Trib. Rimini, sentenza 13/02/2025, n. 50

TRIB Rimini
Sentenza
13 febbraio 2025
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TRIB Rimini
Sentenza
13 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rimini, sentenza 13/02/2025, n. 50
Giurisdizione : Trib. Rimini
Numero : 50
Data del deposito : 13 febbraio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 707/2024 promossa da:
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. 707\24 RGL promossa da:
TE LA (Cod. Fisc. [...]) rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Ghiselli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a
Rimini in via Andrea Costa n. 3/C

- RICORRENTE -

CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CONTRO

GLI

INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), Sede di Rimini, in persona del Direttore pro tempore della Sede Regionale dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo DI GILIO ed elettivamente domiciliato presso la stessa in
Rimini, alla Via Melozzo Da Forlì 1/d
- CONVENUTO -
Oggetto: postumi infortunio
Conclusioni delle parti:
A) Il procuratore della parte ricorrente: si riporta al ricorso introduttivo
B) I procuratori delle parti resistenti: si riportano alle rispettive memorie di costituzione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso TE LA conveniva in giudizio l'INAIL in persona del legale rappresentante pro-tempore chiedendo l'accertamento giudiziale che l'evento da lei subito in data 20\09\2022 fosse riconosciuto come infortunio lavorativo e che dallo stesso erano derivati postumi permanenti indennizzabili dall'INAIL .
In particolare nell'atto introduttivo del giudizio la dinamica del sinistro ( non contestata ) veniva descritta nei seguenti termini testuali “ …In data 12.07.2021, la
Sig.ra AU TE veniva assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla società unipersonale Randstad HR Solutions s.r.l., con sede legale in Milano, via R. Lepetit, 8/10 (P. IVA 03549630964) con la qualifica di impiegata e con inquadramento a livello 3 del CCNL (doc. 2); - In data 16.07.2021 veniva stipulato un accordo individuale per Smart Working tra le parti di cui sopra
(doc. 3); - In data 20.09.2022 la Sig.ra LA TE, avendo regolarmente ottemperato ai doveri lavorativi della fascia mattutina, si allontanava da casa durante la pausa, garantita dalle obbligazioni contrattuali, a mezzo del proprio velocipede, per raggiungere il Garden Sporting Center, al fine di frequentare la lezione di pilates. Tale circostanza è documentata tramite l'orario di ingresso corrispondente alle 13,04 (doc. 4) e dall'abbonamento appositamente sottoscritto per le esigenze familiari (doc. 5). Tuttavia, inaspettatamente, la lezione di pilates alla quale la Sig.ra LA TE intendeva partecipare non veniva effettuata. A quel punto, la ricorrente, una volta appreso ciò, si accingeva a ritornare presso la propria abitazione, elettivamente scelta quale luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, con l'intenzione attendere alle proprie mansioni pomeridiane di lavoro;
Durante il tragitto di rientro sul luogo di lavoro, alle ore 13:10 circa, la Sig. ra AU TE, era vittima di un grave incidente stradale, dovuto all'impatto avvenuto con l'autovettura Fiat Panda targata CR873LZ, assicurata UnipolSai Ass.ni S.p.A. con polizza n.
1105810301368136590000000, di proprietà di RI IM e da lei condotta,
(nata a [...], il [...], residente in [...]), mentre percorreva via Euterpe, con direzione Ravenna/Ancona; A seguito di quanto accaduto la Sig.ra LA TE veniva elitrasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Bufalini di Cesena e ricoverata in regime di prognosi riservata. In data 27.09.2022 veniva quindi trasferita presso
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