Trib. Foggia, sentenza 06/12/2024, n. 2821

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 06/12/2024, n. 2821
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 2821
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 428/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, composto dai seguenti sigg. Magistrati:
1) dott. Concetta Potito Presidente relatore
2) dott. Alessio Marfè Giudice
3) dott. Roberto Bianco Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado, avente ad oggetto Separazione personale coniugi, iscritta nel Ruolo
Generale degli Affari civili sotto il numero 428/2023, promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Alberto Vegliante, ed elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dalle avv.te Lucia Frazzano ed Annarita Antonetti, ed elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 novembre 2024, è stata chiesta l'emissione della sentenza parziale sullo status coniugale. Il Giudice ha quindi rimesso la causa alla decisione collegiale, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle memorie difensive.
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Il PM ha reso il parere di sua competenza, con la nota del 27 novembre 2024.

Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2023 , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con che dalla unione sono nati due figli e che non è più possibile Controparte_1 ricostituire l'affectio coniugalis, ha chiesto che il Tribunale accolga le seguenti conclusioni: “1. pronunci la separazione personale dei predetti coniugi con addebito alla sig.ra , per Controparte_1 grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;

2. disponga l'affidamento congiunto della figlia

ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della sua presenza presso Persona_1
ciascuno di essi, in considerazione delle particolari condizioni della stessa;
3) ponga a carico della moglie l'obbligo di corrispondere al marito un assegno mensile per il mantenimento, comunque non inferiore ad € 350,00#;
4) imponga alla di non disporre a proprio vantaggio delle somme CP_1 elargite dall' in favore della figlia e, comunque, di rendicontare tutte le spese, CP_2 Persona_1 disponendo la gestione comune delle somme de quibus e l'acquisizione del consenso preventivo del

per qualsivoglia spesa ordinaria e/o straordinaria per la figlia ;
5) assegni al Parte_1 Persona_1 sig. l'uso ed il godimento dell'abitazione coniugale sita in Foggia, alla via Marchese De Parte_1

rosa n. 37/G, per sé e per i figli;
6) vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, Iva e

C.F. nella misura di legge”.
Fissata, con decreto del 2 febbraio 2023, l'udienza di comparizione delle parti innanzi al
Giudice delegato, si è costituita in giudizio la resistente che non si è opposta alla domanda di separazione coniugale, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1) addebitare la separazione dei coniugi al sig. per i motivi dedotti e che meglio Parte_1
verranno dimostrati in istruttoria;
2) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
3) autorizzare i coniugi di vivere separatamente;
4) disporre un assegno di mantenimento in favore dei figli e di €. 500,00 mensili per entrambi, ovvero in altra Persona_1 Per_2 ritenuta di giustizia;
4) disporre l'affidamento congiunto della figlia ;
5) nulla Persona_1

disporre in ordine alla assegnazione della casa coniugale sita in Foggia alla Via Marchese De
Rosa n. 37/G per i motivi meglio sopra esplicitati;
6) condannare la ricorrente alle spese competenze ed onorari di causa”
.
All'esito della udienza del 9 marzo 2023, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del
14 marzo 2023 sono stati emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti
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