Trib. Ragusa, sentenza 22/02/2024, n. 327

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 22/02/2024, n. 327
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 327
Data del deposito : 22 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 3511/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3511/2021 promossa da:
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. (già Enel Servizio Elettrico s.p.a.) (c.f. e p.iva:
09633951000), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Antonio
Briguglio e Roberto Vaccarella ed elettivamente domiciliato a Vittoria nella via G. Bruno n. 24, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Blasi APPELLANTE
Contro

TELERADIO REGIONE S.R.L. (c.f. e p.iva: 00209070895) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Angela Maria Manuela Cannizzo ed elettivamente domiciliata, presso il suo studio, a Catania, viale XX Settembre n. 43,
APPELLATO
OGGETTO

Appello avverso la sentenza n. 216/2021, emessa dal Giudice di Pace di Modica, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 989/2020 R.G., in data 20.5.2021, depositata il 24.5.2021 e notificata il 7.9.2021.

CONCLUSIONI

Parte appellante:
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Voglia l'Ill.mo Tribunale, per i motivi dedotti, riformare la sentenza n. 216/2021 del Giudice di Pace di Modica del 20 maggio 2021 (r.g. n. 989/2020) e rigettare ogni domanda proposta nei confronti della Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., con condanna alla restituzione di quanto da quest'ultima versato in ottemperanza alla sentenza impugnata, anche a titolo di spese di giudizio di primo grado, oltre interessi dal pagamento al soddisfo. In via meramente gradata, in accoglimento del quarto motivo di gravame, dichiarare la non debenza degli importi ivi indicati e per l'effetto condannare la Teleradio
Regione S.r.l. alla restituzione di quanto ricevuto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”;

Parte appellata:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in funzione di giudice dell'appello:

1. Preliminarmente in rito, dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto di citazione in appello redatto da Servizio Elettrico Nazionale s.p.a., per evidente contrasto con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., per le motivazioni esposte in narrativa;

2. Nel merito, rigettare integralmente l'atto di appello promosso da Servizio

Elettrico Nazionale s.p.a. avverso la sentenza n. 216/2021 in quanto infondato in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in narrativa;

3. Conseguentemente, confermare integralmente quanto disposto dal Giudice di Pace di Modica nella sentenza n. 216/2021, oggetto di appello;

4. Con vittoria di spese e competenze
”.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sì come modificato dal D.L. 83/2012, atteso che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. sez. un., 13.12.2022, n. 36481).
E tali caratteristiche ricorrono nel caso di specie, considerato che risultano chiaramente individuate le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze, nonché le argomentazioni
a contrasto.
L'appello nel merito non può essere accolto.
Quanto al primo motivo di appello, avente ad oggetto “violazione e falsa applicazione dell'art. 2033
c.c. Omissione di pronuncia. Il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace tra utente e fornitore”, l'appellante deduce l'assenza dei presupposti dell'azione di indebito esperita dalla appellata Teleradio Regione, atteso che le somme versate a titolo di addizionali erano in realtà dovute in base ad un contratto in vigore tra utente e fornitore.
A tal riguardo, occorre rilevare come non risponda al vero che il primo Giudice ha omesso di pronunciarsi in ordine alla mancanza di presupposti dell'azione di indebito, dal momento che la gravata
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sentenza spiega – mediante il corretto richiamo alla pronuncia di legittimità n. 27099/2019 – che ai fini dell'ottenimento del rimborso dell'addizionale indebitamente pagata il consumatore finale che non sia
Soggetto Obbligato (titolare di codice ditta) può agire nei confronti del fornitore, poiché il rapporto tra fornitore e consumatore ha natura civilistica, e l'azione di recupero si prescrive nel termine di 10 anni dal pagamento dell'indebito.
In diverse pronunce della Suprema Corte (cfr. n. 15198/2019, n. 27101/2019, n. 27306/2019 e n.
28047/2019) è delineato un meccanismo complesso attraverso il quale può trovare effettivo soddisfacimento il recupero dell'imposta indebitamente pagata e/o della parte di prezzo corrispondente al tributo traslato sull'utente finale.
In particolare, è stato precisato che:
- il fornitore è l'unico soggetto obbligato al pagamento delle addizionali ai sensi del Testo Unico delle Accise (di seguito T.U.A.), nonostante possa addebitare integralmente l'imposta in rivalsa al cliente finale;

- i rapporti fornitore-Amministrazione e fornitore-cliente finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;

- data tale autonomia, il cliente finale, laddove abbia indebitamente pagato l'imposta in rivalsa, non ha diritto a chiedere il rimborso dell'imposta direttamente all'Amministrazione;

- il diritto al rimborso spetta soltanto al fornitore, unico soggetto che può agire nei confronti dell'Amministrazione, nel caso in cui:

1. non abbia addebitato l'imposta al cliente finale, entro due anni dalla data del pagamento o 2. il cliente finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza;

- il cliente finale può recuperare quanto illegittimamente versato esercitando l'azione civilistica di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione, ma solo allorquando dimostri che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore).
Vds. Cass. n. 29980/19: “le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del D.L. 511/1988, conv. dalla L. 20/1989 (applicabile "ratione temporis"), sono dovute, alla medesima stregua delle accise, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore. Fornitore il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria. Di contro, il consumatore finale al quale il fornitore ha addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione – da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise – può in via di eccezione chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela”.
D'altra parte, secondo le norme del D.Lgs. 504/1995 – Testo Unico delle Accise (di seguito T.U.A.), vigente ratione temporis, da leggersi in combinato disposto, gli obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono, tra gli altri, “i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori” (art. 53, comma 1, lett. a), “i crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto
pagina 3 di 10 tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa” (art. 16, comma 3), le società fornitrici
hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali” (art. 56, comma 1);
la bolletta di pagamento deve riportare i quantitativi di energia elettrica venduti e la liquidazione dell'accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate” (art. 56, comma 3).
Ed ancora, ai sensi dell'art. 14 T.U.A., “l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata”, ma il rimborso – previsto in via generale dall'art. 9, par. 2, della Direttiva n. 2008/118/CE, che fa riferimento alle modalità stabilite dai singoli Stati membri – “deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento // qualora al termine di un procedimento giurisdizionale il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme” (testo applicabile solo a far data dal 1.4.2010).
Inoltre, l'art. 29, comma 2, della L. 428/1990 dispone, per il rimborso dei tributi rilevanti per l'ordinamento comunitario, che “I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono
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