Trib. Torino, sentenza 31/05/2024, n. 3218

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 31/05/2024, n. 3218
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 3218
Data del deposito : 31 maggio 2024

Testo completo

proc. n. 10749/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell' in Org_1 composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Francesca Firrao Presidente dott.ssa Silvia Graziella Carosio Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice designato riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da provvedimento reso in data 29/02/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10749 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno, e vertente
TRA
, nato il [...], in [...], C.U.I. C.F.: Parte_1 Nume_1
, rapp.to e difeso dall'avv. GIOVANNI RUNZA, presso il cui C.F._1 studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, costituitosi per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- RESISTENTE
- 1 -


conclusioni di parte ricorrente: “Nel merito: - accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento del Questore impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con contestuale riconoscimento del diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1, 1.1. e 1.2 D.lgs. 286/98, come di recente novellato. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa”;
conclusioni di parte resistente: “rigettarsi il ricorso perché infondato. Vinte le spese”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del 04/12/2020, ha chiesto al Questore di Torino il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Con decreto recante prot. nr. 464/2023, reso in data 02/05/2023 e notificato all'odierno ricorrente in data 02/05/2023, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del 28/02/2022 reso dalla C.T. di . CP_1
L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 01/06/2023 e depositato il giorno 06/06/2023, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alle pagg. 11-12 dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con decreto collegiale depositato in data 20/06/2023, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa. In data 17/01/2024, si è costituita la p.a., per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 3 dell'atto di comparsa. Con provvedimento reso dal G.D. in data 18/01/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– è stata fissata l'udienza di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c. Il Collegio, con provvedimento reso in data 29/02/2024, ha trattenuto la causa in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c., mandando, al tempo stesso, alla cancelleria per l'acquisizione dei certificati aggiornati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.
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1. La p.a. ha precisato, in via preliminare, che il richiedente risulta titolare di permesso di soggiorno per casi speciali ex art. 1, co. 9, d.l. n. 113/2018, scaduto in data 03/12/2020;

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dopo aver richiamato il parere negativo della C.T. di , ha quindi decretato il rigetto CP_1 dell'istanza presentata da . Parte_1
Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato, deducendo: a) di aver svolto regolare attività lavorativa e/o tirocini nel periodo 22/06/2017-01/10/2020 (pag. 2 del ricorso);
b) di aver svolto ulteriori attività lavorative in assenza di un regolare contratto (pagg. 2 e 6 del ricorso);
c) che, successivamente, la ricerca di un lavoro è stata condizionata dalla pandemia da COVID-19 nonché dal fatto di essere in possesso della sola ricevuta di richiesta di primo rilascio del titolo di soggiorno per protezione speciale (pag. 5 del ricorso);
d) “di aver perso l'assistenza del presso cui era in carico Organizzazione_2 rimanendo privo di assistenza per la gestione dei numerosi e complicati adempimenti burocratici richiesti dalle amministrazioni italiane” (pag. 2 del ricorso);
e) di soffrire di patologie mediche quali
asma bronchiale” nonché “opacità corneale diffusa” causata da “traumatismo superficiale dell'occhio e dei suoi annessi cornea (abrasione corneale)” (pagg. 2 e 3 del ricorso), che, in alcune occasioni, hanno comportato un suo ricovero urgente (v., sul punto, anche pag. 9 del ricorso);
f) “che la Commissione Territoriale sostiene erroneamente che, nonostante il lungo tempo trascorso in Italia, [egli] non parli la lingua italiana in quanto, nel verbale dell'audizione del 22.11.2022, a pag. 10, al contrario, il Commissario dà atto che il richiedente aveva compreso la domanda senza l'ausilio dell'interprete …” (pag. 3 del ricorso);
g) “che a far data dal 2023, … riceve assistenza socio sanitaria da parte dell'associazione ' di che lo ha preso in carico …” (pag. 3 del ricorso);
h) Organizzazione_3 CP_1 che le circostanze da lui narrate nel corso delle due audizioni devono essere valutate in applicazione del principio del beneficio del dubbio (pag. 3 del ricorso);
i) di avere, in Italia, due stabili figure di riferimento, indicate in IK e (pag. 7 del ricorso);
l) di essere CP_2 assente, dal suo Paese di origine, da oltre sette anni (pag. 9 del ricorso);
m) di aver avuto, durante la sua permanenza nel Lazio, una relazione sentimentale (pag. 9 del ricorso). Costituitasi in giudizio, la p.a. ha dedotto, dal conto suo, che “il diniego è legittimo sulla base dell'esistenza di condanne in materia di stupefacenti (oltre ad altri procedimenti pendenti) che fanno ritenere il ricorrente persona pericolosa, ed ancora sulla scorta di un evidente mancato radicamento certificato dall'assenza di mezzi di sostentamento, come indicato nell'estratto conto previdenziale dell , ed CP_3 infine in seguito al parere negativo della Commissione (…) A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha riferito di alcun legame famigliare o sociale tale da farlo ritenere positivamente inserito in un sano contesto sociale” (pagg.

2-3 della comparsa depositata in data 17/01/2024). Con note di trattazione scritta depositate in data 15/01/2024, il ricorrente ha depositato una dichiarazione a firma della sua asserita attuale fidanzata ed ulteriore documentazione medica risalente a gennaio 2024. Ancora, in data 20/02/2024, ha depositato una lettera di impegno all'assunzione da parte della nonché dichiarazione resa nell'interesse Parte_2 dell' , asseritamente attestante il suo impegno in qualità Organizzazione_4 di volontario a far data dal settembre 2021, senza soluzione di continuità.
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2. Tanto premesso, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale (si rimanda, in via esemplificativa, alle pagg. 3 ss. del ricorso) vanno esaminate congiuntamente al merito poiché l'odierno giudizio non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta.

3. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione, previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva CE 13.12.2011 n. 95, dell'art. 3 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251, dell'art. 8 del d.lgs. 28.1.2008 n. 25 e dell'art. 35 bis, comma 9, e 27,
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