Trib. Avezzano, sentenza 26/11/2024, n. 304
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N. R.G. 331/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 331/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 26/11/2024, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi:
Per parte ricorrente, l'avv. SALCICCIA LUCA in sostituzione dell'avv. LEONCINI GIORGIO e dell'avv. PICCHI SERGIO. per parte resistente, nessuno compare. L'avv. Salciccia si riporta al ricorso nonché alle note conclusive. Precisa le conclusioni come da note conclusive. Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni di parte ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 429
c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 331/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 331/2023, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Sergio Picchi e Parte_1 C.F._1
Giorgio Leoncini
RICORRENTI
Contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con il patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. della dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.11.2024, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo adiva con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'intestato Tribunale per ivi sentire condannare il Parte_1
al pagamento della somma di € 775,69 a titolo di Retribuzione Controparte_1
Professionale Docenti prevista dal CCNL 31.8.1999, in relazione al servizio di supplenza temporanea prestato in forza dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati negli anni scolastici
2019/2020 e 2021/2022;
nonché per ivi sentire accertare, per l'anno scolastico 2022/2023, il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica per
l'Aggiornamento e la Formazione del Docente di cui alla legge n. 107/2015 e, per l'effetto, condannare il alla corresponsione in suo favore Controparte_1 dell'importo nominale complessivo di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno per la predetta annualità.
Esponeva, in particolare, la docente di essere stata assunta dal convenuto in forza di CP_1 ripetuti contratti a termine e di essere, al momento dell'instaurazione del giudizio, in servizio presso
l' di Avezzano;
che l'Amministrazione scolastica, in relazione al predetto servizio, Controparte_2 ometteva di liquidarle la Retribuzione Professionale Docenti;
che l'omessa corresponsione di tale emolumento in relazione alle supplenze costituiva violazione del principio di non discriminazione previsto dall'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE;
nonché la ricorrente deduceva l'illegittimità - per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/77/CE, dell'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, del principio del buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. - dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dal beneficio della Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del Docente
(c.d. Carta del docente), istituito dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, essendo stato limitato tale beneficio, in forza dell'art. 2, D.P.C.M. n. 32313 del 25.9.2015 e del successivo D.P.C.M.
28.11.2015, ai soli docenti di ruolo (assunti, cioè, a tempo indeterminato).
Si costituiva il resistendo al ricorso e Controparte_1
chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto;
eccependo, in ogni caso, la prescrizione ai sensi dell'art. 2948, nn. 4 e 5, c.c.
Con note autorizzate la ricorrente sottolineava l'interesse a vedersi riconosciuto il beneficio della c.d.
Carta del docente in forma specifica e non la mera erogazione di una somma di denaro;
precisava, inoltre, che tutt'oggi espleta attività lavorativa in qualità di docente precario, in forza di contratto a tempo determinato relativo all'anno scolastico in corso (2024/2025) con scadenza al 30/06/2025, per
n. 18 ore settimanali, presso lo stesso di Avezzano. CP_2 CP_2
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001, che, al comma 1, attribuisce la “Retribuzione Professionale Docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999”, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione
delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (Cass., Sez. Lav., ord. 27.7.2018, n. 20015).
Spettano, pertanto, alla ricorrente le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della
“Retribuzione Professionale Docenti”, maturate in relazione al servizio non di ruolo effettivamente prestato, pur in forza di docenze brevi e saltuarie, negli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022.
Va, peraltro, disattesa l'eccezione di prescrizione ex art. 2948, nn. 4 e 5, c.c. sollevata dall'Amministrazione resistente. È bene, infatti, precisare che, il compenso della c.d. “Retribuzione
Professionale Docenti” soggiace sì al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948, nn. 4 e 5, c.c., ma esso decorre, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento (Cass., Sez. Lav. 24.6.2020 n. 12443).
Alcuna prescrizione può, pertanto, ritenersi maturata in relazione ai crediti sorti nell'anno scolastico
2019/2020, atteso che la data di notifica del ricorso risale al 25.5.2023.
La pretesa della ricorrente va ritenuta fondata anche nel quantum, sulla base dei dettagliati conteggi prospettati nel ricorso e neppure fatti oggetto di contestazione da parte del resistente. CP_1
In particolare, ai sensi dell'art. 87 CCNL Scuola del 29.11.2007, la Retribuzione Professionale
Docenti ammonta ad € 164,00 mensili a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dall'istituzione scolastica dove si presta servizio.
Tale importo è stato aumentato ad € 174,50 con decorrenza dal 1.3.2018, ai sensi dell'art. 38 del
CCNL Comparto Scuola per il biennio economico 2016/2017, in relazione ai docenti con anzianità di servizio 0-14.
Il compenso, ai sensi dell'art. 25, comma 4, CCNI Comparto Scuola del 31.8.1999, va calcolato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Il successivo comma 5 prevede poi che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
L'importo lordo giornaliero ammonta, pertanto, ad € 5,47 (164,00 : 30) per il periodo fino al
28.2.2018 e ad € 5,82 (174,50 : 30) per il periodo decorrente dall'1.3.2018.
Le somme dovute alla mmontano dunque: Pt_1
- a 2
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 331/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 26/11/2024, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi:
Per parte ricorrente, l'avv. SALCICCIA LUCA in sostituzione dell'avv. LEONCINI GIORGIO e dell'avv. PICCHI SERGIO. per parte resistente, nessuno compare. L'avv. Salciccia si riporta al ricorso nonché alle note conclusive. Precisa le conclusioni come da note conclusive. Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni di parte ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 429
c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 331/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 331/2023, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Sergio Picchi e Parte_1 C.F._1
Giorgio Leoncini
RICORRENTI
Contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con il patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. della dott.ssa Paola Iachini
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.11.2024, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo adiva con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'intestato Tribunale per ivi sentire condannare il Parte_1
al pagamento della somma di € 775,69 a titolo di Retribuzione Controparte_1
Professionale Docenti prevista dal CCNL 31.8.1999, in relazione al servizio di supplenza temporanea prestato in forza dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati negli anni scolastici
2019/2020 e 2021/2022;
nonché per ivi sentire accertare, per l'anno scolastico 2022/2023, il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica per
l'Aggiornamento e la Formazione del Docente di cui alla legge n. 107/2015 e, per l'effetto, condannare il alla corresponsione in suo favore Controparte_1 dell'importo nominale complessivo di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno per la predetta annualità.
Esponeva, in particolare, la docente di essere stata assunta dal convenuto in forza di CP_1 ripetuti contratti a termine e di essere, al momento dell'instaurazione del giudizio, in servizio presso
l' di Avezzano;
che l'Amministrazione scolastica, in relazione al predetto servizio, Controparte_2 ometteva di liquidarle la Retribuzione Professionale Docenti;
che l'omessa corresponsione di tale emolumento in relazione alle supplenze costituiva violazione del principio di non discriminazione previsto dall'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE;
nonché la ricorrente deduceva l'illegittimità - per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/77/CE, dell'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, del principio del buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. - dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dal beneficio della Carta Elettronica per l'Aggiornamento e la Formazione del Docente
(c.d. Carta del docente), istituito dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, essendo stato limitato tale beneficio, in forza dell'art. 2, D.P.C.M. n. 32313 del 25.9.2015 e del successivo D.P.C.M.
28.11.2015, ai soli docenti di ruolo (assunti, cioè, a tempo indeterminato).
Si costituiva il resistendo al ricorso e Controparte_1
chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto;
eccependo, in ogni caso, la prescrizione ai sensi dell'art. 2948, nn. 4 e 5, c.c.
Con note autorizzate la ricorrente sottolineava l'interesse a vedersi riconosciuto il beneficio della c.d.
Carta del docente in forma specifica e non la mera erogazione di una somma di denaro;
precisava, inoltre, che tutt'oggi espleta attività lavorativa in qualità di docente precario, in forza di contratto a tempo determinato relativo all'anno scolastico in corso (2024/2025) con scadenza al 30/06/2025, per
n. 18 ore settimanali, presso lo stesso di Avezzano. CP_2 CP_2
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001, che, al comma 1, attribuisce la “Retribuzione Professionale Docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999”, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione
delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (Cass., Sez. Lav., ord. 27.7.2018, n. 20015).
Spettano, pertanto, alla ricorrente le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della
“Retribuzione Professionale Docenti”, maturate in relazione al servizio non di ruolo effettivamente prestato, pur in forza di docenze brevi e saltuarie, negli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022.
Va, peraltro, disattesa l'eccezione di prescrizione ex art. 2948, nn. 4 e 5, c.c. sollevata dall'Amministrazione resistente. È bene, infatti, precisare che, il compenso della c.d. “Retribuzione
Professionale Docenti” soggiace sì al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948, nn. 4 e 5, c.c., ma esso decorre, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento (Cass., Sez. Lav. 24.6.2020 n. 12443).
Alcuna prescrizione può, pertanto, ritenersi maturata in relazione ai crediti sorti nell'anno scolastico
2019/2020, atteso che la data di notifica del ricorso risale al 25.5.2023.
La pretesa della ricorrente va ritenuta fondata anche nel quantum, sulla base dei dettagliati conteggi prospettati nel ricorso e neppure fatti oggetto di contestazione da parte del resistente. CP_1
In particolare, ai sensi dell'art. 87 CCNL Scuola del 29.11.2007, la Retribuzione Professionale
Docenti ammonta ad € 164,00 mensili a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dall'istituzione scolastica dove si presta servizio.
Tale importo è stato aumentato ad € 174,50 con decorrenza dal 1.3.2018, ai sensi dell'art. 38 del
CCNL Comparto Scuola per il biennio economico 2016/2017, in relazione ai docenti con anzianità di servizio 0-14.
Il compenso, ai sensi dell'art. 25, comma 4, CCNI Comparto Scuola del 31.8.1999, va calcolato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Il successivo comma 5 prevede poi che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
L'importo lordo giornaliero ammonta, pertanto, ad € 5,47 (164,00 : 30) per il periodo fino al
28.2.2018 e ad € 5,82 (174,50 : 30) per il periodo decorrente dall'1.3.2018.
Le somme dovute alla mmontano dunque: Pt_1
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