Trib. Monza, sentenza 05/11/2024, n. 926

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 05/11/2024, n. 926
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 926
Data del deposito : 5 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 6367/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
1.10.2024, assunto in decisione in data 28.10.2024 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...];
Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Annamaria Castoldi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Paderno Dugnano
(MI), Via S. Carlo n. 33;

e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO

pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e ;
Parte_1 Parte_2
- ordinare al Comune di Gazzola (PC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;

- dichiarare compensate le spese legali;

OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1.- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2.- I figli minori e vengono affidati, in via condivisa, ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la residenza della madre in (cap. 20814) Varedo (MB), Via Monte Grappa n.

2. I genitori eserciteranno, in via disgiunta, la responsabilità genitoriale sui minori quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi di permanenza dei figli con ciascun genitore e, in via congiunta, quella attinente alle questioni di natura straordinaria.
3.- Salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e , con le Per_1 Per_2 seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dal giovedì, dall'uscita delle rispettive scuole sino al lunedì mattina, riaccompagnandoli a scuola;

- nella settimana il cui week-end è di spettanza della madre, il giovedì dall'uscita dalla scuola sino al venerdì mattina avendo cura di andare a ritirarli e riportarli alle rispettive scuole;
in ogni caso, il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo desiderino padre e figli e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi, previa comunicazione alla madre nelle 24 ore precedenti;

- per i soli mesi di luglio ed agosto, i minori saranno collocati, quindicinalmente, in via alternata presso l'uno
o l'altro genitore e precisamente, dal 01.07. al 15.07., con la madre e dal 16.07. al 31.07. con il padre;
dal
01.08. al 15.08., con la madre e dal 16.08. al 31.08. con il padre.
Nei predetti periodi, i genitori trascorreranno con i figli le rispettive vacanze, avendo cura di comunicare all'altro genitore la località prescelta;

- durante le vacanze natalizie il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli, in via alternata con la madre, dal 24.12. al 31.12., ovvero dal 31.12. al 06.01., avendo peraltro cura di far trascorrere ai minori, di anno in anno, in via alternata con l'uno o con l'altro genitore, la Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano, nonché il
31.12. e l'01.01 di ogni anno;

- parimenti per le vacanze pasquali i genitori concordano che i figli trascorrano, in via alternata di anno in anno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con l'uno o con l'altro genitore.
4.- Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento Pt_2 Parte_1 dei figli e , l'importo mensile di € 2.000,00.= (€ 1.000,00.= per ciascun figlio), per 12 mensilità, Per_1 Per_2 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese - a mezzo di bonifico bancario - sul c/c intestato alla sig.ra pagina 2 di 6
Detta somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT- Costo Vita, a decorrere Parte_1 dall'anno successivo la data della sentenza di separazione.
5.- Il padre si farà
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