Trib. Bari, sentenza 18/12/2024, n. 5055
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Testo completo
R.G.N. 2916/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia
Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1
Leonardo Goffredo;
e
con l'assistenza e difesa dell'avv. Cosimo Nicola CP_1
Punzi;
nonché
, contumace Controparte_2
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea –finalizzata ad ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di integrazione salariale per il periodo di collocazione in C.I.G.O.- è fondata e deve essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Orbene, occorre premettere che la Cassa Integrazione
Guadagni Ordinaria (CIGO) per l'industria e l'edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui
è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. La è stata riformata con Controparte_3 il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
1
Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio (articolo 1, comma 1, d.lgs. 148/2015).
La CIGO è corrisposta fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane (articolo 12, commi
1-4, d.lgs. 148/2015). L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia
Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1
Leonardo Goffredo;
e
con l'assistenza e difesa dell'avv. Cosimo Nicola CP_1
Punzi;
nonché
, contumace Controparte_2
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea –finalizzata ad ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di integrazione salariale per il periodo di collocazione in C.I.G.O.- è fondata e deve essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Orbene, occorre premettere che la Cassa Integrazione
Guadagni Ordinaria (CIGO) per l'industria e l'edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui
è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. La è stata riformata con Controparte_3 il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
1
Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio (articolo 1, comma 1, d.lgs. 148/2015).
La CIGO è corrisposta fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane (articolo 12, commi
1-4, d.lgs. 148/2015). L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio
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