Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 568
Sentenza
11 febbraio 2025
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 7572/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 7572/2022 avente ad oggetto
“lesione personale” e pendente TRA PI LE, c.f. [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce dell'atto di citazione, dall'avv. Agostino Pellegrino e dall'avv. Tommaso Pellegrino, presso il cui studio, sito in Villaricca (NA), alla via G. B. Vico n.57, è elettivamente domiciliato;
ATTORE E GENERALI ITALIA S.P.A. IN QUALITÀ DI IMPRESA DESIGNATA DAL F.G.V.S. PER LA REGIONE CAMPANIA, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giuseppe Fabozzi, presso il cui studio, sito in San Marcellino, alla via Galatina n.8, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
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CONCLUSIONI: Come da note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 17.10.2024, e come da comparse conclusionali in atti.
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MOTIVI DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009. 1.Con atto di citazione notificato il 06.07.2022 a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 3bis L.53/94, parte attrice LO NI assumeva: di essere stato vittima di un sinistro stradale verificatosi in data 12.7.2020, verso le ore 22:30 circa, in Giugliano in Campania (NA), direzione Circumvallazione esterna, mentre si trovava alla guida del n.7572/2022 r.g.a.c. Pagina 1 di 9
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motoveicolo tipo Honda SH tg. DP28178, di sua proprietà e con a bordo PE OR, quale terzo trasportata;
che, in particolare, giunto all'altezza dell'incrocio con Via I° Maggio, veniva violentemente tamponato da un veicolo, non identificato, che provenendo dal senso opposto di marcia, ometteva di prestare la dovuta precedenza a destra;
che, in conseguenza di tale urto, il motoveicolo Honda SH aveva impattato contro un'autovettura modello Fiat Punto tg. BA098XG parcheggiata sul lato destro della carreggiata;
che subito dopo il tamponamento, il veicolo investitore si allontanava senza prestare i dovuti soccorsi;
che, a seguito del sinistro, aveva riportato gravi lesioni personali tali da rendere necessario l'immediato trasporto a mezzo servizio del 118 presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero di Giugliano in Campania (NA) dove gli veniva diagnosticata una “frattura di parte non specificata del femore”; che, successivamente, veniva sottoposto ad intervento chirurgico presso l'ospedale “San Giuliano” sito in Giugliano in Campania (NA); che la responsabilità dell'incidente stradale era da imputare, in via esclusiva, alla negligente ed imprudente condotta di guida del conducente dell'autoveicolo rimasto non identificato;
di aver provveduto, in data 6.7.2022, ad inviare a mezzo PEC lettera di messa in mora alla compagnia assicurativa Generali Italia s.p.a., in qualità di FGVS, unitamente alla Consap S.p.A., affinché provvedesse al risarcimento dei danni;
che a tali richieste non aveva fatto seguito alcun riscontro da parte della compagnia assicurativa convenuta. Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio la Generali Italia Ass.ni s.p.a. in qualità di FGVS, concludeva affinché la compagnia assicurativa convenuta venisse condannata a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali a far data dall'evento fin all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento di spese, diritti e competenze di lite da attribuirsi ai procuratori antistatari. Si costituiva la Generali Italia s.p.a. che deduceva, in via preliminare, la nullità della citazione per la non chiara e lacunosa indicazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda risarcitoria;
l'improcedibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass., per inosservanza dei requisiti contenutistici relativi alla costituzione in mora ed alla corretta instaurazione del contraddittorio;
nel merito, che non era stato provato il fatto storico posto a base della pretesa azionata in giudizio;
che non era stata provata la dinamica dell'incidente, nonché l'imputabilità del sinistro alla condotta colpevole del conducente di un autoveicolo rimasto sconosciuto;
che la vittima dell'incidente stradale non aveva dimostrato la responsabilità del presunto veicolo pirata e la sua assenza di colpa nella causazione dell'incidente stradale;
che non era stato dimostrato il nesso eziologico tra le lesioni personali lamentate e l'incidente stradale per come allegato dall'attore; che la vittima del sinistro non aveva dimostrato n. 7572/2022 r.g.a.c. Pagina 2 di 9
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di aver tenuto una condotta diligente e rispettosa delle norme del codice della strada, con riferimento al rispetto dei limiti di velocità ed al corretto utilizzo del casco di protezione;
in relazione al quantum, i danni risultano non provati. Ciò posto, concludeva, in via preliminare, affinché fosse accertata e dichiarata la nullità e l'improponibilità della domanda;
nel merito, affinché fosse rigettata la domanda attorea con vittoria di spese;
Incardinato il presente giudizio, all'esito della prima udienza in data 15.12.2022, venivano concessi i termini di cui all'art 183, 6°comma, c.p.c. e rinviata la causa alla data del 10.07.2023 per la valutazione delle eventuali istanze istruttorie. Viste le richieste istruttorie formulate dalle parti, ritenuta l'ammissibilità della prova testimoniale articolata da parte attrice, il giudizio veniva rinviato ai fini del relativo espletamento alla data del 03.10.2024. Alla data da ultimo indicata, compariva e veniva escusso il teste FI SQ, al cui esito la controversia veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.10.2024 e riservata in decisione con ordinanza di concessione dei termini ex art.190 c.p.c. 2. In via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l' eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza dell'oggetto: invero, dal contenuto della citazione risultano chiaramente delineati sia il
“petitum” (domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale) che la “causa petendi” (sinistro rientrante nella r.c.a.), con la descrizione delle modalità dell'incidente e del luogo del suo verificarsi, sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della “editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c., ponendo così la parte convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese. Va, altresì, rilevata la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata, stante l'ottemperanza al disposto degli artt. 145 e 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cosiddetto “Codice delle Assicurazioni Private”), dimostrata mediante la produzione, in atti, di copia della comunicazione del 6.7.2022 inviata a mezzo PEC alla Compagnia assicurativa convenuta e alla Consap s.p.a. con il pieno rispetto del termine previsto dalle disposizioni normative già sopra menzionate ed essendo inutilmente decorso