Trib. Castrovillari, sentenza 10/12/2024, n. 2098
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 769/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1 in data 23/09/1979, rappresentata e difesa dall'avv. FERRARI GREGORIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E C.F. parte nata a Controparte_1 C.F._2 CORIGLIANO CALABRO (CS) in data 28/09/1963, rappresentato e difeso dall'avv. GENCARELLI ANGELO, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE - NONCHÉ
in Sede Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti in fase presidenziale
Con ricorso depositato il 22.3.2021, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 20.04.2005 con , trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di Cassano All'Ionio (anno 2005, numero 3, parte I) ha dedotto che:
− dalla loro unione nasceva una figlia, , nata a [...] il Persona_1
24.01.2007 e residente in [...], ivi domiciliata di fatto alla via Camogli n. 22 (C.F.: );
C.F._3
− la figlia non veniva legalmente riconosciuta dal padre e veniva riconosciuta dalla sola madre ed acquisiva il cognome materno;
− la ricorrente a causa del carattere aggressivo del resistente ritornava nel suo Paese prima della nascita della minore;
− nell'anno 2011 la ricorrente ritornava a vivere con il coniuge in Italia unitamente alla minore;
− il resistente perpetrava maltrattamenti nei confronti della moglie e della figlia sottoforma di minacce e ingiurie, facendo uso di sostanze alcoliche, fino a rendersi autore di violenza sessuale a danno della minore;
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− in data 26.2.2021 la ricorrente presentava denuncia-querela contro il resistente da cui conseguiva l'apertura del procedimento penale R.G.N.R. n. 803/2021 per i reati di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale ai danni della figlia minore;
− nell'ambito del suddetto procedimento veniva emanata nei confronti del la CP_1 misura cautelare della custodia in carcere;
− la ricorrente veniva costretta ad allontanarsi alla fine del mese di febbraio e, a seguito della denuncia, la stessa e la minore trovavano accoglienza in una casa protetta per vittime di violenza;
− in virtù di quanto sopra, veniva meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
− la ricorrente non percepisce alcun reddito, è disoccupata ed in attesa di trovare occupazione, mentre il resistente lavorava da anni in qualità di primo ufficiale sulle navi mercantili percependo un reddito sconosciuto nell'esatto ammontare alla ricorrente. Ciò posto, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di: “- fissare udienza per la comparizione dei coniugi, innanzi a sé, secondo quanto previsto dall'art. 706 c.p.c., con invito alla parte resistente a depositare in cancelleria, nel temine ritenuto, memoria difensiva con ordine di deposito dei modelli fiscali degli ultimi anni;
- esperire a tale udienza il tentativo di conciliazione delle parti e, in caso di esito negativo, emettere gli opportuni provvedimenti provvisori e urgenti, e in particolare: autorizzare i coniugi a vivere separati, assegnando al resistente la casa adibita a residenza coniugale;
-porre a carico del marito, quale contributo per il mantenimento della moglie, un assegno mensile dell'importo di € 500,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese”. Con comparsa depositata in data 28.9.2021 si è costituito in giudizio
[...]
deducendo che: Controparte_1
− il resistente rispettava gli obblighi di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione e contributo ai bisogni della famiglia;
− la condotta della resistente era contraddistinta da tradimenti con altri uomini, abbandoni della casa coniugale e calunnie, sfociate nel procedimento penale che portava all'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del resistente;
− la ricorrente abbandonava il marito all'ottavo mese di gravidanza, per recarsi nel suo Paese di origine, dove nasceva la figlia a cui veniva attribuito il cognome materno;
− la minore , anche se nata in [...] e con il solo cognome Persona_2 materno, deve considerarsi figlia legittima e non necessitava alcun riconoscimento da parte del padre perché nata in [...] matrimonio;
− la minore tornava in Italia stabilmente nell'autunno del 2013 assieme alla madre e per precisa volontà di quest'ultima;
− il resistente considerava la minore come sua figlia ‒ nonostante gli anni Persona_2 trascorsi dalla stessa in Romania con la madre ‒ e provvedeva all'educazione, al mantenimento e all'istruzione della medesima (tanto da provvedere, recentemente, all'iscrizione della minore presso il Liceo Classico G. Colosimo di Corigliano), costruendo un buon rapporto con la figlia;
− il resistente riusciva, dopo diversi anni, ad avviare la pratica di trascrizione e correzione del cognome ai sensi dell'art. 98, comma 2 del d.P.R. 396/2000;
− la ricorrente, con la quale la minore trascorreva la maggior parte del tempo, data l'assenza per ragioni lavorative del condizionava la minore utilizzandola con CP_1 la finalità di calunniare il resistente;
− il resistente scontava la misura cautelare nella casa circondariale di Castrovillari dal 08.03.2021 al 25.03.2021, data in cui il Tribunale del Riesame di Catanzaro sostituiva
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la suddetta misura con gli arresti domiciliari eseguiti in Marcellina;
dal 18.6.2021 la misura degli arresti domiciliari veniva sostituita con quella del divieto di avvicinamento
e comunicazione con la e e del divieto di Parte_1 Persona_1 dimora in Calabria;
− il procedimento penale nei confronti del resistente si trovava nella fase delle indagini preliminari e dell'incidente probatorio e veniva disposta la perizia psicopatologica e psicologica nei confronti della minore;
− all'interno del procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, instaurato a seguito di ricorso ex artt. 333-336 c.c. e 609 decies c.p. presentato dal P.M., con decreto provvisorio del 26.3.2021, veniva disposto l'affidamento della minore ai servizi sociali di Corigliano-Rossano, la nomina di un curatore speciale e la collocazione della minore con la madre in una struttura protetta;
− a seguito dei suddetti accadimenti, il resistente vedeva aggravarsi le proprie condizioni di salute ed economiche con la perdita del posto di lavoro;
− la separazione deve addebitarsi alla ricorrente e nell'interesse della minore va disposto l'affidamento esclusivo della minore al resistente. Tanto premesso, il resistente ha chiesto a questo Tribunale di: “- in via preliminare: in ragione del divieto di dimora in Calabria disposto dal GIP di Castrovillari in capo a CP_1
con ordinanza del 18 Giugno 2021 e la conseguente impossibilità di comparire
[...] all'odierna udienza, fissare una nuova comparizione delle parti autorizzando il resistente alla produzione di documentazione probatoria e fiscale;
- esperire alla predetta udienza il tentativo di conciliazione emettere e, in caso di esito negativo dello stesso, autorizzare le parti a vivere separate;
- disporre, previa valutazione della capacità genitoriale delle parti, da valutarsi anche a mezzo di CTU, in via provvisoria e urgente l'affidamento esclusivo della minore al padre