Trib. Castrovillari, sentenza 06/08/2024, n. 1571
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Testo completo
R.G. n. 417/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa M S- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente tra
con l'assistenza dell'avv. R S;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. N F;
Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.2.2023, ha dedotto di essere stata Parte_1
assunta dalla con contratto di lavoro del 19.3.2019, part-time e a tempo Controparte_2
indeterminato, con qualifica di operatore di call center di Livello III (CCNL
Telecomunicazioni), con orario contrattuale dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì;
di aver lavorato, invero, per 8 ore giornaliere (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18), nonché di aver svolto lavoro straordinario per due sabati al mese per quattro ore giornaliere (totale straordinario mensile 8 ore);
di aver ricevuto, in data 12.8.2022, missiva di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, disposto dal datore di lavoro con effetto immediato e riconoscimento della sostitutiva indennità di mancato preavviso, giustificato da una consistente contrazione delle commesse, che aveva inevitabilmente avuto impatto negativo sui bilanci aziendali, con impossibilità di reimpiego della dipendente in considerazione della mancata presenza in azienda di altre figure professionali oltre quella di operatore call center;
di aver impugnato stragiudizialmente l'intimato licenziamento formalmente con la missiva del 22.9.2022, cui era seguita pec di conferma dell'azienda del 17.10.2022, e di aver ricevuto in data 19.9.2022 bonifico di € 1828,30 quale liquidazione del TFR e dell'ultima mensilità. Ha domandato
l'annullamento del disposto licenziamento, con condanna al pagamento dell'indennità prevista
1
dalla legge, contestando la ricorrenza del giustificato motivo oggettivo, lamentando che il datore di lavoro aveva provveduto ad assumere, dopo breve tempo dall'interruzione del suo rapporto di lavoro, altro personale con la medesima qualifica, seppur inquadrandolo con diversa forma contrattuale, quale quella della collaborazione coordinata e continuativa.
Ha domandato la condanna al pagamento della retribuzione relativa alle ore di lavoro supplementare e straordinario, regolarmente svolte e mai retribuite dalla società datrice di lavoro ed allegava all'uopo conteggi per complessivi € 54.840,28.
Si è costituita la società preliminarmente eccependo la genericità del ricorso Controparte_2 rispetto alla normativa richiamata per l'impugnazione del licenziamento (legge Fornero o Jobs
Act) e la nullità della notificazione del ricorso per inesistenza della sottoscrizione digitale dell'atto notificato. Ha dedotto che l'attività del call center di si occupa prevalentemente Pt_2
delle pratiche di recupero crediti della , la quale impone obiettivi di risultato;
Controparte_3
che nel 2022 la non essendo riuscita a rispondere agli standard di Controparte_2
performance richiesti dalla committente, aveva visto ridursi gli incarichi, con inevitabili ripercussioni anche sui profitti economici della società, come da documentazione depositata;
ha negato di aver effettuato nuove assunzioni, avendo invece provveduto a ulteriori licenziamenti anche nei mesi successivi all'interruzione del rapporto con la ricorrente. In particolare, ha evidenziato che dagli originari 12 dipendenti in attivo alla società ad agosto 2022, si fosse passati a gennaio 2023 gradualmente a mantenerne solo 7;
dava, però, altresì, atto di aver proceduto ad instaurare nuovi rapporti di lavoro, seppure nella forma di Co.Co.Co. producendo ben cinque contratti stipulati tra il 7 settembre 2022 e il 9 novembre 2022. Ha rappresentato che durante una ispezione dell'Ispettorato del Lavoro a seguito dell'accesso in azienda avvenuto il
30.7.2020, la ricorrente aveva dichiarato di svolgere la propria attività alle dipendenze della
[...]
per tre ore mattutine dalle 9 alle 12. Ha dunque domandato il rigetto delle Controparte_1
pretese attoree.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
2.1 In ordine alle eccezioni preliminari si osserva quanto segue.
Invero, per consolidata interpretazione giurisprudenziale, per aversi nullità dell'atto introduttivo in conseguenza della mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame dell'atto sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore ed il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Medesimo principio di diritto è applicabile al rito del lavoro, per cui la nullità del ricorso exart. 414 c.p.c.
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deve ritenersi sanata ove, seppur ritualmente eccepita, il resistente si difenda nel merito, dimostrando pertanto di aver ben compreso il thema decidendum ed il tenore delle pretese del ricorrente (ex multis Cass. 12/7/2010 n. 16295).
Alla luce degli interventi legislativi intervenuti negli ultimi anni nella materia del licenziamento tanto per giustificato motivo che per giusta causa, con l'approvazione del Decreto legislativo
23/2015, in tema di “contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti”, attuativo della legge delega 183 del 2014 (c.d. Jobs Act), è stato introdotto nel nostro ordinamento un nuovo regime sanzionatorio, sostitutivo di quello delineato dalla antecedente c.d. Legge Fornero, che si applica in caso di licenziamento illegittimo e che trova applicazione nei confronti di tutti
i lavoratori assunti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (7 marzo 2015).
Pertanto, in ragione della stipula del contratto di lavoro della avvenuto nel marzo del Parte_1
2019, la disciplina applicabile alla vicenda