
d.lgs 150/2011.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione relativa alla “nullità della costituzione del resistente in giudizio per nullità della procura speciale (art. 83, co. 3, cpc) rilasciata su foglio separato al difensore”
(cfr., da ultimo, note di trattazione scritta per l'udienza del 21.3.2024).
Dalla lettura sinergica e combinata della domanda di conciliazione predisposta dai ricorrenti – recante puntuale esposizione in fatto della vicenda per cui si rende necessaria
l'attivazione della procedura ex art. 11 d.lgs. 150/2011 oltreché richiesta di convocazione delle parti e comunicazione della istanza all'indirizzo PEC della azienda vivaistica del resistente (cfr. doc. n. 7 A) fascicolo ricorrenti) – in uno alla richiesta di differimento dell'incontro davanti all'Ispettorato - proveniente dalla procuratrice costituita nell'interesse del resistente già legale nella procedura conciliativa (cfr. doc. n. 9 fascicolo ricorrenti) - può inferirsi che il contenuto della procura del 4.9.2023 – rubricata “procura speciale” – sia riferibile esclusivamente al procedimento stragiudiziale ed annesso giudizio per resistere alle pretese dei ricorrenti proprietari del fondo rustico di cui alla scrittura privata 1.6.2014 menzionata nella domanda di conciliazione del 19.7.2023 avuto riguardo
– quali elementi utili a corroborare la correlabilità della procura – alla sequenza cronologica
tra la comunicazione del 19.7.2023, la PEC spedita dall'ispettorato in data 6.9.2023 alla procuratrice che ha assistito il conduttore
Sezione Specializzata Agraria composto dai sigg.ri/re dott.ssa Giovanni De Marco Presidente
dott. Giuseppe Lo Presti Giudice
dott. ssa Elisa Di Giovanni Giudice Est
dott. Natoli Dario Esperto
dott. Aliberto Raffaele Esperto riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1572/2023 R.G.A.C.
TRA
RA AR ([...]) e RA UL ([...]) elettivamente domiciliati in indirizzo telematico, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe
Benvenga e dalla Avv.ta Silvana Benvenga, giusta procura in atti;
ricorrenti
E
AL AM (C.F. [...]) in qualità di titolare della ditta individuale
“Verde Duemila Ornamental Plants”, elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Citrobello per procura in atti resistente avente per oggetto: Azione di accertamento rapporto agrario
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.12.2023 AR RA e UL RA – sulle premesse relative: a) alla qualità, unitamente agli eredi della defunta sorella RA AG RI,
DI TI, IA TI e AN TI, di contitolari di un fondo rustico sito nel comune di Pace del Mela, c.da Pantano, in catasto terreni al f. 5, p.lle 137
(fabbr. rur. mq. 47), 139 (fabbr. rur. mq. 51), 1678 (terr. mq. 25.148, proveniente da p.lla
1208), 1679 (già 1681, fabbr. rur. mq. 12, proveniente da p.lla 1208), 1680 (terr. mq. 25.539,
proveniente da p.lla 96);
b) alla stipula di una scrittura privata del 1/6/2014 (registrata a
Milazzo il 1/7/2014 al n. 418/3T) di concessione in locazione in favore di titolare di ditta individuale “Verde duemila Ornamental plants di AM AL” (imprenditore agricolo esercente attività agricola di vivaista) dietro canone annuo di € 12.000,00 da aggiornarsi annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo e da corrispondersi in due semestralità da € 6.000,00 ciascuna, rispettivamente entro il 1° gennaio ed il 1° luglio;
c) alla morosità nel pagamento di due semestralità (scadute il
1°/7/2022 e il 1°/7/2023) del canone di affitto pari, incluso l'aggiornamento ISTAT (€
14.148,00) e le differenze agg. ISTAT non prescritte (€ 1.392,86), alla complessiva somma di € 15.540,46 oltre interessi, non versata entro il termine di grazia cui si è aggiunta la morosità maturata rispetto alla successiva semestralità scaduta il 1°/7/2023, pari ad €
7.074,00, incrementando il debito, così portato ad € 22.614,46, oltre interessi- hanno concluso: a) per la declaratoria di risoluzione del contratto di affitto per grave inadempimento (ex artt. 1455 c.c. e 5 L. n. 203/1982);
b) per la conseguente condanna all'immediato rilascio del fondo: c) per la condanna al pagamento dei canoni di affitto ad oggi scaduti e delle differenze di aggiornamento Istat per un ammontare complessivo di €
22.614,46 e dei canoni (aggiornati) a scadere fino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dal dì della contestazione della morosità (15/2/2023) fino alla data di deposito del presente ricorso;
d) per la condanna al risarcimento del danno – a titolo di spese di scerbatura bonifica del fondo - da liquidarsi in complessivi € 15.000,00 o nella maggiore
o minore somma che sarà determinata dal CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi all'attuale saggio legale degli interessi (5 %) fino al deposito della sentenza e, da detto momento, con interessi di mora al tasso di cui al cit. art. 1284, co. 4, c.c.
Le domande di merito sono state precedute da richiesta di emissione di provvedimento
d'urgenza di rilascio immediato del fondo rustico, al fine di anticipare (ed assicurare) gli effetti della sentenza di merito, ossia, nella specie, gli effetti restitutori della sentenza di risoluzione del contratto per inadempimento, stante il periculum legato alla natura di bene produttivo propria del fondo, ex artt. 1615 e ss. c.c., nonché alla situazione, riferibile al detentore, di sovraindebitamento rivelatore dell'incapacità del convenuto di far fronte alle
obbligazioni assunte.
Il procedimento si è svolto nella resistenza di AL AM, il quale, al fine di paralizzare la pretesa dei ricorrenti, ha concluso per il rigetto della domanda di rilascio del fondo, “in quanto il contratto di affitto era stato stipulato senza l'assistenza di un'organizzazione di categoria professionale”;
per la rideterminazione del giusto canone di affitto sulla base delle leggi dell'equo canone;
per la declaratoria di sussistenza di un contratto di affitto di fatto con durata quindicennale a partire dal 1°.giugno 2021, con il riconoscimento del canone legale pari al reddito dominicale e condannare gli attori in via riconvenzionale al pagamento della somma di € 21.006,45 a titolo di rimborso per canoni pagati in eccedenza
e risarcimento per mancato guadagno derivante dalla possibilità di usufruire di agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie.
La causa viene decisa secondo lo schema decisorio ex art. 420 c.p.c. in relazione all'art. 11
d.lgs 150/2011.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione relativa alla “nullità della costituzione del resistente in giudizio per nullità della procura speciale (art. 83, co. 3, cpc) rilasciata su foglio separato al difensore”
(cfr., da ultimo, note di trattazione scritta per l'udienza del 21.3.2024).
Dalla lettura sinergica e combinata della domanda di conciliazione predisposta dai ricorrenti – recante puntuale esposizione in fatto della vicenda per cui si rende necessaria
l'attivazione della procedura ex art. 11 d.lgs. 150/2011 oltreché richiesta di convocazione delle parti e comunicazione della istanza all'indirizzo PEC della azienda vivaistica del resistente (cfr. doc. n. 7 A) fascicolo ricorrenti) – in uno alla richiesta di differimento dell'incontro davanti all'Ispettorato - proveniente dalla procuratrice costituita nell'interesse del resistente già legale nella procedura conciliativa (cfr. doc. n. 9 fascicolo ricorrenti) - può inferirsi che il contenuto della procura del 4.9.2023 – rubricata “procura speciale” – sia riferibile esclusivamente al procedimento stragiudiziale ed annesso giudizio per resistere alle pretese dei ricorrenti proprietari del fondo rustico di cui alla scrittura privata 1.6.2014 menzionata nella domanda di conciliazione del 19.7.2023 avuto riguardo
– quali elementi utili a corroborare la correlabilità della procura – alla sequenza cronologica
tra la comunicazione del 19.7.2023, la PEC spedita dall'ispettorato in data 6.9.2023 alla procuratrice che ha assistito il conduttore
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