Trib. Roma, sentenza 20/09/2024, n. 9147

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 20/09/2024, n. 9147
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 9147
Data del deposito : 20 settembre 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Giovanna Palmieri all'esito del deposito di note scritte di trattazione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio riunito iscritto al n. 2045 – 14141 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi di lavoro e previdenza dell'anno 2024 vertente tra
IA BE rappresentata e difesa dall'Avv. to Simone De Anna
Giovanni in forza di procura in calce al ricorso introduttivo
R i c o r r e n t e
E
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv.to Paola Scarlato, in virtù di procura generale alle liti per atti notaio Roberto Fantini del 23.01.2023 Rep. n. 37590, Racc. 7131 prodotta in atti
Convenuto
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
Motivi in fatto e diritto

1.Con ricorsi depositati telematicamente in data 18 gennaio 2024 e 11 aprile 2024 e ritualmente notificati, parte ricorrente in epigrafe indicata, sul presupposto di aver ricevuto in data 2 gennaio 2024 due avvisi di addebito, segnatamente l'Ava n. n.
39720220012225301000 del 16.08.2021, Ava n. n. 39720220025447772000 del
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22.12.2022 ed in data 28 marzo 2024 Ava n. 39720230011471471000 del 24 novembre
2023, ha chiesto al Tribunale di accertare l'insussistenza dei crediti ivi contenuti.
Ha esposto al riguardo che in data 31 gennaio 2019 aveva proceduto a comunicare
l'avvenuta cessazione dell'attività dell'impresa individuale PETER PAN
MANAGEMENT & TRAINING DI BE LI e che in ogni caso nulla era dovuto essendo già iscritta quale amministratore unico alla gestione previdenziale commercianti.

2. Si è tempestivamente costituito l'PS nel giudizio iscritto al N. R. G. 2045/24 che ha chiesto il rigetto delle domande atteso che in data 2 gennaio 2024 risultava notificato alla ricorrente AVA n. 397 2023 00114714 71 000 per l'importo di euro 4.559,10 per il periodo 1 gennaio 2021-31 dicembre 2022 ( doc2 -Avviso di ricevimento sottoscritto dalla ricorrente) in quanto la ricorrente aveva costituito in data 16 gennaio 2020 la società “PETER PAN MANAGEMENT & TRADING SRLS “, dedita allo svolgimento di servizi di selezione, collocamento e supporto di personale, ( al.. 5 ) e che la ricorrente risultava amministratore unico e socio nella misura del 60% delle quote di capitale sociale, la restante parte del quale era detenuta dai figli della ricorrente, assunti con contratti di lavoro part- time orizzontale ( all. 10 -Unilav), per lo svolgimento di compiti di tecnico web marketing per il figlio NI IO e di segreteria per la figlia
TA SA.

3. L'PS ha inoltre dedotto che in assenza di allegazione e prova dell'esistenza di altri soggetti incaricati dalla ricorrente di svolgere l'attività di organizzazione e produzione dell' impresa, non erano stati offerti sufficienti elementi atti a superare la presunzione di partecipazione diretta all'attività di organizzazione e di impresa, derivante dall'essere socio di maggioranza ed amministratore della società predetta, come da visura camerale prodotta ( doc. 1 fascicolo di parte). Ha inoltre richiamato la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12, comma 11, del D.L. n. 78 del 31.5.2010 secondo cui : “L'art.
1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662
, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma di impresa dai commercianti,
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dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'PS. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335” e richiamato le sentenze della Suprema Corte dell' 8 agosto 2011, che hanno affermato il principio secondo cui : "...la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010,n. 78, art. 12, comma 11) è molto chiara:
l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'PS, non fa scattare il criterio dell'attività prevalente;
rimangono attività distinte
e (sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa". Ha infine fatto rilevare che la Corte
Costituzionale con la pronuncia n. 15 del 2012 aveva ritenuto la legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica, sopra richiamata.
L'PS ha infine richiamato le pronunce emesse da questo Tribunale in fattispecie analoghe ( doc. da 14 a 19) secondo cui la partecipazione all'attività aziendale non può intendersi esclusivamente di natura esecutiva o materiale, ma può essere anche di natura organizzativa e direttiva, atteso che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, come da consolidato della Suprema Corte di
Cassazione in materia ( Ordinanza 8474/2017, 10426/2018 a indirizzo ) ed ha inoltre eccepito che la presunzione di partecipazione della ricorrente all'attività organizzativa e direttiva della società di cui era socia di maggioranza, si poteva desumere anche dall'assenza di altra attività lavorativa
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