Trib. Sassari, sentenza 28/03/2024, n. 403

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Sassari, sentenza 28/03/2024, n. 403
Giurisdizione : Trib. Sassari
Numero : 403
Data del deposito : 28 marzo 2024

Testo completo

N. 2997/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
M G S Presidente
M G Giudice est.
E R Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2997/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARMELITA Parte_1 C.F._1
RICCARDO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINNA ROSSELLA CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)
*
Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2022 , premesso di aver intrattenuto da Parte_1
aprile 2018 ad agosto 2020 una stabile relazione sentimentale con , relazione dalla CP_1
quale il 18.12.2020 era nato il minore , e lamentando che la madre si era Persona_1
opposta alla possibilità per il ricorrente di vedere e frequentare il figlio e anche alla eventualità di un
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riconoscimento ad opera del padre, domandava volersi: “Accertare e dichiarare illegittimo il rifiuto opposto da al riconoscimento del figlio, , da parte di CP_1 Persona_1 [...]
Part ;
Per l'effetto disporre che il possa procedere al riconoscimento del figlio minore, Pt_1
[...]
, ex art. 250 c.c.;
Per l'ulteriore effetto indicare i provvedimenti provvisori in tema di Persona_1 affidamento e mantenimento del minore”.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, contenente l'espresso invito a parte resistente ex art. 250 co. IV c.p.c., venivano notificati a , la quale, costituitasi in CP_1
giudizio in data 16.01.2023, si opponeva al riconoscimento del bambino da parte del ricorrente in ragione della condotta aggressiva perpetrata nel tempo da quest'ultimo anche quando ella si trovava in
Parte stato di gravidanza;
allegava inoltre che il sig. è affetto da gravi disturbi psico-patologici
(bipolarismo con disturbo comportamentale grave), dipendente da stupefacenti e sottoposto a procedimenti penali per atti violenza e spaccio di droga.
Parte All'udienza del 9.11.2023, comparse personalmente le parti, il sig. , interrogato dal Giudice sul punto, ha ammesso di avere problemi di dipendenza e ha precisato di essere attualmente seguito dal
di Sassari con un percorso di cura che dura da ottobre 2021, di lavorare stabilmente presso un Org_1
panettiere e di vivere con i suoi genitori;
non ha contestato di aver scritto i post Facebook che venivano esibiti dalla sig.ra , con contenuto aggressivo e intimidatorio, specificatamente riferiti CP_1 all'udienza e al bambino, né ha preso posizione circa la dedotta circostanza di essere imputato di procedimenti penali riguardanti condotte violente e attività di spaccio di stupefacenti.
Parte All'udienza del 21.03.2024, il Giudice rel., preso atto che il sig. non aveva adempiuto all'ordine a lui precedentemente rivolto di esibizione e produzione di (a) una relazione del SERD di Sassari in ordine alla condizione di dipendenza del ricorrente ed al percorso di recupero e supporto dallo stesso intrapreso;
(b) certificazione riguardante i propri carichi pendenti aggiornata all'attualità;
(c) le ultime 3 buste paga (relative al contratto di lavoro come panettiere di cui ha fatto riferimento all'udienza);
(d) certificazione inerente alla pensione di invalidità che sta percependo, sentiti i procuratori delle parti, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
*
In primo luogo, va rilevato che, nel costituirsi in
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