Trib. Velletri, sentenza 27/08/2024, n. 1771
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Testo completo
N. R.G. 493/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 493/2021 promossa da:
GDR PUBBLICITÀ SRL con l'Avv. COLONNELLI CRISTIANO (PEC: cristianocolonnelli@ordineavvocatiroma.org)
ATTORE contro
COMUNE DI GENZANO DI ROMA con l'Avv. PALUZZI CARLO (Pec carlo.paluzzi@oav.legalmail.it)
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Gdr BB Srl ha impugnato l'intimazione di pagamento prot. 38557 del 3.12.2019 emessa dall'Amministrazione resistente eccependone l'illegittimità in ragione dei seguenti concorrenti motivi: mancanza di legittimazione passiva dell'opponente in relazione alla pretesa relativa al canone relativo all'installazione di impianti pubblicitari per l'annualità 2014 poiché il rapporto era stato instaurato con la De ZI BB snc;
violazione degli artt. 63 d.lgs. 446/1997 e art. 9 comma 7 d.lgs. 507/1993 in ragione dell'omesso calcolo, nella determinazione del canone confessorio, dell'effettiva occupazione del suolo da parte dell'impianto pubblicitario, avendo l'Amministrazione determinato il canone in ragione della superficie del medesimo impianto pubblicitario in quanto basato sulla superficie del mezzo anziché del suolo occupato;
errata determinazione del canone concessorio ricognitorio richiesto per le annualità oggetto dell'intimazione, calcolato in violazione dell'art. 2 e 3 comma 2 del regolamento comunale per l'applicazione del canone concessorio ricognitorio sugli impianti pubblicitari, approvato con deliberazione consiliare 19/2010, non avendo il Comune fornito prova delle tariffe applicate e, in ogni caso, dovendosi tener conto del criterio dell'effettiva occupazione del suolo che, nel caso in esame (tenuto conto delle dimensioni degli impianti pubblicitari oggetto pari ad una base di metri 1,00, un'altezza di metri 1,00 e una profondità di metri 0,20) determinerebbe un canone annuo pari ad euro 102,00 (tariffa di euro 510,00 x 0,20, effettiva occupazione del suolo).
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione convenuta, eccependo l'infondatezza della domanda in ragione della qualificazione del canone applicato sugli impianti pubblicitari come “ricognitorio” dal regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n 19 del 27.04.2010 il cui art. 9 prevede
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che le relative tariffe sono stabilite e aggiornate con deliberazione di Giunta Comunale, contenuta, nel caso di specie, nella determina n 154 del 20.06.2013, non impugnata da parte della società attrice.
Inoltre – fermo restando che nel caso de quo le modalità di quantificazione del canone concessorio sono determinate dal regolamento comunale che, in virtù della delibera n 154 del 20/06/2013, determina la tariffa in ragione della bi o multifaccialità dell'impianto pubblicitario indipendentemente da ogni sagoma geometrica o proiezione sul suolo – ha contestato il merito delle doglianze avverse rappresentandone l'erroneità del calcolo operato per la rideterminazione dell'entità del canone in applicazione del criterio dell'effettiva occupazione del suolo rappresentando che, in ogni caso, in applicazione dei parametri invocati da parte attrice, la pretesa dell'Amministrazione dovrebbe essere duplicata in quanto necessariamente calcolata (in applicazione sia dell'art 7 commi 2 e 3 del d.lgs 507/93 che dell'art 42 del d.lgs 507/93 che prevedono il parametro minimo del metro quadrato per la quantificazione delle tariffe, dovendo tutte le porzioni e/o
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 493/2021 promossa da:
GDR PUBBLICITÀ SRL con l'Avv. COLONNELLI CRISTIANO (PEC: cristianocolonnelli@ordineavvocatiroma.org)
ATTORE contro
COMUNE DI GENZANO DI ROMA con l'Avv. PALUZZI CARLO (Pec carlo.paluzzi@oav.legalmail.it)
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Gdr BB Srl ha impugnato l'intimazione di pagamento prot. 38557 del 3.12.2019 emessa dall'Amministrazione resistente eccependone l'illegittimità in ragione dei seguenti concorrenti motivi: mancanza di legittimazione passiva dell'opponente in relazione alla pretesa relativa al canone relativo all'installazione di impianti pubblicitari per l'annualità 2014 poiché il rapporto era stato instaurato con la De ZI BB snc;
violazione degli artt. 63 d.lgs. 446/1997 e art. 9 comma 7 d.lgs. 507/1993 in ragione dell'omesso calcolo, nella determinazione del canone confessorio, dell'effettiva occupazione del suolo da parte dell'impianto pubblicitario, avendo l'Amministrazione determinato il canone in ragione della superficie del medesimo impianto pubblicitario in quanto basato sulla superficie del mezzo anziché del suolo occupato;
errata determinazione del canone concessorio ricognitorio richiesto per le annualità oggetto dell'intimazione, calcolato in violazione dell'art. 2 e 3 comma 2 del regolamento comunale per l'applicazione del canone concessorio ricognitorio sugli impianti pubblicitari, approvato con deliberazione consiliare 19/2010, non avendo il Comune fornito prova delle tariffe applicate e, in ogni caso, dovendosi tener conto del criterio dell'effettiva occupazione del suolo che, nel caso in esame (tenuto conto delle dimensioni degli impianti pubblicitari oggetto pari ad una base di metri 1,00, un'altezza di metri 1,00 e una profondità di metri 0,20) determinerebbe un canone annuo pari ad euro 102,00 (tariffa di euro 510,00 x 0,20, effettiva occupazione del suolo).
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione convenuta, eccependo l'infondatezza della domanda in ragione della qualificazione del canone applicato sugli impianti pubblicitari come “ricognitorio” dal regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n 19 del 27.04.2010 il cui art. 9 prevede
pagina 1 di 4
che le relative tariffe sono stabilite e aggiornate con deliberazione di Giunta Comunale, contenuta, nel caso di specie, nella determina n 154 del 20.06.2013, non impugnata da parte della società attrice.
Inoltre – fermo restando che nel caso de quo le modalità di quantificazione del canone concessorio sono determinate dal regolamento comunale che, in virtù della delibera n 154 del 20/06/2013, determina la tariffa in ragione della bi o multifaccialità dell'impianto pubblicitario indipendentemente da ogni sagoma geometrica o proiezione sul suolo – ha contestato il merito delle doglianze avverse rappresentandone l'erroneità del calcolo operato per la rideterminazione dell'entità del canone in applicazione del criterio dell'effettiva occupazione del suolo rappresentando che, in ogni caso, in applicazione dei parametri invocati da parte attrice, la pretesa dell'Amministrazione dovrebbe essere duplicata in quanto necessariamente calcolata (in applicazione sia dell'art 7 commi 2 e 3 del d.lgs 507/93 che dell'art 42 del d.lgs 507/93 che prevedono il parametro minimo del metro quadrato per la quantificazione delle tariffe, dovendo tutte le porzioni e/o
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