Trib. Catania, sentenza 10/12/2024, n. 5944
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel. est. dott. Ignazio Cannata Baratta Giudice dott.ssa Lidia Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 15105/2022 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
nato ad [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dall'avv. DI STEFANO DARIO, presso il cui studio legale in Adrano (CT) via
Aurelio Spampinato n. 33 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
, nata a [...] il [...] (C.F.: , rappr. Controparte_1 C.F._2
e dif. dall'avv. CANTARERO GIUSEPPE MASSIMO, presso il cui studio legale in Adrano
(CT) via Santangelo n. 93 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Posta in decisione dinnanzi al Collegio all'udienza del 24/09/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21/11/2022 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898, Pt_1
chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili
[...]
del matrimonio contratto con in ADRANO (CT) il 27/08/1990, Controparte_1
matrimonio dal quale sono nati i figli (n. il 01/09/1994) e (n. il Persona_1 Per_2
09/10/1999). Esponeva di essersi separato dal coniuge consensualmente mediante accordo di separazione personale stipulato innanzi all'ufficiale dello stato civile ai sensi dell'art. 12 del D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014 e di non essersi più riconciliato, a tal fine allegava copia del suddetto accordo trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Adrano (CT).
Il ricorrente chiedeva altresì di nulla disporre a titolo di mantenimento in favore dei figli, in quanto entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, nonché in favore della moglie in quanto dotata di capacità lavorativa e con proprio reddito personale.
All'udienza presidenziale del 08/03/2023 compariva solo parte ricorrente, sicché non è stato possibile per il Presidente esperire il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi e la causa transitava in istruttoria per la fase prettamente contenziosa.
Si costituiva il 06/07/2023 aderendo alla domanda di divorzio ed Controparte_1
in merito alla non disposizione di alcun mantenimento per i figli nati giacché autonomi.
La resistente chiedeva al Tribunale il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore deducendo di avere 57 anni e di essere priva di reddito, a differenza del marito il quale “conduce un'esistenza agiata” anche in virtù della riscossione di Euro 50.000,00 di una polizza assicurativa sulla vita di durata ventennale, intestata al ricorrente ma al cui pagamento del premio mensile ha contribuito anche lei tramite il proprio lavoro, chiedendo quindi di porre a carico del ricorrente ed in proprio favore il versamento di una cifra una-tantum di € 25.000,00 oppure di un assegno mensile di € 250,00.
All'udienza del 24/09/2024, le parti precisavano le conclusioni insistendo nelle rispettive
e domande e difese ed il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione, assegnando termine di 20 giorni per comparse conclusionali ed ulteriori 20 per repliche.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.