Trib. Grosseto, sentenza 03/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Grosseto, sentenza 03/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Grosseto
Numero : 4
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

R.G. n. 570/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 570/2023 R.G., promossa da
RT MA (C.F. [...]) rappresentata e difesa dall'Avv. CIPOLLA PAOLO GIOVANNI;

ATTRICE contro
NA MA (C.F. [...]) rappresentata e difesa dall'Avv. SQUINTANI LUCA;

CONVENUTA nonché
CH MA (C.F. [...])
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: scioglimento della comunione.
Conclusioni: la parte attrice come da note depositate l'11.06.2024, e la parte convenuta NN AR come da note del 17.06.2024. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia della convenuta LA AR in quanto non costituitasi in giudizio, sebbene ritualmente evocata nello stesso.
Ciò posto, la parte attrice ha adito questo Tribunale, chiedendo di “accertare
l'esistenza dello stato di comunione tra la sig.ra AR RO, proprietaria nella misura di ½, e le sigg. AR LA e AR NN, in ragione della quota di comproprietà di 1/4 ciascuno, relativamente al seguente cespite immobiliare: in Comune di Follonica
(GR), via Atene n. 51, identificato al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 27, part.
444, sub. 40, Cat. A/2, Classe 4, m. vani 4, mq 76, r.c. € 568,10, via Atene, P. 3;
b. nominare un esperto per determinare la corrispondente massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione del cespite immobiliare;
c. ordinare la relativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso accertata non materiale divisibilità del bene, ordinare la vendita all'incanto del bene stesso con successiva formazione di separate masse liquide da ripartire tra i singoli condividendi;
d. ordinarsi al locale

Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza, esonerando il
Conservatore stesso da ogni relativa responsabilità”.
La convenuta NN AR ha aderito alla domanda attorea.
In punto di diritto, va osservato che il coerede che agisce in giudizio per lo scioglimento della comunione ereditaria su un immobile, è tenuto ad allegare e
a provare i fatti costitutivi della propria domanda e, in particolare, la propria qualità di erede, l'appartenenza dell'immobile oggetto di domanda all'asse ereditario del de cuius e la sussistenza delle altre condizioni di legge necessarie per lo scioglimento della comunione.
In relazione alla prova della comproprietà dell'immobile, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità, pur ritenendo che, nel giudizio di divisione ereditaria, occorra offrire la dimostrazione dell'appartenenza dei beni al de cuius
o più genericamente la prova della comproprietà, ha chiarito che il coerede
non è tenuto a provare la proprietà con lo stesso rigore richiesto per l'azione di rivendicazione, poichè non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi (cfr. Cass. Civ. n. 6228/2023).
Inoltre, quanto ai mezzi di prova, la giurisprudenza di legittimità ha dato rilievo alla non contestazione della comunione ad opera del convenuto, nel senso che, pur dovendosi escludere che la divisione immobiliare possa farsi
“sulla parola”, ove non sussista contestazione del convenuto sulla comproprietà di un immobile, “non si potrebbe disconoscere la possibilità della prova indiziaria, nè la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico (cfr. Cass. n.
21716-2020), tenuto conto, appunto, che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro” (Cass. Civ. n. 6228/2023).
Circa la prova indiziaria, i principi appena esaminati vanno necessariamente applicati tenendo conto sistematicamente di quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di prova dei diritti reali a mezzo di elementi indiziari, al fine di garantire la necessaria coerenza dell'ordinamento giuridico.
Sul punto, va osservato che la giurisprudenza di legittimità, in ordine all'efficacia probatoria delle risultanze catastali ai fini della prova in giudizio della proprietà o di un diritto reale, ha escluso la sufficienza della sola risultanza catastale, non accompagnata da ulteriori elementi probatori, per la dimostrazione della proprietà nell'ambito delle azioni di rivendicazione (cfr.
Cass. Civ. n. 7567/2019;
di recente Cass. Civ. n. 24050/2022).
Anche al di fuori dei casi di esperimento dell'azione di rivendicazione, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la sufficienza della sola risultanza catastale, in assenza di altri sicuri elementi probatori, per dimostrare la titolarità del diritto di proprietà in giudizio, dovendosi rilevare che la fonte
dell'acquisto della proprietà su un bene è solo uno degli istituti previsti dall'art.
922 c.c.
e, in primis, il contratto.
In particolare, di recente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in materia condominiale, che “poichè il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, di conseguenza il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può - in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti - essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi” (Cass. Civ. n. 22339/2019;

Cass. Civ. n. 9096/1991).
E ancora la giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che “l'intestazione catastale di un immobile, compiuta dall'autorità amministrativa nell'ambito di accertamenti di carattere fiscale per individuare il titolare della proprietà, non comporta la dimostrazione che l'intestatario, o gli intestatari, abbiano effettivamente esercitato su di esso quel potere di fatto che, unitamente all'indispensabile elemento intenzionale, è idoneo a produrre l'acquisto della proprietà per il decorso del
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