Trib. Cosenza, sentenza 03/01/2025, n. 10

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 03/01/2025, n. 10
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 10
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 3591/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3591/2021 promossa da:
PE SPATARO, assistito giusta procura in atti dall'avv. SPATARO GIOVANNI, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in PIAZZA EUROPA 9 COSENZA ITALIA
ATTORE contro
REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita giusta procura in atti dall'avv. CATIZONE LORENZO, ed elettivamente domiciliata alla Via Milelli 26/b, Cosenza, presso lo Studio dell'Avv. Alessandra Cavalcanti
A.N.A.S S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'avv. GROCCIA ANTONELLA DENISE sito in COSENZA, via Campagna n. 48, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni in cui si riportavano agli atti, scritti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. Preso atto, preliminarmente, che il presente fascicolo, sebbene rimesso allo scrivente per la decisione, non appariva in consolle tra i procedimenti da decidere e che pertanto, a tale circostanza, in uno al lungo periodo di malattia sofferta, è da attribuire il ritardo nella trattazione dello stesso, si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. Con atto di citazione del 30.06.2021 AT PP evocava in giudizio innanzi l'intestato
Tribunale la RE BR e l'Anas Spa per ottenere il ristoro dei danni materiali subiti in data
11.08.2020, alle ore 21.40, nel mentre si trovava a percorrere, alla guida della propria autovettura
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(modello Peugeot 3008 GT Line targata FL295EL), la SS 107, ove, giunto al km 35+900, restava coinvolto in un gravoso incidente. Deduceva che: il sinistro veniva causato dall'improvviso attraversamento della carreggiata da parte di un gruppo di cinghiali, in quanto l'attore, essendo impossibilitato ad evitarli, finiva per impattare violentemente con gli stessi, danneggiando la propria autovettura;
aveva inutilmente richiesto il risarcimento dei danni subiti in via stragiudiziale e anche azionando la procedura di negoziazione assistita. Rimasto infruttuoso ogni tentativo di conciliare la lite,
l'attore ha azionato il presente giudizio chiedendo che i convenuti venissero condannati al pagamenti della somma di € 6.088,80 per la riparazione della sua autovettura o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data del fatto illecito sino al saldo, con vittoria di spese e competenze di lite.
2. Si è costituita la RE BR, eccependo preliminarmente la esclusiva applicabilità dell'art.
2043 c.c.
cui consegue il rigetto dell'avversa domanda per esser la stessa tutto infondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provato il nesso di causalità e l'evento dannoso. Infine, la convenuta, ha contestato il comportamento imprudente del conducente, il quale, con un minimo di diligenza, avrebbe potuto prevenire la situazione di pericolo e non ha fornito alcun elemento inerente la sua condotta. Ha poi contestato il quantum della pretesa. Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese ed ai compensi professionali del giudizio.
3. Si è costituita, altresì, A.N.A.S. S.p.A. contestando, preliminarmente, la propria legittimazione passiva, sul presupposto che in materia di risarcimento danni causati da fauna selvatica la legittimazione unica ed esclusiva spetta alla RE BR. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e competenza di lite.
3. La causa, istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testi ammessi, è stata assegnata allo scrivente che la tratteneva in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta ANAS.
Al riguardo, deve premettersi che può dirsi ormai risolto l'originaria incertezza sia sulla legittimazione passiva che sul titolo di responsabilità nell'alternativa tra responsabilità oggettiva e colposa.
Va considerato, infatti, che, sebbene la giurisprudenza, anche di legittimità, abbia ritenuto a lungo che la responsabilità per danni causati dagli animali selvatici dovesse
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