Trib. Agrigento, sentenza 06/02/2024, n. 177
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Testo completo
R.G. n. 1320/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Pietro M.A. Falcone - Presidente
V B - Giudice rel.
G C R - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1320/2021 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a San Giovanni Gemini (AG) il 14/06/1972 (Avv. P Parte_1
R)
RICORRENTE
E
, nata a Palermo il 08/04/1973 (Avv. Infantino Salvatore) Controparte_1
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 24.10.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/05/2021, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
11.08.2001, con . Controparte_1
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale erano nati due figli, di cui uno ancora minorenne, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente al 26.06.2018, allorché essi coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;separazione successivamente omologata con decreto del 2.07.2018 divenuto esecutivo.
Si costituiva in giudizio , la quale non si opponeva alla domanda principale. Controparte_1
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione davanti al Presidente del Tribunale, veniva confermata l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, alle condizioni omologate con decreto del 2.07.2018 e, adottati i provvedimenti provvisori, le parti venivano rimesse davanti al G.I.
In assenza di attività istruttoria, e sulle conclusioni delle parti e del P.M., il 24 ottobre 2023 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi è stata omologata dal Tribunale di Agrigento con decreto depositato il 04.07.2018, divenuto esecutivo e che la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella predetta procedura di separazione risale al 26.06.2018.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge
n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e l'omologa della separazione.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra
i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Deve invece dichiararsi inammissibile la domanda di addebito formulata dalla convenuta, potendo tale domanda essere proposta solo in sede di separazione.
Nessuna statuizione va adottata in ordine all'affidamento del figlio , divenuto, nelle more Per_1 del procedimento, maggiorenne.
Non essendovi ragioni ostative, la figlia minore va affidata congiuntamente ad entrambi i genitori
e collocata stabilmente presso il domicilio materno. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;il padre potrà incontrare la figlia liberamente, concordando con la madre tempi e modalità delle frequentazioni che dovranno conciliare gli impegni di lavoro del padre e quelli scolastici della minore. Solo in caso di disaccordo, la minore trascorrerà con il padre il pomeriggio di due giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i coniugi, e un intera giornata (dalle ore 10,00 alle ore 20,00) a scelta tra il sabato
e la domenica nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che la figlia possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di tre giorni in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali e di trenta giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi.
In ordine all'assegno divorzile deve essere confermata l'ordinanza presidenziale tenuto conto della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro e del fatto che percepisce CP_1 il reddito di cittadinanza ed è ancora in età lavorativa.
Deve poi essere posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare, a titolo di mantenimento dei figli un assegno nella misura ritenuta congrua di euro 700,00, rivalutabile Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 100% delle spese straordinarie, previa concertazione tra le parti, come previsto dalle parti in sede di separazione.
Le domande formulate da parte convenuta, di riconoscimento di una somma pari al 50% dell'azienda personale del coniuge, ex art. 178 c.c, nonché delle somme depositate presso Istituti bancari o postali sono inammissibili stante il difetto di connessione con quella di divorzio
L'uso della casa coniugale, con i mobili che l'arredano, deve essere assegnato a e Controparte_1 alla prole con lei convivente.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
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