Trib. Monza, sentenza 11/07/2024, n. 580

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 11/07/2024, n. 580
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 580
Data del deposito : 11 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 935/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro E G ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 935/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. R S, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, via Italia n. 28
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_1 P.IVA_1
Roma, via Vespasiano n. 41 e sede operativa in Seregno, via Don Minzoni n. 2
CONVENUTO
Oggetto: pagamento somma
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 5 aprile 2024, la ricorrente ha adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per sentir condannare la convenuta a corrispondere in suo favore le differenze retributive di € 1.566,50 lordi dovuti in suo favore a titolo di indennità sostitutiva di retribuzione di giugno 2023, indennità sostitutiva delle ferie e del preavviso in relazione al rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della convenuta dal 3.10.2022 al
8.6.2023.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha esposto di essere stata assunta quale operaia presso la convenuta dal 3.10.2022 con contratto di lavoro subordinato, di essere stata inquadrata nel sesto livello del c.c.n.l. terziario for Italy, di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa con effetto dal 10.6.2023 per essere rimasto creditrice delle retribuzioni dei mesi di marzo, aprile e maggio 2023, di aver ricevuto dalla società la consegna delle buste paga di aprile e di maggio 2023, di aver agito in sede monitoria per conseguire il pagamento dei residui importi dovuti in suo favore
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quali mensilità di aprile 2023, maggio 2023 e t.f.r., di non aver invece ricevuto né la busta paga, né il pagamento delle competenze relative al mese di giugno 2023, alle indennità sostitutive del preavviso e delle ferie non fruite. Ha dedotto quindi di essere rimasta creditrice della retribuzione di giugno 2023 per il valore di € 499,07, della indennità sostitutiva delle ferie per il valore di €
292,03 (dalla quale deve esere scomputato l'importo di € 65,82 per l'indebita fruizione di un numero di ore di r.o.l. maggiore rispetto a quanto maturato), della indennità sostitutiva del preavviso per il valore di € 841,02.
Pur ritualmente evocata in giudizio, la società convenuta è rimasta contumace.
Istruita la causa allo stato degli atti, alla prima udienza di trattazione il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione e - all'esito della camera di consiglio, assenti le parti - ha provveduto al deposito del provvedimento decisorio dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Dalle evidenze documentali risulta che il rapporto di lavoro della ricorrente ha avuto decorrenza dal 3.10.2022, che ella è stata assunta con contratto di lavoro subordinato con la qualifica di operaia inquadrata nel sesto livello del c.c.n.l. terziario for Italy (docc. 1 e 2).
Dalla documentazione prodotta, poi, risulta che la ricorrente ha rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 7.6.2023 con decorrenza dal 8.6.2023 in ragione dell'omesso pagamento delle retribuzioni di marzo 2023, aprile 2023 e maggio 2023 (cfr. doc. 3).
I conteggi depositati in atti, relativi alla determinazione della retribuzione di giugno 2023, della indennità sostitutiva del preavviso e delle ferie riportano l'entità del credito richiesto in pagamento dalla lavoratrice ed appaiono corretti ed immuni da censure (doc. 8).
In particolare risulta fondata anche la richiesta di pagamento della indennità di preavviso, risultando per tabulas che la ricorrente ha rassegnato le dimissioni per giusta causa in ragione della omessa corresponsione delle retribuzione di marzo 2023, aprile 2023 e maggio 2023 (doc. 3) e risultando altresì che ai sensi dell'art. 119 del c.c.n.l. di riferimento tale indennità deve essere determinata in ragione di 15 giorni per i lavoratori inquadrati nel sesto livello con anzianità inferiore
a cinque anni (cfr. doc. 12, art. 119).
In considerazione di tutto quanto esposto, rileva il giudicante che l'istante ha dunque dimostrato, nei termini appena esposti, le ragioni della prestazione dedotta mentre la convenuta - che non si è costituita in giudizio e non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, né ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere - non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art.
2697 c.c.
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In proposito occorre infatti ricordare che nell'azione di adempimento, come quella in esame, “il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto” (Cass., n. 7027/2001).
La condotta processuale della convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha viceversa confermato la mancanza di validi motivi che giustifichino l'inadempimento e, valutato unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116 c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma lorda di € 1.566,50 lordi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo tenuto conto della natura documentale della controversia e della decisione della stessa in prima udienza.
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