Trib. Milano, sentenza 22/11/2024, n. 10155

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 22/11/2024, n. 10155
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 10155
Data del deposito : 22 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 26087/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del g.u. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 26087/2024, promossa da:
RI IN (c. f. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv.
Andrea Ruocco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foggia alla Via Lustro
n. 29 e, pertanto, presso il suo domicilio digitale ruocco.andrea@avvocatifoggia.legalmail.it
- parte ricorrente -

contro

:
PA NC PA (c. f. 00864530159), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea
Zeroli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio di Milano, C.so Monforte n. 13
- parte resistente -
Conclusioni di parte ricorrente
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e per gli effetti accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto di restitutire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. ovvero ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, T.U.B.
c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
pagina 1 di 8 Conclusioni di parte resistente
In via principale nel merito, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi.

Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. il 10.7.2024 NZ
RI ha chiesto di dichiarare la nullità totale o parziale del contratto di apertura credito mediante l'uso di carta revolving asseritamente concluso il 2.10.2006 con
Compass AN s.p.a. contestualmente alla stipulazione di contratto di credito al consumo finalizzato all'acquisto di un'autovettura tramite il fornitore di tale bene
(doc. 1) ritenendolo concluso in violazione dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999, qualificato come norma imperativa, e ritenendo non convenuta per iscritto la misura degli interessi corrispettivi poi applicati in corso di esecuzione del rapporto contrattuale, deducendo quindi la sussistenza del diritto del consumatore a restituire le sole somme ricevute in prestito con l'uso della carta maggiorate dal tasso di interesse corrispettivo legale, da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. oppure a quello previsto dall'art. 117, comma 7, TUB.

2. A fondamento della domanda proposta parte ricorrente:
a. ha documentato di aver concluso il 2.10.2024 un contratto di credito al consumo assieme al quale gli è stato offerto dal fornitore del bene finanziato, convenzionato con l'odierna convenuta, di stipulare un contratto di apertura credito mediante l'uso di carta revolving (doc. 1);

b. ha dedotto che il contratto di apertura credito è nullo siccome concluso in violazione di norma imperativa, essendo stato stipulato per il tramite di soggetto non qualificabile come agente in attività finanziaria iscritto in elenco istituito presso l'Ufficio IAno Cambi ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999 e non rientrando la stipulazione di tale contratto nell'ambito dell'attività di promozione e conclusione di contratti finanziari consentita ai fornitori di beni e servizi convenzionati con intermediari finanziari dall'art. 2 del regolamento del
MEF adottato con D.M. 485 del 13.12.2001, come chiarito con il punto c) della
pagina 2 di 8
Comunicazione di AN d'IA del 20.4.2010, non essendo il contratto di apertura credito finalizzato all'acquisto dell'elettrodomestico finanziato;

c. ha dedotto inoltre, in via subordinata, la nullità della clausola di determinazione degli interessi convenuti nel contratto di apertura credito mediante l'uso di carta revolving per “violazione dell'art. 117 e/o 1284 c.c.”, non essendo indicato nel contratto la misura del TAN e del TAEG applicabile a tale rapporto.

3. La convenuta PA NC s.p.a. si è costituita nel presente giudizio
confermando di essere succeduta nel contratto costituente il titolo delle domande di parte ricorrente per aver incorporato Linea s.p.a., deducendo tuttavia l'infondatezza delle domande di parte ricorrente deducendo l'inconsistenza delle difese di parte ricorrente in punto di violazione dell'art. 3 d.lgs. 374/1999 e documentando tramite la produzione integrale del contratto concluso tra le parti, la pattuizione delle condizioni economiche riferite alla carta revolving.

4. Costituisce ragione più liquida di decisione del presente giudizio la documentale infondatezza delle domande di parte attrice, che ne comporta il rigetto.
5. È pacifico e documentale che NZ RI ha concluso il 2.10.2006 con
PA NC s.p.a. un contratto di credito al
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