Trib. Livorno, sentenza 16/11/2024, n. 1157

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Livorno, sentenza 16/11/2024, n. 1157
Giurisdizione : Trib. Livorno
Numero : 1157
Data del deposito : 16 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 865/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 865/2021 con OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) promossa da:
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. (C.F. 01617950249), con il patrocinio dell'avv. CONTIN MAURO

ATTORE/I contro
FR S.R.L.S. (C.F. 02221600501), con il patrocinio dell'avv. CECCONI LETIZIA

CONVENUTO/I

Svolgimento del processo
1. Con decreto ingiuntivo emesso in data 13-16/11/2020, il Tribunale di Li- vorno ha ingiunto alla spa SE AZ di pagare alla s.r.l.s. Al- fred la somma di € 24.186,50, oltre interessi e spese.
2. Con atto di citazione notificato il 01.03.2021, la spa SE Ristora- zione ha proposto opposizione avverso il provvedimento monitorio, esponen- do:
1
a) di svolgere attività di catering presso strutture ospedaliere;
b) che frequentemente deve far eseguire lavori edili o impiantistici per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o manutenzione di centri cottura, cucine e bar;
c) di essere rimasta vittima di reati di corruzione fra privati (previsti dagli artt. 2635 e 2635-bis, codice civile), commessi negli ultimi due anni da alcuni dei suoi dipendenti;
d) che costoro sono indagati e a loro è contestata l'appartenenza ad una asso- ciazione a delinquere, unitamente a SS CO, titolare della RE s.r.l.s.;
e) che le procedure di affidamento del gruppo SE erano orientate “al fine di consentire l'aggiudicazione delle commesse ad imprese disponibili a riconoscere e a corrispondere una percentuale dell'importo dell'appalto, at- traverso il pagamento di fatture appositamente emesse dalla società RE”;
f) che il SS forniva indicazioni in merito al contenuto delle offerte da presentare nelle gare di appalto indette dalla SE e, successivamente, sollecitava il pagamento delle tangenti attraverso la società da lui amministra- ta;
g) che il SS si è poi adoperato per costituire la s.r.l.s. 2K, trasferendo sul conto di questa società parte delle tangenti incassate per conto del sodalizio criminale;
h) che nel corso del procedimento penale n. 8667/2019 RGNR, avviato a se- guito di denuncia della SE, la quale era stata avvisata da alcuni forni- tori, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha emesso ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e ha ordinato il seque- stro preventivo di € 331.567,80, frutto di tangenti pagate agli indagati da una pluralità di imprenditori collusi;
i) che le tangenti erano “dell'ordine del 10/15%” ed erano realizzate con due diverse modalità: 1) pattuendo un corrispettivo superiore al reale va- lore economico della prestazione;
2) oppure effettuando prestazioni di qualità e prezzo inferiori a quelle pattuite;
l) che le fatture oggetto del decreto ingiuntivo “mancano dei rapporti di inter- vento e giustificazione della loro effettiva e corretta esecuzione”;
m) che dall'ordinanza di custodia cautelare risulta che la RL RE ha incassa- to somme pari a € 96.571,02, a titolo di tangente. Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la compensazione tra la somma di cui è stato intimato il pagamento (€ 24.186,50) e quella ricevuta a titolo di tangente (€ 96.571,02) nonchè la con- danna al pagamento della differenza (€ 71.000,00)
2 2. Con comparsa di costituzione depositata il 15.06.2021, la s.r.l.s. RE si è costituita deducendo: a) che il procedimento penale n. 8667/2019 è ancora nella fase delle indagini preliminari;
b) che la spa SE non ha mai specificamente contestato gli interventi sui vari impianti dell'attrice, indicati nelle fatture poste a fondamento del provvedimento monitorio;
c) che tali interventi non erano stati chiesti alla RLs RE dai dipendenti “in- fedeli” della SE, bensì da rappresentanti di zona della società attrice;
d) che la compensazione richiesta dalla SE non può essere operata, perché sono coinvolti soggetti giuridici diversi. E cioè, la persona fisica Mas- sini CO nel procedimento penale e la persona giuridica RLs RE nel presente giudizio civile;
e) che non vi è prova del danno subito dalla SE, da questa individua- to nel fatto che il corrispettivo dell'appalto fosse superiore al reale valore eco- nomico della controprestazione oppure che i beni che SE ha ricevuto fossero di qualità e valore inferiore a quello pattuito;
f) che SE non può, per giustificare la decisione di non pagare gli im- porti previsti nelle fatture azionate con ricorso per ingiunzione, addurre a sua giustificazione l'intento di non violare le disposizioni contenute nel D. Lgs 231/2001, perché “pagare le fatture azionate non avrebbe potuto comportare alcuna responsabilità penale in capo a controparte”. La RLs RE ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione.
3. La causa è stata istruita con produzione di documenti e con l'escussione di testi.
4. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 30.05.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter cpc con il deposito di note scritte:
- in data 29.05.2024, da parte attrice;

- in data 29.05.2024 da parte convenuta. 5. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt.
281quinquies
e 189 cpc.
Con successivo provvedimento del 19.09.2024, appurato che la causa era stata assegnata a sentenza ai sensi del disposto di cui all'art. 281 quinquies cpc (e non ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies cpc) veniva assegnato termine di 20 giorni dalla data del provvedimento per il deposito di note con- clusionali e ulteriore termine di 20 giorni per il deposito delle relative repli- che.
Motivi della decisione
3

6. Somme oggetto del decreto ingiuntivo
L'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo è infondata. La RLs RE nel ricorso per ingiunzione ha chiesto (e poi ottenuto) l'intimazione alla spa SE di pagare l'importo di € 24.186,50, pari alla somma di tutte le cifre indicate in 10 fatture. Le prove (documentali e testimoniali) acquisite nella odierna causa dimostra- no che le prestazioni indicate nelle suddette fatture sono state regolarmente eseguite. Occorre quindi succintamente riportare le risultanze probatorie. a) fatt. n. 97, del 20.11.2019, € 5.124,00: La RLs RE ha indicato nella fattura n. 97/19 di aver effettuato “manuten- zione impianti c/o presidi scolastici di Cecina, come da ns. preventivo del
07.11.2019 e Vs. ordine n.

4.032 del 19.11.2019
”. La convenuta in opposizione ha allegato due mail (in data 3 e 4 settembre 2019), nelle quali è riportato un analitico elenco delle scuole di Cecina, ogget- to della richiesta di intervento. La RLs RE ha anche prodotto un preventivo, in data 07.11.2019. La teste AN ha confermato che i lavori sono stati eseguiti dalla RL Al- fred, precisando altresì: “Io ricordo controlli eseguiti dalla ditta FR su- gli impianti di osmosi, erano controlli mi pare da eseguire ogni tre mesi, per 4 passaggi all'anno”.
b) fatt. n. 98 del 20.11.2019, € 292,80: La fattura nr. 98/2019 è stata emessa dalla RL RE per “intervento c/o Vs. sede di Massa Carrara, come da ns. preventivo del 07.11.2019 e Vs. ordine n.

4.033 del 19.11.2019
”. Dalla mail del 12.04.2019 si desume che si è trattato della sostituzione delle serrature delle porte del centro cottura a Marina di Carrara e del Self DSU di Carrara. La convenuta in opposizione ha anche prodotto un report della RL RE, in cui si riferisce al sig. Alessandro AT della SE spa di aver provve- duto a sostituire 3 serrature.
c) fatt. n. 3 del 31.01.2020, € 5.246,00: La fatt. n. 3/2020 reca la seguente indicazione: “intervento di riparazione im- pianto antincendio c/o sede all'Ospedale di Livorno come da ns. preventivo del 16.01.2020”.
4
Il teste Paolo Pommella all'udienza del 14.02.2022 ha confermato che gli in- terventi su indicati sono stati chiesti dalla SE ed ed eseguiti dalla RL RE. Il teste Alberto AN ha riferito di aver scritto la mail con cui ha chiesto alla RL RE di effettuare l'intervento. Ha anche specificato che “ero lì da pochi giorni, seguivo le direttive del responsabile Alessandro TO, fu lui ad in- dicarmi il fornitore al quale rivolgermi”.
d) fatt. n. 4 del 31.01.2020, € 585,60: Con la fattura n. 4/2020 la RLs RE ha chiesto il pagamento del corrispettivo per aver svolto “intervento c/o Vs. scuole di Cecina (LI) rif. impianto di filtra- zione ad osmosi come da ns. preventivo del 03.01.2020”. Dalle mail prodotte dalla RL RE, risulta che si tratta delle scuole di Cecina site in via Sforza e in via Vico (Collodi e Neruda);
le mail con cui sono stati chiesti gli interventi (poi inclusi entrambi in un'unica fattura) sono del 2 e del 10 dicembre. La teste AN ha confermato di aver redatto la mail e che l'intervento
fu eseguito dalla ditta FR”.
e) fatt. n. 5 del 31.01.2020, € 524,50: Con la fattura n. 5/2020 la RLs RE assume di aver svolto “intervento per sostituzione lampadine, faretti e neon c/o Vs bar sito all'interno dell'Ospedale di Cecina (LI) come da preventivo del 03.12.2019”. L'intervento è stato chiesto con mail del 25.11.2019 ore 12.35. Vi è anche allegato un modulo in cui è menzionato, come fornitore, CO SS (legale rappresentante della RL RE). Il teste AN ha riferito di aver compilato la mail di richiesta di intervento e di non sapere se poi l'intervento è stato eseguito.
f) fatt. n. 6 del 31.01.2020, € 244,00: Nella fattura n. 6/2019 è indicato “intervento c/o scuola Rodari a Cecina (LI) rif. impianto di filtrazione ad osmosi come da ns. preventivo del 02.12.2019”. La richiesta di intervento è stata inviata dall'apposito ufficio della spa Serenis- sima con mail del 10.12.2019 ore 13.09. La teste AN ha confermato di aver redatto la mail e che l'intervento
fu eseguito dalla ditta FR”.
g) fatt. n. 7 del 31.01.2020, € 2.318,80:
5
La RLs RE nella fattura nr. 7/2019 ha indicato di aver effettuato “interventi vari di riparazione c/o Ospedale di Livorno come da ns. preventivo del 16.01.2020”. La richiesta di intervento è stata
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