Trib. Verona, sentenza 11/12/2024, n. 2817
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 78 /2021 avente ad oggetto: Impugnazione di riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE STROBEL Parte_1 C.F._1
GABRIELLA , con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GIACOMELLO DONATELLA , con domicilio eletto presso il suo studio in CORSO FRACCAROLI, 188 37049 VILLA BARTOLOMEA
NU
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano CP_2 CodiceFiscale_3
Franchini come da mandato in atti
NU
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Rossi _3 C.F._4
come da procura in atti.
CONVENUTO
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Verona.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4.7.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Nel preminente interesse del minore - così come è emerso nel corso del giudizio - dichiara di rinunciare alle domande formulate in citazione;
respingersi, in ogni caso, ogni altra domanda sia di visite protette, sia di risarcimento dei danni;
compensazione delle spese di causa.
Per parte convenuta : considerato l'esito dell'audizione del minore e delle Pt_1 Parte_1
dichiarazioni rese dai convenuti e esaminata la perizia della consulente CP_2 CP_1
di nomina giudiziale dott.ssa invoca la prevalenza del favor minoris sul favor Persona_1 veritatis in favore del minore e per l'effetto conferma e si riporta a tutte le altre proprie Parte_1
domande formulate in comparsa di risposta anche in via riconvenzionale trasversale, nelle memorie istruttorie, nelle note di trattazione scritte e nei verbali di udienza in atti. Si oppone, invece, a tutte le domande formulate, anche in via istruttoria, d'urgenza e riconvenzionale trasversale, nonché ex art.
268 c.c., dalla difesa del convenuto Insiste per l'inammissibilità del documento n. 4 _3
prodotto dalla difesa del convenuto Con vittoria di spese del presente giudizio n. _3
78/2021 R.G., del reclamo rubricato al n. 5031/2022 R.G., come da note spese già depositate in atti a Cont e datate 14/12/2022.
Con vittoria di spese, altresì della presente ed ulteriore fase di rimessione in istruttoria per quale ci si rimette a giustizia per la sua liquidazione, come da nota spese che ci si riserva di allegare in comparsa conclusionale.
Per parte convenuta : considerato l'esito dell'audizione del minore e CP_2 Parte_1
delle dichiarazioni rese dai convenuti e CP_2 CP_1
letta la perizia della consulente di nomina giudiziale dott.ssa Persona_1
invoca la prevalenza del favor minoris sul favor veritatis in favore del minore e Parte_1 per l'effetto conferma e si riporta a tutte le proprie domande formulate in comparsa di risposta, nelle memorie istruttorie, nelle note di trattazione scritte e nei verbali di udienza in atti. Si oppone, invece,
a tutte le domande formulate, anche in via istruttoria, d'urgenza e riconvenzionale trasversale, nonché ex art. 268 c.c., dalla difesa del convenuto . Insiste per l'inammissibilità del _3
documento n. 4 prodotto dalla difesa del . _3
Con vittoria di spese sia nel presente giudizio n. 78/2021 R.G. che nel reclamo rubricato al n.
5031/2022 R.G., come da note spese già depositate in atti in data 14/12/2022.
Per parte convenuta : Nel merito: accertare e dichiarare che il riconoscimento del minore _3
, nato il [...] a [...] e residente in [...]
n. 264, cf. , da parte del signor nato il [...] a [...] CodiceFiscale_5 CP_1
Valsugana (TN), cf. , residente in [...]
Sanzio n. 11, difetta di veridicità e conseguentemente dichiararlo inefficace qualora lo ritenesse di interesse per il minore;
Ordinarsi le necessarie trascrizioni ed annotazioni.
In via riconvenzionale trasversale si chiede la condanna in solido dei convenuti e CP_1
al risarcimento di "tutti i danni" già risentiti dal signor che si quantificano nella CP_2 _3 somma di € 100.000,00 (centomila/00), ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, ivi compreso il danno da ritardato adempimento, che abbiano derivazione causale o concausale dall'evento pregiudizievole dedotto in giudizio e dipendano dalla condotta dei responsabili, da liquidarsi anche in via equitativa;
In ogni caso con vittoria e refusione delle spese e dei compensi tutti di lite, nonché della refusione delle spese della Consulenza Tecnica D'Ufficio e di parte, con rimborso forfettario del 15%, +4% cassa avvocati e Iva come per legge;
Per il PM: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento è stato incardinato dal curatore speciale del minore su iniziativa del Pubblico
Ministero ex art. 264 cc, chiedendo inizialmente di procedere all'accertamento della veridicità o meno del riconoscimento effettuato dal il 12.10.2010 (cfr. doc. 3 parte attrice), per poi - all'esito Pt_1 degli accertamenti istruttori effettuati e alla luce dell'ascolto giudiziale del minore - rinunciare alla relativa domanda.
Anche i convenuti e chiedono che rimanga inalterato lo status filiationis del minore Pt_1 CP_2
in quanto rispondente alla sua volontà a conforme al suo interesse.
Parte convenuta invece, chiede che si proceda all'accertamento della non veridicità del _3
riconoscimento a suo tempo operato in quanto non conforme agli accertamenti peritali depositati in atti e chiede la condanna degli altri convenuti al risarcimento dei danni personalmente subiti per effetto del falso riconoscimento con conseguente preclusione dei propri diritti paterni.
Risulta dagli atti di causa che nel corso dell'anno 2009-2010 la convenuta ha intrattenuto una CP_2
relazione sentimentale con il convenuto , nel corso della quale, per concorde ammissione delle _3
parti, la stessa rimaneva incinta, pur rappresentando successivamente al la volontà di _3
interrompere la gravidanza. Allo stesso periodo risale l'avvio della relazione con il convenuto
. Pt_1
In data 8.10.2010 nasce figlio di , il quuale viene riconosciuto dal sig. Pt_1 CP_2 [...]
a distanza di 4 giorni dalla nascita (cfr. doc. 3 parte attrice). Successivamente la relazione CP_1
tra e si interrompe e le parti regolamentano in modo condiviso le modalità di esercizio CP_2 Pt_1
della genitorialità tra il minore e il sia dal punto di vista della contribuzione materiale che Pt_1
da quello dei tempi di frequentazione.
Secondo le allegazioni di parte convenuta in questo arco temporale la relazione con la _3 CP_2
riprende e lo stesso vedrebbe regolarmente anche il bambino che la madre indurrebbe a riferirsi al convenuto come al padre, e ciò fino al 2013, anno in cui la relazione si interrompe _3
definitivamente. Successivamente lo stesso si sarebbe allontanato per anni dall'Italia.
Tali allegazioni, non sono state specificamente contestate dalla convenuta quanto alla ripresa CP_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 78 /2021 avente ad oggetto: Impugnazione di riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE STROBEL Parte_1 C.F._1
GABRIELLA , con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GIACOMELLO DONATELLA , con domicilio eletto presso il suo studio in CORSO FRACCAROLI, 188 37049 VILLA BARTOLOMEA
NU
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano CP_2 CodiceFiscale_3
Franchini come da mandato in atti
NU
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Rossi _3 C.F._4
come da procura in atti.
CONVENUTO
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Verona.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4.7.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Nel preminente interesse del minore - così come è emerso nel corso del giudizio - dichiara di rinunciare alle domande formulate in citazione;
respingersi, in ogni caso, ogni altra domanda sia di visite protette, sia di risarcimento dei danni;
compensazione delle spese di causa.
Per parte convenuta : considerato l'esito dell'audizione del minore e delle Pt_1 Parte_1
dichiarazioni rese dai convenuti e esaminata la perizia della consulente CP_2 CP_1
di nomina giudiziale dott.ssa invoca la prevalenza del favor minoris sul favor Persona_1 veritatis in favore del minore e per l'effetto conferma e si riporta a tutte le altre proprie Parte_1
domande formulate in comparsa di risposta anche in via riconvenzionale trasversale, nelle memorie istruttorie, nelle note di trattazione scritte e nei verbali di udienza in atti. Si oppone, invece, a tutte le domande formulate, anche in via istruttoria, d'urgenza e riconvenzionale trasversale, nonché ex art.
268 c.c., dalla difesa del convenuto Insiste per l'inammissibilità del documento n. 4 _3
prodotto dalla difesa del convenuto Con vittoria di spese del presente giudizio n. _3
78/2021 R.G., del reclamo rubricato al n. 5031/2022 R.G., come da note spese già depositate in atti a Cont e datate 14/12/2022.
Con vittoria di spese, altresì della presente ed ulteriore fase di rimessione in istruttoria per quale ci si rimette a giustizia per la sua liquidazione, come da nota spese che ci si riserva di allegare in comparsa conclusionale.
Per parte convenuta : considerato l'esito dell'audizione del minore e CP_2 Parte_1
delle dichiarazioni rese dai convenuti e CP_2 CP_1
letta la perizia della consulente di nomina giudiziale dott.ssa Persona_1
invoca la prevalenza del favor minoris sul favor veritatis in favore del minore e Parte_1 per l'effetto conferma e si riporta a tutte le proprie domande formulate in comparsa di risposta, nelle memorie istruttorie, nelle note di trattazione scritte e nei verbali di udienza in atti. Si oppone, invece,
a tutte le domande formulate, anche in via istruttoria, d'urgenza e riconvenzionale trasversale, nonché ex art. 268 c.c., dalla difesa del convenuto . Insiste per l'inammissibilità del _3
documento n. 4 prodotto dalla difesa del . _3
Con vittoria di spese sia nel presente giudizio n. 78/2021 R.G. che nel reclamo rubricato al n.
5031/2022 R.G., come da note spese già depositate in atti in data 14/12/2022.
Per parte convenuta : Nel merito: accertare e dichiarare che il riconoscimento del minore _3
, nato il [...] a [...] e residente in [...]
n. 264, cf. , da parte del signor nato il [...] a [...] CodiceFiscale_5 CP_1
Valsugana (TN), cf. , residente in [...]
Sanzio n. 11, difetta di veridicità e conseguentemente dichiararlo inefficace qualora lo ritenesse di interesse per il minore;
Ordinarsi le necessarie trascrizioni ed annotazioni.
In via riconvenzionale trasversale si chiede la condanna in solido dei convenuti e CP_1
al risarcimento di "tutti i danni" già risentiti dal signor che si quantificano nella CP_2 _3 somma di € 100.000,00 (centomila/00), ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, ivi compreso il danno da ritardato adempimento, che abbiano derivazione causale o concausale dall'evento pregiudizievole dedotto in giudizio e dipendano dalla condotta dei responsabili, da liquidarsi anche in via equitativa;
In ogni caso con vittoria e refusione delle spese e dei compensi tutti di lite, nonché della refusione delle spese della Consulenza Tecnica D'Ufficio e di parte, con rimborso forfettario del 15%, +4% cassa avvocati e Iva come per legge;
Per il PM: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento è stato incardinato dal curatore speciale del minore su iniziativa del Pubblico
Ministero ex art. 264 cc, chiedendo inizialmente di procedere all'accertamento della veridicità o meno del riconoscimento effettuato dal il 12.10.2010 (cfr. doc. 3 parte attrice), per poi - all'esito Pt_1 degli accertamenti istruttori effettuati e alla luce dell'ascolto giudiziale del minore - rinunciare alla relativa domanda.
Anche i convenuti e chiedono che rimanga inalterato lo status filiationis del minore Pt_1 CP_2
in quanto rispondente alla sua volontà a conforme al suo interesse.
Parte convenuta invece, chiede che si proceda all'accertamento della non veridicità del _3
riconoscimento a suo tempo operato in quanto non conforme agli accertamenti peritali depositati in atti e chiede la condanna degli altri convenuti al risarcimento dei danni personalmente subiti per effetto del falso riconoscimento con conseguente preclusione dei propri diritti paterni.
Risulta dagli atti di causa che nel corso dell'anno 2009-2010 la convenuta ha intrattenuto una CP_2
relazione sentimentale con il convenuto , nel corso della quale, per concorde ammissione delle _3
parti, la stessa rimaneva incinta, pur rappresentando successivamente al la volontà di _3
interrompere la gravidanza. Allo stesso periodo risale l'avvio della relazione con il convenuto
. Pt_1
In data 8.10.2010 nasce figlio di , il quuale viene riconosciuto dal sig. Pt_1 CP_2 [...]
a distanza di 4 giorni dalla nascita (cfr. doc. 3 parte attrice). Successivamente la relazione CP_1
tra e si interrompe e le parti regolamentano in modo condiviso le modalità di esercizio CP_2 Pt_1
della genitorialità tra il minore e il sia dal punto di vista della contribuzione materiale che Pt_1
da quello dei tempi di frequentazione.
Secondo le allegazioni di parte convenuta in questo arco temporale la relazione con la _3 CP_2
riprende e lo stesso vedrebbe regolarmente anche il bambino che la madre indurrebbe a riferirsi al convenuto come al padre, e ciò fino al 2013, anno in cui la relazione si interrompe _3
definitivamente. Successivamente lo stesso si sarebbe allontanato per anni dall'Italia.
Tali allegazioni, non sono state specificamente contestate dalla convenuta quanto alla ripresa CP_2
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