Trib. Rimini, sentenza 14/11/2024, n. 337
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. L A' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 625/2023 promossa da:
) rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1 avvocati G D F e C B del foro di Rimini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale sito a Rimini (RN) via nuova circonvallazione n. 69/A ( - Email_1
) Email_2
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. e P. IVA ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale a Rimini in via Portogallo n. 2 in persona del legale rappresentante pro tempore ;
rappresentata e difesa dagli avv. A P del Foro di
Venezia e P M del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del secondo sito a Rimini in via Marecchiese n. 4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
MOTIVAZIONE
La domanda presentata da – che nel periodo 17\03\2014- Parte_1
04\12\2021 ha prestato in favore della convenuta attività lavorativa CP_2 di natura subordinata in qualità di socio lavoratore con contratto di lavoro tempo pieno ed indeterminato con la qualifica di operaio ed inquadramento al livello C1
del C.C.N.L. COOPERATIVE SOCIALI − di vedersi riconosciuto per il periodo 01\01\2017-04\12\2021 il corrispondente livello retributivo previsto dal
C.C.N.L.FISE-ASSOAMBIENTE PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E
SOCIETÀ ESERCENTI per le effettive mansioni Controparte_3 svolte di operatore addetto alla raccolta di rifiuti solidi urbani nel territorio provinciale riminese tramite l'utilizzo e la guida di un autocompattatore del peso superiore a 35 quintali per la cui guida è necessaria la patente , è fondata Nu_1
e meritevole di accoglimento .
Va premesso che lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni rivendicate dal lavoratore nel presente giudizio siano state confermate dall'esito della istruttoria orale condotta mediante l'audizione testimoniale di seguito riportata per stralcio .
, dipendente della dal 2001 Testimone_1 Controparte_1 con mansioni di coordinatore, sentito a prova contraria sulle circostanze di cui al ricorso : “ 1) Vero che dal mese di marzo 2014 fino alla risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta in data 4.12.2021 il ricorrente è stato occupato presso la con la Controparte_4 mansione di operatore addetto alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio provinciale riminese tramite la guida e l'utilizzo di auto compattatori del peso superiore a 35 quintali per i quali è richiesta la patente professionale C-CQC : Confermo la circostanza . 2) Vero che, relativamente all'utilizzo del mezzo affidato (auto compattatore del peso superiore a 35 quintali) era responsabilità del Sig. relazionarsi con i manutentori per il Pt_1 buon funzionamento dello stesso, onde mantenere gli standard di sicurezza : Si relazionava con l'officina interna come di prassi …”.
Quanto alla questione centrale della causa relativa al CCNL applicabile nel caso di specie , si ritiene di dare continuità alla giurisprudenza di merito favorevole alle ragioni dei lavoratori delle cooperative già assunte da questo Giudice nel medesimo contenzioso con le sentenze pubblicate in data 22\12\2022 nn. 233\22
( , 234\22 ( , 235\22 ( Parte_2 Parte_3 [...]
) , 236\22 ( , 237\22 ( e Pt_4 Parte_5 Parte_6
238\22 in data 22\12\2022 ( tutte confermate dalla Corte Parte_7 di Appello di Bologna - Sezione Lavoro con le sentenze n. 122\2024 pubblicata in data 19\02\2024 ( , n. 121\24 in data 19\02\2024 Parte_7
( , n. 122\24 in data 19\02\2024 ( , Parte_6 Parte_7
n. 144\24 in data 04\03\2024 ( , n. 180\24 in data 15\03\2024 Parte_4
( , n. 120\24 in data 4\04\2024 ( Parte_5 Parte_3
e n.123\24 in data 4\04\2024 ( che si intendono qui Parte_2 integralmente richiamate .
In via preliminare, va respinta l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte convenuta.
Infatti, la più recente giurisprudenza della Cassazione ha affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cfr. Cass. Sez. L. n. 26246 del 6\09\2022 Rv. 665514-01 e stessa sezione Ordinanza n. 18008 del 01/07/2024 Rv. 671848 -
02).
Ebbene, è provato e incontestato che i crediti oggetto di questo giudizio non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della L. 92/2012, posto che, anche se l'inizio del rapporto di lavoro per cui è causa è precedente a tale data, tale rapporto di lavoro è proseguito senza soluzione di continuità fino al
31\01\2022.
Pertanto, l'atto introduttivo del presente giudizio iscritto in data 01\08\2023 , dunque ben prima della scadenza quinquennale del termine prescrizionale , è tempestivo e la prescrizione del credito non può dirsi maturata.
Ciò precisato in via preliminare, occorre ora soffermarsi sul merito della causa, ossia se al ricorrente sia applicabile il livello retributivo minimo previsto dal
C.N.L.FISE-ASSOAMBIENTE PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E
SOCIETÀ ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI .
Come emerge chiaramente dagli atti di causa (cfr. in specie contratto di assunzione a tempo determinato, poi trasformato in tempo indeterminato a fronte della prosecuzione dei servizi, dove si legge che “il rapporto di lavoro sarà a tempo determinato ai sensi della l. 368/2001 art. 1 comma 1 per motivi di stagionalità all'affidamento da parte del inerente Controparte_5 ai servizi di igiene ambientali svolti per conto di ) e come confermato Pt_8 anche dalla stessa cooperativa datrice di lavoro COOP. 134 nella propria memoria di costituzione, la parte ricorrente è sempre stata adibita ad una serie di appalti inerenti la raccolta di rifiuti commissionati da (stazione Pt_8 appaltante) e affidati alla COOP 134 (soggetto esecutore) da parte dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese aggiudicatari nel tempo (RTI Formula ambiente e RTI Ciclat per il periodo di lavoro da maggio 2012 a gennaio 2016 e
RTI ambiente bis per il periodo di lavoro da febbraio 2016 a ottobre CP_5
2020).
Durante tali appalti, la cooperativa convenuta applicava il C.C.N.L.
COOPERATIVE SOCIALI che prevede minimi salariali di gran lunga inferiori rispetto a quelli previsti dal C.N.L.FISE-ASSOAMBIENTE PER I
DIPENDENTI DI IMPRESE E SOCIETÀ ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI di cui il ricorrente chiede invece l'applicazione.
Va qui subito precisato, come sottolinea anche la cooperativa datrice di lavoro, che il ricorrente non contesta le mansioni espletate ed il relativo inquadramento nell'ambito della declaratoria del C.C.N.L. COOP SOCIALI ma chiede, a parità di mansioni (regolarmente riconosciute anche in busta paga), l'applicazione del corrispondente livello retributivo previsto dal C.N.L.FISE-ASSOAMBIENTE PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E SOCIETÀ ESERCENTI SERVIZI
AMBIENTALI (correttamente individuabile nel livello B).
In altri termini, non vi è alcuna domanda volta al riconoscimento di mansioni superiori o al riconoscimento di mansioni diverse da quelle formalmente riconosciute: il livello contrattuale è quello che risulta dalle buste paga e dal contratto versati in atti, con l'unica ma rilevante differenza che il ricorrente chiede l'applicazione, per tale livello contrattuale già riconosciuto, del C.N.L.FISE-ASSOAMBIENTE PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E
SOCIETÀ ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI (e non del C.C.N.L.
Cooperative Sociali invece applicato dalla cooperativa datrice di lavoro).
Sotto tale profilo, questo Giudice deve affermare l'esistenza di norme di legge e di norme di gara che impongono l'applicazione al caso di specie dei minimi retributivi previsti dal C.N.L.FISE-ASSOAMBIENTE PER I DIPENDENTI DI
IMPRESE E SOCIETÀ ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI .
Infatti, contrariamente a quanto affermano parte convenuta, non si sta disapplicando alcun C.C.N.L., né forzando l'applicazione - o in via estensiva o in via riduttiva - di un diverso C.C.N.L.: si sta applicando quel C.C.N.L. che la stessa normativa applicabile all'appalto e gli stessi C.C.N.L. SERVIZI AMBIENTALI e letti in un'ottica Controparte_6 integrata, impongono di applicare.
In particolare:
• alla lettera m della sezione III, 2.1 del bando di gara del 9.7.2015 si prevede espressamente che “l'impresa, in caso di aggiudicazione della presente gara, si obbliga a garantire ai propri dipendenti dedicati all'esecuzione del servizio i minimi di trattamento economico e normativo non inferiori a quelli del C.C.N.L. servizi ambientali (ex Federambiente), ivi compresa, in caso di passaggio di gestione, l'applicazione dell'art. 6 dello stesso C.C.N.L.”;
• la lettera o dell'art. 29 lett. del capitolato d'appalto del 3.9.2015 pone a carico dell'impresa l'onere e l'obbligo di osservare “un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal C.C.N.L. del settore dei servizi ambientali (ex , nonché l'osservanza degli accordi Controparte_7 sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal decr. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i., della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci”.
Tali riferimenti sono contenuti nella normativa applicabile all'appalto del biennio 2016-2018, ma prescrizioni analoghe sono previste anche per gli appalti raccolta e spazzamento relativi agli anni 2012-2016 (cfr. invito a presentare le offerte del 14.10.2011, chiarimenti del 19.10.2011 e del 20.10.11, art. 27 dei capitolati speciali).
Del resto, le suddette
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