Trib. Castrovillari, sentenza 03/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Castrovillari, sentenza 03/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Trib. Castrovillari
Numero : 5
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1456 del R.G.A.C. 2018, promossa da:
CO TU (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Umberto
Filici;

- attore - contro
UNICREDIT S.p.A. (p.i. 00348170101), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti;

- società convenuta-
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio SO RT ha dedotto di aver intrattenuto con l'istituto di credito ED S.p.A. i seguenti rapporti negoziali: a) contratto di mutuo ipotecario con atto pubblico per Notar Giuseppe Spezzano del 6.12.2005 (Rep. n. 87524 - Racc. 14478) di €
100.000,00;
b) contratto di mutuo chirografario n. 000/3851267/000 del 30.5.2011 di € 116.929,96;

c) contratto di conto corrente n. 3931875.
Ha, poi, invocato l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Sul contratto di
Mutuo Ipotecario Rep. n. 87524– Racc. 14478 - Accertare e dichiarare, in via principale, che la
Banca convenuta ha proceduto sul rapporto di mutuo stipulato dal sig. RT SO in data
06/12/2005, con atto notarile del Dott. Giuseppe Spezzano, Notaio in Corigliano Calabro, Rep.
n.87524- Racc. n.14478 - a pattuizione ed applicazione di tassi usurari ex art. 1815, secondo comma, Codice Civile. Infatti nel rapporto contrattuale è previsto esplicitamente che in caso di ritardato pagamento della rata l'interesse di mora è computato/addizionato su tutte le somme dovute, quindi anche sugli interessi contrattuali e non solo sul mero capitale. Pertanto, al momento della stesura del contratto de quo, il mutuo è usurario in ragione del fatto che è stato pattuito un
Tasso Complessivo (tasso convenzionale a cui si addiziona finanziariamente il tasso di mora) che ha determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento al momento della stipula dell'atto
(Tasso complessivo pari al 9,2%- interesse contrattuale al 3,600% + interesse di mora al 5,600%- tasso soglia vigente al momento della convenzione 5,730%.). In virtù di quanto sopra, dovrà trovare applicazione la gratuità del rapporto di mutuo ai sensi e per gli effetti di cui all'art


1815,co.2,CC, con conseguente diritto del sig. SO RT alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi corrispettivi, pari ad euro 19.344,38, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo con conseguente condanna dell'istituto di credito al pagamento a favore dell'attore della predetta somma indebitamente trattenuta, stante l'usurarietà del rapporto di mutuo;
-In via subordinata e/o concomitante, Dichiarare ed Accertare che il contratto di mutuo è usurato, anche in questo caso sin dalla stipula del contratto, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1815,com.2, CC, in quanto nel suo funzionamento patologico abbiamo il tasso di mora superiore al tasso soglia di usura nelle seguenti fattispecie: 1) il Tasso Annuo Globale di Mora al momento della stipula del contratto era pari al
11,934% e quindi superiore al tasso soglia usura pari al 5,730% nonché superiore al Tasso soglia di usura di Mora per come determinato dalla Banca d'Italia nella sua circolare del Luglio 2013 che era pari all' 8,880%. Pertanto, anche in questa ipotesi l'odierno attore, ha il diritto di pretendere la restituzione/ripetizione di tutte le somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi convenzionali, pari ad euro 19.344,38, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto e sino al soddisfo, con conseguente condanna dell'istituto di credito al pagamento, a favore del sig.
SO RT, della predetta somma indebitamente trattenuta, stante l'usurarietà del rapporto di mutuo;
-In via gradata e/o contestuale accertare e statuire che il TAEG per effetto della lievitazione del costo prodotto della commissione per estinzione anticipata è superiore al tasso soglia usura. Infatti abbiamo un TAEG E.A. pari al 16,186 % a fronte di un tasso soglia di usura pari al 5,730%. Pertanto, anche in questa ulteriore ipotesi il sig. SO RT, ha il diritto di pretendere la restituzione di tutte le somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi corrispettivi, pari ad euro 19.344,38, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto e sino al soddisfo, con conseguente condanna dell'istituto di credito al pagamento, a favore dello stesso, della predetta somma indebitamente trattenuta, stante l'usurarietà del rapporto di mutuo;
-
Volendo riassumere, tenuto conto della usurarietà del rapporto contrattuale, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1815,com.2,CC, condannare la predetta Banca alla ripetizione/restituzione, a favore dell' odierno attore, di tutte le somme indebitamente percepite a titolo di interessi corrispettivi non dovuti, quantificate in euro 19.344,38, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- In via subordinata, accertare e dichiarare che la banca convenuta ha posto in essere la violazione di cui all'art.1346 c.c.. Infatti, per come meglio specificato in premessa, nel contratto de quo, è previsto un tasso variabile basato sul parametro euribor che è stato manipolato al momento della stipula, per come accertato dalla Decisione del
04/12/2013 della Commissione Europea con conseguente applicazione del tasso legale ai sensi dell'art. 1284 c.c. in sostituzione degli interessi contrattuali. Tale nullità, comporta il ricalcolo del piano di ammortamento, con la predetta sostituzione. In conseguenza di ciò, il sig. SO RT ha diritto a vedersi ripetute, perché non dovute, le somme corrisposte a titolo di interesse convenzionale- decurtate dalle somme dovute in virtù dell'applicazione del tasso legale- quantificati in euro 6.962,47, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- In gradata, accertare e dichiarare che in caso di funzionamento fisiologico del rapporto di mutuo, si è in presenza di un I.S.C. contrattualmente dichiarato inferiore all' I.S.C. verificato/calcolato. Questa circostanza comporta la nullità della clausola di determinazione ai sensi dell'art.117, comma 6,
TUB
con conseguente sostituzione del tasso contrattuale degli interessi convenzionali con quelli previsti dal comma 7 del predetto articolo, cioè con gli interessi del tasso minimo dei BOT. Tale nullità, comporta il ricalcolo del piano di ammortamento, sino al momento dell'estinzione, con la
predetta sostituzione. In conseguenza di ciò, dovrà essere accertato e dichiarato il diritto del sig.
SO RT a vedersi ripetute, perché non dovute, le somme corrisposte a titolo di interesse convenzionale- decurtate dalle somme dovute in virtù dell'applicazione del tasso minimo dei bot- quantificati in euro 11.250,36, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
Sul rapporto di conto corrente nr. 3931875 -Statuire, in via principale, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che il sig. SO RT, per il conto corrente, oggi chiuso, n° 3931875 acceso presso l' ED S.p.a. – Filiale di Rossano -è creditore, in linea ripetitiva, della somma di euro 30.535,56 oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, nei confronti della Banca convenuta e, per l'effetto, considerato che il rapporto bancario per cui vi è causa sia, ad oggi, chiuso, con il presente atto si richiede l'integrale restituzione/ ripetizione della somma sopra citata. Il predetto importo per il quale la banca è debitrice dell'odierno attore, è composta da usura oggettiva e soggettiva;
-Statuire e dichiarare che in virtù del diritto dell'odierno attore di vedersi ripetere le somme sopra citate, alla data del
31.03.2015 il saldo di conto corrente non era pari ad euro 0,00, come appariva alla banca, ma deve essere rideterminato in più euro 30.535,56 a favore dell'odierna parte attrice, per tutti i motivi specificati in narrativa. - Condannare l'ED S.p.a., (P.iva 00348170101), in persona del suo
LRPT, con sede legale in Piazza Gae Aulenti nr. 3, Milano, al pagamento, in favore dell'odierno attore, della somma di euro 30.535,56, indebitamente trattenuta, per tutti i motivi sopra esposti, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. - In via subordinata, e , nella sola denegata ipotesi di non applicazione delle formule di cui alla Legge n. 108/96 e tutto quanto sopra narrato e dedotto, riconoscere il sig. SO RT, creditore della banca convenuta, utilizzando le formule della Banca d'Italia della somma di euro 30.535,56- oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo-, per come meglio specificato in narrativa, con conseguente condanna di ripetizione a favore dell'odierna attrice della somma sopra citata e rettifica del saldo del conto corrente alla data del 31.03.2015. -Statuire, che in virtù della documentazione in atti la banca convenuta ha applicato interessi anatocistici non dovuti pari ad euro 119,42 su tutto il periodo oggetto di esame. Pertanto, qualora non venga riscontrata l'usura, si chiede la condanna della banca alla ripetizione della somma di euro 119,42 a favore dell'odierna parte attrice in quanto trattasi di interessi anatocistici non dovuti, oltre interessi legali e rivalutazione sino al soddisfo.
Con riserva di verificare l'effettiva sottoscrizione della clausola anatocistica stante l'assenza del contratto, mai rilasciato dalla banca;
-Riconoscere e accertare, per il rapporto di conto corrente,
l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese.
Sul contratto di mutuo chirografario nr. 000/3851267/000 - Accertare e dichiarare, in via principale, che la Banca convenuta ha proceduto sul rapporto di mutuo chirografario-
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