Trib. Trapani, sentenza 22/01/2024, n. 35
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Testo completo
N. 1139 RG. 2022;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2 parti ricorrenti, entrambe rappresentate e difese giusta procura in atti dall'avv. Giuseppina Montericcio e VITA CHIRCO, CF/p.iva , C.F._3
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Massimiliano Sammartano. definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato, le parti ricorrenti indicate in epigrafe hanno adito questo Tribunale esponendo:
- di aver lavorato presso l'abitazione della resistente (oltre che del suo defunto marito) dal 15.8.2015 al 6.8.2016, occupandosi della cura personale della stessa e del marito (sig. nonché della pulizia della casa e della cura dei _1 campi coltivati;
- che il ricorrente , in particolare, da agosto a novembre 2015, “per Pt_1 metà giornata, svolgeva la propria attività lavorativa [di elettricista] e per la rimanente parte coltivava i terreni” della resistente;
da dicembre 2015 ad agosto 2016, invece, avendo il sig. subito un intervento oculistico, _1
“provvedeva a chiudere la propria ditta [di elettricista] dedicandosi interamente all'accudimento dei coniugi ” _1
- che la ricorrente “si occupava di accudire entrambi i coniugi e di tutte Pt_2 le faccende domestiche, oltre ad accompagnarli per il disbrigo pratiche presso banche ed uffici postali, nonché alla visite mediche”;
Lamentando il mancato pagamento di qualsivoglia emolumento, chiedono la condanna della resistente al pagamento di € 10.034,97 in favore del , e di € Pt_1
12.776,45 in favore della Pt_2
Si è costituita in giudizio la resistente la quale ha contestato l'esistenza dei dedotti rapporti di lavoro e ha chiesto il rigetto di ogni domanda.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato.
1
Preliminarmente giova ricordare che l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro ed il connotato della subordinazione, grava sulla parte ricorrente, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cc. (fra le tante, Cass.n. 11530/2013). Va detto che la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che “Ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo. Pertanto l'indagine ai fini della qualificazione del rapporto deve svolgersi con riferimento non già alla figura professionale astratta, ma alla fattispecie negoziale concreta come accertata dal giudice di merito” (Cass. 7608/91, seguita da innumerevoli pronunce conformi). Escluso che la prova della subordinazione possa essere desunta dal contenuto delle mansioni espletate, il lavoratore che intenda invocare l'applicazione del regime protezionistico riconosciuto ai lavoratori dipendenti (ossia, della contrattazione collettiva, dello Statuto dei Lavoratori, della protezione dal licenziamento ex L. 604/66 etc.) è tenuto in via principale a fornire la prova del fatto di aver svolto un'attività lavorativa caratterizzata dall'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. In questa ipotesi la subordinazione può darsi per dimostrata senz'altro, avendo il lavoratore fornito la prova diretta della eterodirezione della prestazione lavorativa.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2 parti ricorrenti, entrambe rappresentate e difese giusta procura in atti dall'avv. Giuseppina Montericcio e VITA CHIRCO, CF/p.iva , C.F._3
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Massimiliano Sammartano. definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato, le parti ricorrenti indicate in epigrafe hanno adito questo Tribunale esponendo:
- di aver lavorato presso l'abitazione della resistente (oltre che del suo defunto marito) dal 15.8.2015 al 6.8.2016, occupandosi della cura personale della stessa e del marito (sig. nonché della pulizia della casa e della cura dei _1 campi coltivati;
- che il ricorrente , in particolare, da agosto a novembre 2015, “per Pt_1 metà giornata, svolgeva la propria attività lavorativa [di elettricista] e per la rimanente parte coltivava i terreni” della resistente;
da dicembre 2015 ad agosto 2016, invece, avendo il sig. subito un intervento oculistico, _1
“provvedeva a chiudere la propria ditta [di elettricista] dedicandosi interamente all'accudimento dei coniugi ” _1
- che la ricorrente “si occupava di accudire entrambi i coniugi e di tutte Pt_2 le faccende domestiche, oltre ad accompagnarli per il disbrigo pratiche presso banche ed uffici postali, nonché alla visite mediche”;
Lamentando il mancato pagamento di qualsivoglia emolumento, chiedono la condanna della resistente al pagamento di € 10.034,97 in favore del , e di € Pt_1
12.776,45 in favore della Pt_2
Si è costituita in giudizio la resistente la quale ha contestato l'esistenza dei dedotti rapporti di lavoro e ha chiesto il rigetto di ogni domanda.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato.
1
Preliminarmente giova ricordare che l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro ed il connotato della subordinazione, grava sulla parte ricorrente, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cc. (fra le tante, Cass.n. 11530/2013). Va detto che la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che “Ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo. Pertanto l'indagine ai fini della qualificazione del rapporto deve svolgersi con riferimento non già alla figura professionale astratta, ma alla fattispecie negoziale concreta come accertata dal giudice di merito” (Cass. 7608/91, seguita da innumerevoli pronunce conformi). Escluso che la prova della subordinazione possa essere desunta dal contenuto delle mansioni espletate, il lavoratore che intenda invocare l'applicazione del regime protezionistico riconosciuto ai lavoratori dipendenti (ossia, della contrattazione collettiva, dello Statuto dei Lavoratori, della protezione dal licenziamento ex L. 604/66 etc.) è tenuto in via principale a fornire la prova del fatto di aver svolto un'attività lavorativa caratterizzata dall'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. In questa ipotesi la subordinazione può darsi per dimostrata senz'altro, avendo il lavoratore fornito la prova diretta della eterodirezione della prestazione lavorativa.
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