Trib. Bari, sentenza 18/12/2024, n. 5055

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 18/12/2024, n. 5055
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 5055
Data del deposito : 18 dicembre 2024

Testo completo

R.G.N. 2916/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia
Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1
Leonardo Goffredo;

e
con l'assistenza e difesa dell'avv. Cosimo Nicola CP_1
Punzi;

nonché
, contumace Controparte_2
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea –finalizzata ad ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di integrazione salariale per il periodo di collocazione in C.I.G.O.- è fondata e deve essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Orbene, occorre premettere che la Cassa Integrazione
Guadagni Ordinaria (CIGO) per l'industria e l'edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui
è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. La è stata riformata con Controparte_3 il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
1
Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio (articolo 1, comma 1, d.lgs. 148/2015).
La CIGO è corrisposta fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane (articolo 12, commi
1
-4, d.lgs. 148/2015). L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio
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