Trib. Paola, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 223 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, proposta con ricorso congiunto
DA
(cod. fisc. ), nata a Praia a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Scalea (Cs) alla via Fiume Lao n. 40 presso lo studio dell'avv.
Sangiovanni Antonio Carmine, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
E
(cod. fisc. ), nato a Praia a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Scalea (Cs) alla via Fiume Lao n. 40 presso lo studio dell'avv.
Sangiovanni Antonio Carmine, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: cumulo di domande congiunte di separazione personale di coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ex artt. 473 bis.49, comma 1, e 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni: come da note scritte congiunte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 13.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.49 e 473 Parte_1 Parte_2 bis.51 c.p.c. depositato il 29/02/2024, hanno proposto cumulativamente domanda di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Diamante il 20/01/2001
(trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2001), in costanza del quale sono nati due figli, il 24.05.2004 e il 17.07.2012. Per_1 Per_2
Il Pubblico Ministero, in data 6.03.2024, ha espresso parere favorevole.
1
Con sentenza non definitiva n. 24/2024 emessa in data 16.04.2024, passata in giudicato, il
Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni riportate nel ricorso tra essi concordate, nonché prendendo atto delle ulteriore intese patrimoniali ivi indicate;
inoltre, non essendo la domanda di divorzio procedibile prima che del decorso del termine indicato nell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa, con separata ordinanza, è stata rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi (trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte) avesse provveduto ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte (stante la sostituzione ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza di comparizione fissata in data
16.12.2024), la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 898/1970, e la volontà delle stesse di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Le parti, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ribadendo la volontà di non riconciliarsi, hanno chiesto la pronuncia di divorzio alle condizioni congiunte indicate nelle medesime note (modificative in parte di quelle della separazione consensuale dei coniugi).
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, questi ha emesso il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e
3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza non definitiva n.
24/2024 emessa in data 16.04.2024, passata in giudicato, il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e che si è protratta Parte_1 Parte_2 ininterrottamente dalla loro comparizione nella procedura di separazione (e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato, nell'ambito del procedimento di separazione, per il deposito di note scritte) per un tempo superiore a sei mesi
(secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre
2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità
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