Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/04/2024, n. 886

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/04/2024, n. 886
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 886
Data del deposito : 4 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice M I, all'udienza del 4 aprile 2024 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2923/2022 vertente
TRA
, nata a Maddaloni (CE) il 28.02.1972, rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in calce al ricorso dall'avv. L D e con la stessa elettivamente domiciliata in Caserta alla Via M. Ruta n. 46 A
RICORRENTE
Contro
, e , tutti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' Avv. Armida Cudillo e elett.te domiciliati presso lo studio del difensore sito in Caserta alla via Renella n. 118
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 22.4.2022, parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio , e quali eredi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
del proprio datore di lavoro , deceduto in data 29.06.2017 al fine di Persona_1
ottenerne la condanna al pagamento della retribuzione maturata da gennaio 2017 sino a luglio 2017, della quattordicesima mensilità maturata nell'anno 2016 e del TFR non corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso dal
17.01.2007 al 29.07.2017, data del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
1
I convenuti, costituiti tardivamente con memoria del 30.3.2023, resistevano al ricorso con varie argomentazioni.
La causa, rinviata per la discussione, è decisa con sentenza di cui è data lettura all'esito dell'odierna udienza del 4 aprile 2024.
Il ricorso non può trovare accoglimento, ritenuta la carenza di legittimazione passiva dei convenuti, nella loro qualità di eredi.
La scrivente condivide l'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale “In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (Sez. L, Sentenza n. 10525 del 30/04/2010;
Sez. 2, Sentenza n. 6479 del
06/05/2002).
Ciò in quanto la titolarità della posizione soggettiva passiva vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla.
Gravando sulla parte ricorrente l'onere della prova dell'assunzione della qualità di erede da parte dei convenuti e quindi dell'accettazione dell'eredità, quale elemento costitutivo del diritto azionato, deve rilevarsi che nel caso di specie la ricorrente nulla ha dedotto e provato, né ha articolato alcuna istanza istruttoria al fine di provare la suddetta qualità in capo ai convenuti.
Peraltro, i convenuti hanno contestato la loro legittimazione e hanno dedotto di aver rinunciato all'eredità, con la conseguenza che non sussiste in capo agli stessi la legittimazione passiva.
2
Alla luce di tali considerazioni, trattandosi nella specie di questione attinente al merito, il ricorso va conseguentemente rigettato, e non può aver luogo alcuna integrazione del contraddittorio, come invece richiesto dalla parte ricorrente (cfr. verbale di udienza del
4.4.2024).
Sussistono giuste ragioni, avuto riguardo ai motivi della decisione senza necessità di alcuna attività istruttoria, per compensare integralmente le spese del giudizio.
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