Trib. Napoli, sentenza 15/02/2024, n. 1882
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Testo completo
N. 18601/2022
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria
Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18601/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace e vertente
TRA
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80415740580), il MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97149560589), in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via Diaz n. 11, domiciliano per legge
APPELLANTI
E
UN BO, (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Mergellina, 209 presso lo studio dell'avv. Paolo Bartiromo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione d'appello, i ministeri in epigrafe proponevano appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Airola, emessa il 09/06/2022 e
pubblicata in pari data, con cui quest'ultimo respingeva l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della parte appellata avente ad oggetto la ripetizione di una quota-parte del contributo per il rilascio/ rinnovo del permesso di soggiorno.
In primo grado, le amministrazioni appellanti avevano eccepito: il difetto di giurisdizione, affermando che la controversia dovesse essere devoluta alla giurisdizione tributaria;
il difetto di competenza territoriale del giudice adito, dovendo essere la controversia devoluta alla cognizione del Giudice di Pace di
Napoli;
il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
nel merito, la non corretta quantificazione della somma oggetto del decreto ingiuntivo emesso.
A tale opposizione resisteva l'odierna appellata, riuscendo ad ottenere il rigetto dell'opposizione proposta.
Interposto appello, le amministrazione censuravano la sentenza del giudice di prime cure per i seguenti motivi: 1) l'erronea statuizione sulla questione di giurisdizione, risultando, per converso, pacifico, anche giurisprudenza, che il contributo per il rilascio del permesso di soggiorno ha natura tributaria, venendo in rilievo, per un verso, la sua matrice legislativa, per l'altro, la doverosità dello stesso ed il collegamento con la spesa pubblica, senza contare che, nel caso di specie, non vi sarebbe stato alcun riconoscimento formale da parte dell'amministrazione del diritto al rimborso in favore dell'appellata con la conseguenza che l'azione di ripetizione non si sarebbe potuta svolgere secondo il modello dell'indebito di diritto comune;
2) l'erronea statuizione del giudice di prime cure in merito alla spese di lite, avendo riconosciuto alla parte appellata, a tale titolo, una somma superiore al valore della controversia.
Si costituiva la parte appellata, contestando l'avverso dedotto in giudizio dalle appellanti, eccependo, in particolare, il difetto di competenza del giudice adito
e la nullità dell'appello per indeterminatezza dell'atto oggetto di impugnazione dovuto alla mancata indicazione del numero della sentenza impugnata e, in ogni caso, concludendo per il rigetto dell'impugnazione proposta.
Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni con il deposito delle relative note all'udienza del 30/10/2023, sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la causa a sentenza concedendo alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c.
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Così riassunti i