Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 24

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 24
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 24
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 430/2024

TRIBUNALE ORDINARIO di EN
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 430/2024
Tra
EN LU (C.F.: [...]), nato a [...] il [...] e ivi residente, in Via di Poggio Tr. II n. 71/h, elettivamente domiciliato in Santa Croce sull'Arno (PI), Via G. Morandi n.
4, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Picchi e Giorgio Leoncini;

RICORRENTE
e
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa MARIA TERESA FIGLIOMENI;

RESISTENTE
Oggi, 27.12.2024, il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per EN LU gli Avv. Giorgio Leoncini e Sergio Picchi hanno depositato note di trattazione scritta.
Per il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO nessuno ha depositato note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di EN
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 430/2024 promossa da:
EN LU (C.F.: [...]), nato a [...] il [...] e ivi residente, in Via di Poggio Tr. II n. 71/h, elettivamente domiciliato in Santa Croce sull'Arno (PI), Via G. Morandi n.
4, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Picchi e Giorgio Leoncini;

RICORRENTE
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa MARIA TERESA FIGLIOMENI;

RESISTENTE

IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.03.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, premettendo di aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione in forza di plurimi contratti per supplenza temporanea nell'a.s. 2021/2022, ha chiesto di: “1. Voglia accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti per supplenza temporanea relativi all' anno scolastico 2021-2022 (cfr. Doc n. 2 e cfr. Doc n. 3) e per
l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore
(c.f. 80185250588), al pagamento delle differenze retributive quantificate, in € 1.372,97 ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;

2. Voglia, altresì, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della

Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall'art.
1 comma 121 L. 107/2015, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'Amministrazione convenuta relativi all'anno scolastico 2021-2022 e, per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito (c.f. 80185250588), in persona del Ministro pro- tempore, alla corresponsione della suddetta Carta Elettronica con l'accredito della somma complessiva di € 500,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma
121 L. 107/2015 relativamente all'attività lavorativa espletata dal ricorrente negli anni scolastici innanzi citati. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
In particolare, egli ha dedotto:
• di non aver percepito la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001, in violazione della clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla
Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE;

• di non aver usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), corrisposta dal MI esclusivamente ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, eccependo che la mancata erogazione dell'emolumento costituisca violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine.
Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza della pretesa attorea, eccependo la natura breve e saltuaria delle supplenze svolte dal docente nell'a.s. indicato in ricorso.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
A) SULLA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE
Il ricorso è fondato e va accolto, secondo il principio affermato dall'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 20015/2018: “l'art.7 del CCNL 153/2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel
comma 3, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
Con riferimento al quantum debeatur i conteggi compiuti da parte ricorrente (conformi alle previsioni degli artt. 25 CCNI 31.08.1999 e 7 CCNL 15.03.2001) non risultano contestati. Parte resistente non ha formulato alcuna contestazione della somma rivendicata, né essa ha prodotto documenti attestanti
l'erroneità dei conteggi della ricorrente. Secondo pacifica giurisprudenza la contestazione dell'an non esonera la parte dal contestare in termini specifici anche il quantum (cfr. Cass. n. 5949/2018, Cass.
S.U. n. 761/2002).
Il Ministero va, quindi, condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive, considerato inoltre che il conteggio – non contestato - contenuto nel ricorso appare immune da vizi oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.
B) SULLA CARTA DOCENTE
Com'è pacifico e documentato, il ricorrente ha svolto, nel corso dell'a.s. 2021/2022, le supplenze indicate in ricorso.
È parimenti pacifico che, in relazione a tali contratti a termine, il ricorrente non ha ricevuto la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015
.
Ciò posto, parte ricorrente chiede innanzitutto la condanna del Ministero all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”, assumendo la violazione della Direttiva
1999/70/CE che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e
a termine.
La domanda è
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