Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/01/2025, n. 19
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Testo completo
N. 3902/2014 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3902/2014 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 19.12.2024 senza i termini di legge;
TRA
RE SE (c.f.: [...]), elettivamente domiciliato in
PIAZZA MARCONI N. 13 BIS SARNO, presso lo studio dell'Avv. MILONE LARA (c.f.:
[...]), dal quale è rappresentata e difesa;
ATTRICE
E
LA AR (c.f.: [...]);
CONVENUTA contumace
TT DO (c.f.: [...]);
CONVENUTO contumace
Oggetto: Proprietà.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sig.ra EN EN, proprietaria di un'unità immobiliare nel fabbricato posto in Sarno alla via Fraina n. 137 e di una striscia di terreno adiacente all'area cortilizia di pertinenza di quest'ultimo, ha citato in giudizio la sig.ra LA RB e il sig. OR OT in merito ai lavori di abbattimento e ricostruzione del frontistante fabbricato dove sono ubicate le unità
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immobiliari di loro proprietà, lamentando la violazione di norme urbanistiche e edilizie in materia di distanze tra le costruzioni, nonché un danno all'immobile di sua proprietà consistente deprezzamento commerciale e nella limitazione del godimento del bene;
in via subordinata ha chiesto il pagamento in suo favore di un'indennità pari al valore dell'area occupata.
***
Va dichiarata la contumacia dei convenuti, non costituitisi in giudizio sebbene ritualmente citati.
Preliminarmente, in punto di qualificazione giuridica della domanda attorea, si osserva quanto segue.
La domanda con la quale l'attore fa valere, in proprio favore, i limiti che, ex lege, vincolano le facoltà ricompresse nell'altrui diritto di proprietà denunziandone la violazione, non tende aduno sterile accertamento del regime vincolistico e della sua violazione, bensì – attraverso la contestazione del fatto posto in essere dal convenuto come illegittimamente impositivo sul fondo dell'attore d'un peso non consentito in ragione della sussistenza dei limiti legali e la consequenziale richiesta di condanna all'eliminazione di quanto realizzato o d'inibitoria di quanto si vorrebbe realizzare in violazione degli stessi – tende a salvaguardare il diritto di proprietà dell'attore dalla costituzione d'una servitù avente ad oggetto una situazione di fatto realizzata in contrasto con altra tutelata dal limite violato e, quindi, lesiva del corrispondente diritto al mantenimento della detta situazione qua ante ed al suo ripristino, onde va qualificata come negatoria servitutis (cfr. Cass. S.U. n. 13523/2006).
In merito alla violazione o meno delle distanze legali da parte dei convenuti nella realizzazione del fabbricato, oggetto di censure da parte dell'attrice, occorre tener presente che le norme degli strumenti urbanistici integrano la disciplina dettata dal c.c. nelle materie regolate dall'articolo 873 c.c. e ss., ove tendano ad armonizzare l'interesse pubblico ad un ordinato assetto urbanistico del territorio con l'interesse privato relativo ai rapporti intersoggettivi di vicinato sicché' vanno incluse in tale novero le disposizioni del piano regolatore generale dell'ente territoriale che stabiliscano la distanza minima delle costruzioni dal confine del fondo e da contrapposti edifici (v. Sez. U, Sentenza n. 20107 del 24/09/2014
Rv. 632855;
Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3854 del 18/02/2014 Rv. 629629;
Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 24013 del 24/09/2008;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17390 del 30/08/2004;
Cass 9.2.2016 n.
2574);
a tal uopo il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza attraverso la sua
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scienza personale, la collaborazione delle parti o la richiesta di informazioni ai comuni (Cass.
Sent n.17692