Trib. Pesaro, sentenza 13/06/2024, n. 519
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Testo completo
N. R.G. 485/2024
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. D S PRESIDENTE dott.ssa M M GE rel./est. dott. L P GE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.485/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. S G;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
con l'intervento del
P.M. nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
E N;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza dell'11.06.2024 sulle seguenti conclusioni della parte ricorrente: come da ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.03.2024 ha promosso la presente Parte_1
causa di scioglimento del matrimonio contratto con il CP_1
26.10.2016 a Rimini.
è rimasta contumace. CP_1
Il Collegio, procedendo alla decisione della causa, osserva quanto segue. pagina 1 di 4
- Le circostanze allegate dal ricorrente risultano provate.
È documentata la celebrazione del matrimonio il 26.10.2016 a Rimini (doc. n.1 del ricorrente). La coppia non ha avuto figli.
I coniugi sono personalmente comparsi all'udienza del 12.07.2023 nella causa di separazione, definita da questo Tribunale su conclusioni congiunte delle parti con sentenza pronunciata il 25.07.2023 (doc.2 del ricorrente).
Da allora e non si sono riconciliati, come Parte_1 CP_1
comprovato dalle certificazioni anagrafiche (doc.3 e 4 del ricorrente).
Sussistono quindi i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla L. n.898/1970 per la pronuncia di
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. D S PRESIDENTE dott.ssa M M GE rel./est. dott. L P GE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.485/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. S G;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
con l'intervento del
P.M. nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
E N;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza dell'11.06.2024 sulle seguenti conclusioni della parte ricorrente: come da ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.03.2024 ha promosso la presente Parte_1
causa di scioglimento del matrimonio contratto con il CP_1
26.10.2016 a Rimini.
è rimasta contumace. CP_1
Il Collegio, procedendo alla decisione della causa, osserva quanto segue. pagina 1 di 4
- Le circostanze allegate dal ricorrente risultano provate.
È documentata la celebrazione del matrimonio il 26.10.2016 a Rimini (doc. n.1 del ricorrente). La coppia non ha avuto figli.
I coniugi sono personalmente comparsi all'udienza del 12.07.2023 nella causa di separazione, definita da questo Tribunale su conclusioni congiunte delle parti con sentenza pronunciata il 25.07.2023 (doc.2 del ricorrente).
Da allora e non si sono riconciliati, come Parte_1 CP_1
comprovato dalle certificazioni anagrafiche (doc.3 e 4 del ricorrente).
Sussistono quindi i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla L. n.898/1970 per la pronuncia di
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