Trib. Locri, sentenza 04/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Locri, sentenza 04/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Locri
Numero : 1
Data del deposito : 4 gennaio 2025

Testo completo

R.G.Aff.Cont. n. 1334/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1334 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, promossa
DA
LA IC, C.F. [...], elettivamente domiciliata in
Reggio Calabria, alla via Bruno Buozzi n. 4, presso lo studio dell'Avv. Gustavo
Marino, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;

ATTRICE
CONTRO
Allianz S.p.A., P.iva 01333250320, in persona del procuratore e legale rappresentante dott. Umberto Crisafulli, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, al viale Giacomo Matteotti n.55, presso lo studio dell'avv. Antonio Fuscà, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;

CONVENUTA
OGGETTO: inadempimento contrattuale.
- 1 -
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c.
, con termine perentorio fino al 9 settembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, LA IC ha convenuto in giudizio Allianz S.p.A., per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare che l'attrice è beneficiaria della polizza infortuni n. 732161151 denominata “Universo Persona”;
stipulata con la Allianz Ass.ni in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto condannare la convenuta società all'indennizzo di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attrice nell'importo complessivo di € 25.000,75

– secondo i parametri contenuti nella polizza n. 732161151 nonché spese mediche documentate - ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
con condanna alle spese, diritti ed onorari, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore anticipatario
”.

A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto: - di aver stipulato una polizza assicurativa (polizza “Universo Persona” n° 732161151), con la società convenuta;
- che la polizza in parola, prevede la corresponsione in favore dell'assicurato di un indennizzo in caso di lesione che colpisca l'integrità fisica;
- che in data 25.07.2019, l'attrice è rimasta coinvolta in un sinistro domestico, mentre si trovava su una scala intenta a cambiare una lampadina ed è scivolata cadendo a terra;

- di aver riportato lesioni personali e nello specifico “un danno biologico pari a 10 punti percentuali di invalidità permanente, un'invalidità temporanea assoluta di gg.20, un'invalidità temporanea parziale per gg.90 dei quali gg. 40 al 50% e gg. 30 al 25%”; - che la società convenuta non ha provveduto al pagamento del premio pattuito;
- che vani sono stati
i solleciti di pagamento e l'esperimento del tentativo di mediazione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.01.2022, si è costituita in giudizio
Allianz S.p.A., la quale preliminarmente ha eccepito la nullità della citazione per violazione dell'art. 163 n.4 c.p.c., e nel merito l'inoperatività della garanzia per violazione dell'obbligo previsto dall'art.

5.1 delle Condizioni di Assicurazione, contestando altresì la veridicità del fatto posto alla base della pretesa e l'esistenza del nesso causale tra l'evento e i danni lamentati, oltre alla quantificazione di questi
- 2 -
ultimi. La convenuta, pertanto, ha concluso, così come precisato nella memoria n. 1 ex art. 183 comma 6 c.p.c., chiedendo al Tribunale di “In via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare la nullità della citazione ex art. 164 c.4 c.p.c. per violazione dell'art.
163 n.4 c.p.c. con ogni conseguenziale provvedimento;
In via principale e nel merito -rigettare la domanda di indennizzo da infortunio proposta dall'attrice perché infondata in fatto ed in diritto e per difetto di nesso causale;
- rigettare ex art. 1915 comma 1 c.c. la domanda proposta dall'attrice per inoperatività/perdita della garanzia assicurativa e del diritto all'indennità per

violazione dell'art. 1913 c.c. e delle disposizioni del contratto di assicurazione, nonché per
violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede nella fase stragiudiziale;
In via subordinata - ridurre ex art. 1915 comma 2 c.c. l'indennità richiesta dall'attrice in ragione del 50% per

violazione dell'art. 1913 c.c. e delle disposizioni del contratto di assicurazione, nonché per
violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede nella fase stragiudiziale;
- determinare

l'ammontare del risarcimento attenendosi alle previsioni del contratto di assicurazione applicando le percentuali previste dalle Tabelle per la liquidazione dell'invalidità permanente
(pag. 25 e segg. CGA) tenendo conto delle franchigie e delle modalità di corresponsione operanti come descritte nell'art.

2.6 CGA (pag.7 e segg.). In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.

Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., sono stati ammessi i mezzi istruttori;
quindi, è stato esperito l'interrogatorio formale dell'attrice, sono stati escussi i testimoni ammessi, ed è stata disposta Ctu medico legale. Successivamente, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 16.09.2024 il giudizio, trattato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art.
190 c.p.c.
.
§ 2. Deve essere in primo luogo rigettata l'eccezione di nullità della citazione sollevata da parte convenuta. L'atto di citazione contiene tutti gli elementi di cui all'art. 163, n. 4) c.p.c. (circostanze di tempo e di luogo, dinamica del sinistro, conseguenti lesioni personali subite dall'attrice, nonché voci di danno rivendicate) idonei a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa della convenuta. Infatti, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, «la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc.
- 3 - civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese» (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15.05.2013).
§ 3. Passando al merito della controversia, va premesso che l'attrice agisce facendo valere un rapporto contrattuale e allegando
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