Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 6251
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Testo completo
N. R.G. 6333/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6333/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da: con il patrocinio dell'avv. IORFIDA FRANCESCO che la rappresenta e Parte_1
difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. MONTEMURRO ANDREA che lo rappresenta e CP_1
difende in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 6.12.2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del
6/11/2024)
Per il Pubblico Ministero: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1
in Chieri il 09/10/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 900 parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 17/7/1997 e il 24/10/1998. Persona_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6333/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da: con il patrocinio dell'avv. IORFIDA FRANCESCO che la rappresenta e Parte_1
difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. MONTEMURRO ANDREA che lo rappresenta e CP_1
difende in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 6.12.2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del
6/11/2024)
Per il Pubblico Ministero: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1
in Chieri il 09/10/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 900 parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 17/7/1997 e il 24/10/1998. Persona_1
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