Trib. Modena, sentenza 09/03/2025, n. 306
TRIB Modena
Sentenza
9 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 6678/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, TT.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 6678/2020, promossa da:
IV AR (c.f. [...]) rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Campagnoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Modena, viale Virginia Reiter, n. 8, con indirizzo di posta elettronica certificata: giuseppe.campagnoli@ordineavvmodena.it ATTRICE contro
OL TT. FR (c.f. [...]) rappresentato e difeso dall'avv. Michele Tavazzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Bologna, via Marconi n. 9, con indirizzo di posta elettronica certificata: micheletavazzi@ordineavvocatibopec.it
POLIAMBULATORIO CHIRURGICO MODENESE S.r.l. (p.iva 02319560369), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Mariotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Milano, Corso Sempione n. 39, con indirizzo di posta elettronica certificata: paolo.mariotti@milano.pecavvocati.it
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 9-14.10.2024. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 – Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra AR OL conveniva in giudizio il Poliambulatorio Chirurgico Modenese, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e il TT. Francesco ZO, al fine di ivi sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, non patrimoniali e patrimoniali, sofferti in conseguenza dell'omessa e non corretta diagnosi ovvero a causa della pagina 1 di 9
lesione al proprio diritto all'autodeterminazione terapeutica, per assenza di adeguato consenso informato, in relazione agli interventi eseguiti in data 3.11.2004 e in data 18.11.2004, da quantificarsi nella complessiva somma di euro 147.801,75 o nella diversa somma da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto, con vittoria di spese e compensi difensivi del presente giudizio.
Esponeva, al riguardo, in fatto, parte attrice:
- di essere affettata, a far tempo, dal 2004, da miopia di grado elevato ad entrambi gli occhi;
- che, una volta trasferitasi in Italia, essendo preoccupata del progressivo peggioramento della propria vista, si era rivolta, in data 16.9.2004, al TT. Francesco ZO, oculista presso il Poliambulatorio Chirurgico Modenese, il quale aveva riscontrato un calo del visus in OD: 5- 6/10 – 10.75 -0.75/100 e una stazionarietà del visus in OS (6/10 circa per miopia elevata), oltre a una sclerosi nucleare bilaterale con leucoma centrale in occhio sinistro e fundus oculi;
- che, alla luce di tale quadro diagnostico, in data 3.11.2004, alla stregua delle indicazioni terapeutiche fornitele, la stessa, si era sottoposta a un primo intervento di facoemulsificazione all'occhio sinistro e quindici giorni dopo, il 18.11.2004, ad analogo intervento all'occhio destro;
- che entrambi gli interventi erano stati eseguiti dal TT. Francesco ZO presso il Poliambulatorio Chirurgico Modenese;
- che il decorso postoperatorio, descritto nei vari controlli dei mesi successivi, era apparso normale fino ad aprile 2005, allorquando in seguito alla comparsa di miodesopsie in entrambi gli occhi, le era stata fatta la diagnosi di “… FOS distacco posteriore di vitreo con fori ore 6, 8 e 9 con indicazione di argonlaser barrage”;
- che il trattamento laser praticatole purtroppo non aveva portato alcun beneficio, tant'è che nel marzo del 2006, la stessa, aveva segnalato la ricomparsa delle miodesopsie sebbene lo specialista non avesse evidenziato nuove lesioni;
- che i peggioramenti erano continuati nei mesi successivi fino al 10.11.2007 allorquando all'occhio destro si era verificata una “… rottura di retina con iniziale sollevamento retinico” e un ulteriore aggravio il 30.11.2007 per “… FOD bene barrage ore 1 non nuove lesioni retiniche…”;
- che il 25.3.2008, la stessa, era stata ricoverata presso l'Ospedale Moragni di Forlì e sottoposta ad intervento chirurgico per distacco di retina, cui era seguito, in data 27.5.2008, un nuovo ricovero per intervento chirurgico di rimozione olio di silicone;
- che, dal 7 al 9 ottobre 2008, presso la Divisione di Oculistica dell'Ospedale di Forlì, era stato eseguito un nuovo intervento di virectomia meccanica per “… OD: distacco retinico recidivato” così descritto “OD peritomia congiuntivale scambio BSS-Olio di Silicone, lavaggio camera anteriore, iniezione PFCL, retinotomia inferiore, LT inferiore per 180°, scambio PFCL aria, aria olio di silicone, chiusura sclerotomie e della congiuntiva, profilassi antibiotica”;
- che dopo il predetto intervento, erano seguiti, nel corso degli anni 2009 e 2010, periodici controlli oculistici che avevano attestato una tendenziale stabilizzazione della lesione;
- che, tuttavia, al controllo del 13.1.2011, era stata segnalata la necessità di procedere ad un intervento di asportazione di PDMS in occhio destro;
- che a tale accertamento era seguita una serie di visite oculistiche di controllo presso gli Ambulatori Oculistici del Policlinico di Modena;
pagina 2 di 9
- che, successivamente, durante la sua permanenza in Moldavia, la stessa, era stata ricoverata, dal 5.9.2011 all'8.9.2011, presso il Reparto di Microchirurgia dell'occhio, ove era stata sottoposta ad intervento di virectomia subtotale con la coagulazione endolaser della retina, seguito poi, nel novembre-dicembre di quell'anno da un intervento di “Sclerectomia profonda”;
- che, una volta rientrata in Italia, nel corso dell'anno 2012, la stessa, si era sottoposto a ulteriori ricoveri sia presso il Reparto di Oculistica dell'Ospedale di Parma per un intervento di “impianto di valvola di HM in OD” sia presso il Reparto di Oculistica dell'Ospedale di Sassuolo per un intervento di
“riposizionamento dell'impianto valvolare esposto in OD”, seguito poi da un intervento di “doppia paracentesi della c.a., refilling con Healon 5- Applicazione di sutura in nylon 10-0 che strozza il tubo di drenaggio. Idrosutura della paracentesi. Ceufoxime in c.a.”;
- che dal 14.11.2012 al 17.11.2012, la sig.ra OL si era recata all'Ospedale di Parma per un ennesimo ricovero ove le era stato eseguito un intervento di “Revisione chirurgica con asportazione di valvola di HM nell'occhio destro”;
- che, stante il lungo e pressoché infinito percorso di visite e ricoveri ospedalieri, la stessa, aveva presentato, in data 15.11.2012, ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi degli articoli 696-692 c.p.c. innanzi al Tribunale di Modena nei confronti di tutte le strutture ospedaliere e di tutti i medici specialistici che l'avevano avuta in cura;
- che, all'esito di tale procedimento, veniva radicato giudizio di merito al fine di ottenere il giusto ristoro dei danni sofferti per non aver, la stessa, ottenuto alcun miglioramento della funzione visiva dell'occhio destro dopo l'intervento chirurgico praticatole nel lontano 2004. In particolare, a parere dell'attrice, il TT. ZO, nonostante la consegna del referto dei sanitari oculisti moldavi nei quali si certificava la sussistenza di corioretinite periferica, avrebbe omesso di valutare adeguatamente il rischio elevatissimo di distacco della retina, quale possibile complicanza dell'intervento di facoemulsificazione, rassicurando invece la sig.ra OL sul buon esito del trattamento terapeutico consigliato. Inoltre, posto che la miopia elevata - al tempo, riscontrabile in capo all'attrice - e la corioretinite periferica costituivano una controindicazione all'esecuzione dell'intervento di facoemulsificazione, il modulo del consenso informato avrebbe dovuto essere particolarmente esaustivo, specifico e comprensivo di tutte le informazioni relative a tale tipologia di intervento invece che generico come nel caso di specie. In conclusione, la ritenuta omessa e inadeguata diagnosi, unita all'inadeguata informazione fornita alla paziente, avrebbero comportato il lungo iter clinico affrontato dalla sig.ra OL.
1.2 - Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 8/1/2021, si costituiva, nell'intestato giudizio, il TT. Francesco ZO eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c. del diritto al risarcimento del danno, lamentato da controparte, unitamente all'improcedibilità ex lege n. 24/2017 dell'azione giudiziale ex adverso promossa. Nel merito, poi, parte convenuta ribadiva la correttezza del proprio operato - e, dunque, l'assenza di qualsivoglia sua responsabilità per i fatti come deTTi nell'atto introduttivo - anche relativamente alle informazioni fornite alla paziente in ordine sia alla diagnosi effettuata sia alle possibili terapie da eseguirsi. In particolare, alla luce del quadro clinico e fisico della sig.ra OL, come emergente all'esito della visita oculistica del 16.9.2004, l'intervento chirurgico proposto avrebbe dovuto ritenersi del tutto indicato. Infatti, gli esiti infausti segnalati da
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, TT.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 6678/2020, promossa da:
IV AR (c.f. [...]) rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Campagnoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Modena, viale Virginia Reiter, n. 8, con indirizzo di posta elettronica certificata: giuseppe.campagnoli@ordineavvmodena.it ATTRICE contro
OL TT. FR (c.f. [...]) rappresentato e difeso dall'avv. Michele Tavazzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Bologna, via Marconi n. 9, con indirizzo di posta elettronica certificata: micheletavazzi@ordineavvocatibopec.it
POLIAMBULATORIO CHIRURGICO MODENESE S.r.l. (p.iva 02319560369), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Mariotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Milano, Corso Sempione n. 39, con indirizzo di posta elettronica certificata: paolo.mariotti@milano.pecavvocati.it
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 9-14.10.2024. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 – Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra AR OL conveniva in giudizio il Poliambulatorio Chirurgico Modenese, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e il TT. Francesco ZO, al fine di ivi sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, non patrimoniali e patrimoniali, sofferti in conseguenza dell'omessa e non corretta diagnosi ovvero a causa della pagina 1 di 9
lesione al proprio diritto all'autodeterminazione terapeutica, per assenza di adeguato consenso informato, in relazione agli interventi eseguiti in data 3.11.2004 e in data 18.11.2004, da quantificarsi nella complessiva somma di euro 147.801,75 o nella diversa somma da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto, con vittoria di spese e compensi difensivi del presente giudizio.
Esponeva, al riguardo, in fatto, parte attrice:
- di essere affettata, a far tempo, dal 2004, da miopia di grado elevato ad entrambi gli occhi;
- che, una volta trasferitasi in Italia, essendo preoccupata del progressivo peggioramento della propria vista, si era rivolta, in data 16.9.2004, al TT. Francesco ZO, oculista presso il Poliambulatorio Chirurgico Modenese, il quale aveva riscontrato un calo del visus in OD: 5- 6/10 – 10.75 -0.75/100 e una stazionarietà del visus in OS (6/10 circa per miopia elevata), oltre a una sclerosi nucleare bilaterale con leucoma centrale in occhio sinistro e fundus oculi;
- che, alla luce di tale quadro diagnostico, in data 3.11.2004, alla stregua delle indicazioni terapeutiche fornitele, la stessa, si era sottoposta a un primo intervento di facoemulsificazione all'occhio sinistro e quindici giorni dopo, il 18.11.2004, ad analogo intervento all'occhio destro;
- che entrambi gli interventi erano stati eseguiti dal TT. Francesco ZO presso il Poliambulatorio Chirurgico Modenese;
- che il decorso postoperatorio, descritto nei vari controlli dei mesi successivi, era apparso normale fino ad aprile 2005, allorquando in seguito alla comparsa di miodesopsie in entrambi gli occhi, le era stata fatta la diagnosi di “… FOS distacco posteriore di vitreo con fori ore 6, 8 e 9 con indicazione di argonlaser barrage”;
- che il trattamento laser praticatole purtroppo non aveva portato alcun beneficio, tant'è che nel marzo del 2006, la stessa, aveva segnalato la ricomparsa delle miodesopsie sebbene lo specialista non avesse evidenziato nuove lesioni;
- che i peggioramenti erano continuati nei mesi successivi fino al 10.11.2007 allorquando all'occhio destro si era verificata una “… rottura di retina con iniziale sollevamento retinico” e un ulteriore aggravio il 30.11.2007 per “… FOD bene barrage ore 1 non nuove lesioni retiniche…”;
- che il 25.3.2008, la stessa, era stata ricoverata presso l'Ospedale Moragni di Forlì e sottoposta ad intervento chirurgico per distacco di retina, cui era seguito, in data 27.5.2008, un nuovo ricovero per intervento chirurgico di rimozione olio di silicone;
- che, dal 7 al 9 ottobre 2008, presso la Divisione di Oculistica dell'Ospedale di Forlì, era stato eseguito un nuovo intervento di virectomia meccanica per “… OD: distacco retinico recidivato” così descritto “OD peritomia congiuntivale scambio BSS-Olio di Silicone, lavaggio camera anteriore, iniezione PFCL, retinotomia inferiore, LT inferiore per 180°, scambio PFCL aria, aria olio di silicone, chiusura sclerotomie e della congiuntiva, profilassi antibiotica”;
- che dopo il predetto intervento, erano seguiti, nel corso degli anni 2009 e 2010, periodici controlli oculistici che avevano attestato una tendenziale stabilizzazione della lesione;
- che, tuttavia, al controllo del 13.1.2011, era stata segnalata la necessità di procedere ad un intervento di asportazione di PDMS in occhio destro;
- che a tale accertamento era seguita una serie di visite oculistiche di controllo presso gli Ambulatori Oculistici del Policlinico di Modena;
pagina 2 di 9
- che, successivamente, durante la sua permanenza in Moldavia, la stessa, era stata ricoverata, dal 5.9.2011 all'8.9.2011, presso il Reparto di Microchirurgia dell'occhio, ove era stata sottoposta ad intervento di virectomia subtotale con la coagulazione endolaser della retina, seguito poi, nel novembre-dicembre di quell'anno da un intervento di “Sclerectomia profonda”;
- che, una volta rientrata in Italia, nel corso dell'anno 2012, la stessa, si era sottoposto a ulteriori ricoveri sia presso il Reparto di Oculistica dell'Ospedale di Parma per un intervento di “impianto di valvola di HM in OD” sia presso il Reparto di Oculistica dell'Ospedale di Sassuolo per un intervento di
“riposizionamento dell'impianto valvolare esposto in OD”, seguito poi da un intervento di “doppia paracentesi della c.a., refilling con Healon 5- Applicazione di sutura in nylon 10-0 che strozza il tubo di drenaggio. Idrosutura della paracentesi. Ceufoxime in c.a.”;
- che dal 14.11.2012 al 17.11.2012, la sig.ra OL si era recata all'Ospedale di Parma per un ennesimo ricovero ove le era stato eseguito un intervento di “Revisione chirurgica con asportazione di valvola di HM nell'occhio destro”;
- che, stante il lungo e pressoché infinito percorso di visite e ricoveri ospedalieri, la stessa, aveva presentato, in data 15.11.2012, ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi degli articoli 696-692 c.p.c. innanzi al Tribunale di Modena nei confronti di tutte le strutture ospedaliere e di tutti i medici specialistici che l'avevano avuta in cura;
- che, all'esito di tale procedimento, veniva radicato giudizio di merito al fine di ottenere il giusto ristoro dei danni sofferti per non aver, la stessa, ottenuto alcun miglioramento della funzione visiva dell'occhio destro dopo l'intervento chirurgico praticatole nel lontano 2004. In particolare, a parere dell'attrice, il TT. ZO, nonostante la consegna del referto dei sanitari oculisti moldavi nei quali si certificava la sussistenza di corioretinite periferica, avrebbe omesso di valutare adeguatamente il rischio elevatissimo di distacco della retina, quale possibile complicanza dell'intervento di facoemulsificazione, rassicurando invece la sig.ra OL sul buon esito del trattamento terapeutico consigliato. Inoltre, posto che la miopia elevata - al tempo, riscontrabile in capo all'attrice - e la corioretinite periferica costituivano una controindicazione all'esecuzione dell'intervento di facoemulsificazione, il modulo del consenso informato avrebbe dovuto essere particolarmente esaustivo, specifico e comprensivo di tutte le informazioni relative a tale tipologia di intervento invece che generico come nel caso di specie. In conclusione, la ritenuta omessa e inadeguata diagnosi, unita all'inadeguata informazione fornita alla paziente, avrebbero comportato il lungo iter clinico affrontato dalla sig.ra OL.
1.2 - Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 8/1/2021, si costituiva, nell'intestato giudizio, il TT. Francesco ZO eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c. del diritto al risarcimento del danno, lamentato da controparte, unitamente all'improcedibilità ex lege n. 24/2017 dell'azione giudiziale ex adverso promossa. Nel merito, poi, parte convenuta ribadiva la correttezza del proprio operato - e, dunque, l'assenza di qualsivoglia sua responsabilità per i fatti come deTTi nell'atto introduttivo - anche relativamente alle informazioni fornite alla paziente in ordine sia alla diagnosi effettuata sia alle possibili terapie da eseguirsi. In particolare, alla luce del quadro clinico e fisico della sig.ra OL, come emergente all'esito della visita oculistica del 16.9.2004, l'intervento chirurgico proposto avrebbe dovuto ritenersi del tutto indicato. Infatti, gli esiti infausti segnalati da
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