Trib. Velletri, sentenza 11/04/2024, n. 631
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. C S, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
(introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 20 marzo
2024 – ha pronunciato in data 5 aprile 2024, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5545, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
T R A
, Parte_1 con gli avv.ti TALANTI GIANLUCA, LIBERATI MAURIZIO,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con l'avv. TOMASSINI CLAUDIO,
- convenuta -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 con l'avv. , CP_3
- terzo chiamato -
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.11.2022 la parte ricorrente Pt_1
ha chiamato in giudizio la parte convenuta e –
[...] Controparte_1 premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alle pagg. 16-17 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
NEL MERITO
a) In via principale, accertare e dichiarare la nullità della clausola a tempo parziale e la configurabilità di un rapporto a tempo pieno fin dall'inizio con la conseguenza che il rapporto di lavoro a tempo parziale si è trasformato dal 1° giugno 2015 (e/o da altra data ritenuta di giustizia), in rapporto a tempo pieno in applicazione della normativa vigente e del
CCNL Servizi terziario /commercio (Cfr. All. 9);
- per l'effetto, per i titoli di cui al ricorso ed al conteggio e, comunque, ex artt. 36 Cost. e
2099 c.c., o per legge o equità, in ogni caso condannare la parte resistente a pagare alla ricorrente la somma di 153.880,11 lordi, di cui €. 23.643,23 euro per differenze retributive, €. 4.124,61 per Festività nazionali ed infrasettimanali, € 10.46,55 per festività coincidenti con la domenica ed ex festività, €. 6.843,32 per ferie, €. 5492,98 per
ROL, permessi ed ex festività, € 10.486,61 per gratifica natalizia, € 10.508,92 per quattordicesima, € 9.781,29 per lavoro domenicale straordinario diurno, €. 28.322,44 per straordinario diurno sino alla 48° ora, € 32.949,85 per straordinario diurno oltre la 49° ora, €. 2489,55 per lavoro festivo diurno, € 204,17 lavoro festivo straordinario diurno, €.
17.985,59. per T.F.R, ovvero quelle altre somme maggiori o minori ritenute di giustizia, o, comunque, eque, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione di ogni credito al saldo.
b) In via subordinata, in caso di mancata conversione in contratto a tempo pieno in relazione alla prestazione lavorativa resa, costantemente, secondo l'orario normale, o addirittura con orario superiore, si chiede ai sensi dell'art. 94 e ss del CCNL applicato, e, comunque, ex artt. 36 Cost. e 2099 c.c., o per legge o equità, la condanna della convenuta resistente a pagare alla ricorrente la somma di 153.880,11 lordi, di cui €. 23.643,23 euro per lavoro supplementare, €. 4.124,61 per Festività nazionali ed infrasettimanali, € 1046,55 per
2 festività coincidenti con la domenica ed ex festività, €. 6.843,32 per ferie, €. 5492,98 per
ROL, permessi ed ex festività, € 10.486,61 per gratifica natalizia, € 10.508,92 per quattordicesima, € 9.781,29 per lavoro domenicale straordinario diurno, €. 28.322,44 per straordinario diurno sino alla 48° ora, € 32.949,85 per straordinario diurno oltre la 49° ora, €. 2489,55 per lavoro festivo diurno, € 204,17 lavoro festivo straordinario diurno, €.
17.985,59. per T.F.R, ovvero quelle altre somme maggiori o minori ritenute di giustizia, o, comunque, eque, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione di ogni credito al saldo.
c) In ogni caso, dichiarare la resistente tenuta al pagamento di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali non prescritti derivanti dall'accoglimento delle domande di cui al presente ricorso, ovvero per quelle altre somme maggiori o minori ritenute di giustizia, o comunque eque;
d) In ogni caso, ex art. 2116, comma 2, c.c., condannare in via generica la convenuta al risarcimento del danno per le contribuzioni omesse e prescritte in ordine all'intero periodo oggetto di causa, con rinvio a separato giudizio per il quantum.
- Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege e vittoria di spese.
- Con riserva di separata azione per ogni altro diritto.
* * *
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando – limitatamente
a taluni profili – le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali.
Avendo la parte ricorrente richiesto anche la condanna della parte convenuta alla regolarizzazione della propria posizione contributiva previdenziale, è stata inoltre disposta l'integrazione del contraddittorio con il terzo chiamato (cfr. Cassazione civile sez. lav., 21/09/2020, n. 19679), CP_2 che si è regolarmente costituito in giudizio, evidenziando la propria posizione di sostanziale terzietà rispetto all'esito della controversia e chiedendo, in caso di accoglimento delle domande attoree, la condanna della parte convenuta al
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versamento dei contributi previdenziali omessi, nei limiti della prescrizione eventualmente maturata.
La causa è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti indicati appresso.
In punto di fatto occorre osservare che, nel caso di specie, l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti nel periodo dal 1.01.2015 al 20.07.2022 è pacifica tra le parti e risulta altresì provata documentalmente, tramite il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale (a 12 ore settimanali suddivise in due ore giornaliere per sei giorni a settimana) – stipulato tra le stesse in data 1.06.2015 e trasformato, dal 31.12.2015, in contratto a tempo indeterminato con invarianza dell'orario settimanale originariamente previsto – e tramite le correlate buste paga (all. 2, 4, 7 al fascicolo di parte ricorrente).
Sono pure pacifici tra le parti, oltre che documentalmente provati, la qualifica (di operaio) e il livello di inquadramento (5° livello di cui al CCNL commercio) riconosciuti dalla parte convenuta alla parte ricorrente (all. 2, 7 al fascicolo di parte ricorrente).
La parte ricorrente ha dedotto di avere svolto ore di lavoro supplementare, straordinario, festivo e domenicale e di avere quindi diritto al pagamento della correlata maggiore retribuzione diretta e differita, ivi compresa l'integrazione del TFR: inoltre la parte ricorrente ha dedotto di non avere usufruito delle ferie e dei permessi spettanti e di non avere ricevuto il pagamento della correlata indennità sostitutiva.
La parte ricorrente ha pure dedotto di essersi dimessa per giusta causa – cioè in ragione dell'inadempimento datoriale al pagamento delle retribuzioni
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spettanti – e di avere quindi diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso
La parte convenuta ha invece negato la veridicità di tali affermazioni attoree.
In punto di diritto, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova, si devono distinguere – tra i vari titoli indicati nei conteggi dalla parte ricorrente – quelli in riferimento ai quali la medesima parte era gravata soltanto dall'onere di provare l'esistenza del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro subordinato intercorso di fatto tra le parti (cc.dd. “rapporto contrattuale di fatto”), e di mera deduzione delle proprie pretese fondate su di esso, e quegli altri titoli in relazione ai quali la parte ricorrente era gravata dall'onere di provare l'esistenza di altri fatti costitutivi del diritto vantato.
Difatti il diritto vivente – nell'applicare i principi di cui agli artt. 1218,
1453 ss. e 2697 c.c. – ha chiarito che, in materia contrattuale, “L'esenzione del creditore dall'onere di provare il fatto negativo dell'inadempimento in tutte le ipotesi di cui
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